Sentenza 6 febbraio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/02/2003, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
I D E A A ) S O T 4 S .7 S R n A T O T S P 7 I 8 M 9 I G A 1 ' E L R o z L R T r L a A I D A m REPUBBLICA ITALIANA D IN NOME DE 1 74 3 / 0 3 6 I E , N T e O N g G L g E e L O L S O E 9 A B 1 . LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE D t r Oggetto (A DIVORZIO SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14744/00 Dott. AN LOSAVIO - Presidente Dott. Francesco FELICETTI - Rel. Consigliere 4037 Cron. Dott Aldo CECCHERINI Consigliere Dott. Sergio DI AMATO 1 Consigliere Rep. Ud. 20/09/2002 Dott Vittorio RAGONESI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ficorso proposto da: RU PA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TUSCOLANA 339, presso l'avvocato BRUNO CASSARA', rappresentato e difeso dall'avvocato SAVERIO ADAMO, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
RR AN;
- intimato avverso la sentenza n. 322/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 20/05/00; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1657 udienza del 20/09/2002 dal Consigliere Dott. FrancesCO FELICETTI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Cassarà con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo RR AN, con ricorso 20 gennaio 2001, chiedeva al Tribunale di Ragusa di pronunciare la ces- sazione degli effetti civili del matrimonio concordata- rio da lui contratto con BR MA il 13 giugno 1985 Deduceva che la separazione personale fra essi coniugi era stata pronunciata con sentenza in data 9 febbraio 1994, da ritenersi passata in giudicato, in quanto impugnata unicamente in relazione al capo rela- tivo alla domanda di addebito ed all'assegno di mante- nimento. La BR si costituiva eccependo la improponibi- lità della domanda, per non essere la sentenza di sepa- razione ancora passata in giudicato. Il Tribunale, con sentenza 3 marzo 1999, accoglieva la domanda dell'attore. La decisione veniva appellata, ma la Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 20 maggio 2000, rigettava il gravame. La BR ricorre avverso tale sentenza, con atto 2 notificato alla controparte il 13 luglio 2000. La parte intimata non si é costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898 del 1970 e dell'art. 151 cod. civ., per essere sta- ta la cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata nonostante che la sentenza di separazione non fosse passata in giudicato, essendo stata impugnata ed essendo ancora pendente l'appello. Con il motivo si contesta l'affermazione della sentenza impugnata, secondo la quale, non essendo stato impugnato il capo relativo alla pronuncia della separa- esso si sarebbe formato il giudicato. Si zione, su di deduce al riguardo che l'impugnazione proposta relati- vamente alla mancata pronuncia di addebito avrebbe im- pedito il formarsi del giudicato, stante la infraziona- bilità della valutazione dei reciproci comportamenti dei coniugi sia ai fini dell'accoglimento della domanda di separazione che della domanda di addebito. Il motivo é infondato. Questa Corte, a sezioni unite, con sentenza 26 ot- tobre 2001, n. 15279, superando il precedente ed oppo- sto orientamento di questa prima sezione (sentenze 10 aprile 1998, n. 3718 e 2000, n. 8106), ha stabilito il 3 principio che questo collegio ritiene di dovere con- dividere e riaffermare secondo il quale, nel giudizio di separazione personale dei coniugi la richiesta di addebito, pur essendo proponibile solo nell'ambito di tale giudizio, ha natura di domanda autonoma, in quanto non sollecita mere modalità varianti dell'accertamento già devoluto al giudice con la doman- da di separazione, né mira a semplici specificazioni o qualificazioni della pronuncia di separazione, ma am- plia il tema dell'indagine su fatti ulteriori € indi- pendenti da quelli giustificativi del regime di separa- zione, e tende a una statuizione aggiuntiva priva di riflessi sulla pronuncia di separazione, dotata di pro- pri distinti effetti. Pertanto, in carenza di ragioni о norme derogative dell'art. 329, comma 2, C. p.c., 1'impugnazione proposta con esclusivo riferimento al capo della sentenza relativo alla domanda di addebito, implica il passaggio in giudicato del capo relativo al- la separazione, con conseguente esperibilità dell'azione di divorzio in pendenza di detta impugna- zione. Infatti, nel caso della domanda di addebito, il collegamento sostanziale e processuale, fra l'istanza di parte e la domanda con cui é stato promosso il giu- dizio nel quale si inserisce, pur avendo intensità tale 4 da conferire a detta istanza valenza subordinata all'accoglimento della domanda di separazione e da esi- gere un'istruzione tendenzialemte unitaria, non é suf- ficiente a negarle la qualità di domanda autonoma, pre- supponendo l'iniziativa di parte, soggiacendo alle re- gole e preclusioni previste per le domande formulate dalle parti, avendo una causa petendi (violazione dei doveri nascenti dal matrimonio in rapporto causale con le ragioni giustificatrici della separazione) ed un pe- titum (statuizione destinata ad incidere sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento e della qualità di erede riservatario e di erede legit- timo distinti da quelli della domanda di separazione. Ne deriva che esattamente la Corte di appello, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che 1'impugnazione contro la sentenza che ha pronunciato la separazione ed ha contestualmente pronunciato sull addebitabilità, implichi il passaggio in giudicato de l capo sulla separazione, rendendo esperibile l'azione di divorzio in pendenza di detta impugnazione. Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla va sta- tuito sulle spese non essendosi il controricorrente di- feso dinanzi a questa Corte.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 20 settembre 2002, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Il Consigliere estensore Il Presidente (Francesco Felicetti) (AN Losavio) Lafeerd CONTE SUP Pri Depositate intancella a IL CANCELLIERE FE 2003 Luisa Passinett IL CANCELLIERE