Sentenza 6 aprile 2005
Massime • 1
L'obbligo di traduzione in una lingua comprensibile al destinatario dei provvedimenti riguardanti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri (art. 2, comma sesto, D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) non si applica all'invito a comparire in Questura, notificato al cittadino extracomunitario al fine di chiarire la sua posizione nel territorio nazionale, trattandosi di atto non necessariamente collegato ad un futuro provvedimento di permesso di soggiorno o di espulsione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2005, n. 18186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18186 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 06/04/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 432
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 046084/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di PISTOIA;
nei confronti di:
1) WI TA UT, N. IL 14/10/1974;
avverso SENTENZA del 22/03/2004 TRIBUNALE di PISTOIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ESPOSITO Vitaliano che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv. CONDULLO Raffaele che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 22.3.2004 il giudice monocratico del Tribunale di Pistoia ha assolto perché il fatto non sussiste la cittadina polacca TC TT DA dalla contravvenzione di cui all'art. 650 C.P. per non avere ottemperato all'ordine legalmente impartito per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico di presentarsi entro il 21.1.2002 alla Questura di Pistoia - Ufficio Stranieri. Il giudice monocratico ha ritenuto che l'ordine fosse stato legalmente dato poiché, anche dopo la abrogazione dell'art. 114 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza da parte dell'art. 47 del D.Lgs. N. 286 del 1998, restava comunque attribuito alla autorità di pubblica sicurezza il potere di effettuare gli accertamenti necessari per tutte le finalità di sicurezza pubblica stabilite nel T.U. tra cui quella di accertare la esistenza del permesso di soggiorno dello straniero oppure di procedere agli adempimenti necessari per la sua regolarizzazione o espulsione, ma che peraltro fosse nella specie formalmente illegittimo poiché era stato tradotto in una delle tre lingue indicate dall'art. 2 del D.Lgs. N. 286 del 1996, ma non anche nella lingua madre dell'imputata, senza che risultassero i motivi per cui fosse impossibile la traduzione nella lingua parlata dall'imputata. Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Firenze deducendo la erronea applicazione dell'art. 650 C.P. in relazione al D.Lgs. N. 286 del 1998, dovendosi ritenere arbitraria la applicazione dell'art. 2 del
D.Lgs. suddetto, nella parte riguardante gli ordini di espulsione dello straniero, all'ordine di presentarsi alla autorità di pubblica sicurezza, trattandosi di norma eccezionale non suscettibile neppure di interpretazione estensiva ad altri atti non legati da connessione obbligata con l'ordine di espulsione.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale, pur partendo dall'esatto presupposto, ormai pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza consolidata anche della Corte di Cassazione, che l'inosservanza dell'ordine rivolto al cittadino extracomunitario di presentarsi in Questura per dare contezza di sè integri il reato di cui all'art. 650 C.P., rientrando fra i poteri dell'autorità di pubblica sicurezza la effettuazione degli accertamenti necessari per tutte le finalità stabilite dal testo unico di pubblica sicurezza, ha ritenuto che l'invito a comparire notificato nella specie all'imputata al fine di chiarire la sua posizione in Italia fosse illegittimo per violazione dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 1998, in quanto redatto in lingua italiana e tradotto in lingua francese anziché nella lingua madre dell'imputata e cioè in polacco. Ad avviso del Tribunale la illegittimità dell'invito a comparire deriverebbe dalla applicabilità immediata della disposizione di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. N. 286 del 1998 a tutti gli atti concernenti l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri in Italia e determinerebbe la insussistenza del fatto contestato in conseguenza della illegittimità dell'ordine violato dall'imputata. La tesi del Tribunale per cui l'art. 2 comma 6 del D.Lgs. N. 286 del 1998 sarebbe applicabile a tutti gli atti prodromici rispetto ai provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione è però erronea poiché la norma, che menziona specifici provvedimenti e non può essere oggetto di applicazione analogica, riguarda la traduzione dei provvedimenti di maggior rilievo che interessano la posizione giuridica in Italia dello straniero e non anche atti diversi da quelli menzionati espressamente, come l'invito a comparire in Questura, che non sono poi neppure necessariamente collegati ad un futuro provvedimento di permesso di soggiorno o di espulsione dello straniero (v. per tutte Cass. 28.9.1993 n. 8869). L'obbligo generalizzato di traduzione degli atti del procedimento nella lingua madre dello straniero, d'altronde, secondo l'ordinamento italiano, non sussiste neppure nel caso di un imputato, il cui diritto di difesa è assicurato dall'assistenza dell'interprete limitatamente agli atti orali e sempre che risulti accertata dagli atti la mancata conoscenza della lingua italiana da parte dell'interessato (v. per tutte Cass. 25.11.2003 n. 54645; Cass. Sez. Un. n. 12 del 2000; Cass. 29.7.2004 n. 32911); per cui una interpretazione analogica dell'art. 2 comma 6 nel senso prospettato dalla sentenza impugnata sarebbe in contrasto anche con i principi generali del nostro ordinamento relativi agli interessi assistiti al massimo livello perché concernenti la difesa penale. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio. Il giudice del rinvio si atterrà al principio di diritto per cui l'invito di comparizione in Questura è legittimamente emesso nella lingua italiana.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2005