Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2005, n. 18186
CASS
Sentenza 6 aprile 2005

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L'obbligo di traduzione in una lingua comprensibile al destinatario dei provvedimenti riguardanti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri (art. 2, comma sesto, D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) non si applica all'invito a comparire in Questura, notificato al cittadino extracomunitario al fine di chiarire la sua posizione nel territorio nazionale, trattandosi di atto non necessariamente collegato ad un futuro provvedimento di permesso di soggiorno o di espulsione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2005, n. 18186
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18186
    Data del deposito : 6 aprile 2005

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