Sentenza 23 aprile 2009
Massime • 1
L'aumento di pena per la recidiva facoltativa (nella specie: reiterata specifica infraquinquennale) richiede un giudizio a contenuto discrezionale, con conseguente adeguata motivazione, in ordine alla significatività della reiterazione dei reati in relazione al fatto-reato commesso ed alla personalità del reo.
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La massima Cassazione penale sez. un., 25/10/2018, n.20808 La valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidiva in assenza di aumento della pena a tale titolo o di giudizio di comparazione tra le circostanze concorrenti eterogenee; in tal caso la recidiva non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione del reato. SOMMARIO: 1. Il quesito sottoposto alle Sezioni unite 2. Le ragioni della questione controversa 3. L'orientamento che esclude la rilevanza della recidiva ai fini del calcolo del tempo necessario a prescrivere il reato 4. L'orientamento che afferma la rilevanza della recidiva ai …
Leggi di più… - 2. Quando la valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato per la negazione delle attenuanti generiche non implica il riconoscimento della recidivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 21 giugno 2019
(Annullamento senza rinvio) (Riferimenti normativi: C.p. artt. 62 bis, 99) Il fatto F. e D. A. erano stati giudicati dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli responsabili, il primo, della detenzione di tabacco lavorato estero e, il secondo, della detenzione e del trasporto di tabacco lavorato estero, per entrambi aggravati dalla recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale ex art. 99 cod. pen. e pertanto condannati, all'esito del rito abbreviato, lo S. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 3.433.334,00 di multa ed il D. alla pena di due anni e dieci mesi di reclusione ed euro 1.500,00 di multa. Con sentenza emessa il 9 febbraio 2017 la Corte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2009, n. 21523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21523 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente - del 23/04/2009
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 1136
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 040665/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di SASSARI;
nei confronti di:
PINNA MARIO, N. IL 03/05/1979;
avverso SENTENZA del 19/02/2008 TRIBUNALE di SASSARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BLAIOTTA ROCCO MARCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Di popolo, che ha concluso per la conversione del ricorso in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. A seguito di giudizio abbreviato il Tribunale di Sassari ha affermato la responsabilità di NN RI in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. L'imputato ha dichiarato di proporre appello ma non ha mai presentato i motivi. Il Procuratore generale ha presentato ricorso per cassazione.
La corte d'appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile l'appello a causa della mancata presentazione dei motivi ed ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte suprema per la decisione del gravame proposto dal Procuratore generale.
2. Tale ultima impugnazione deduce due motivi.
2.1 Con il primo si lamenta che la motivazione con la quale è stata ritenuta l'attenuante di cui al richiamato art. 73, comma 5 è manifestamente illogica laddove afferma che il dato ponderale, se da un lato non è minimo, dall'altro non appare particolarmente rilevante. Un apprezzamento di tale genere, si afferma, non serve ad integrare il requisito di minima offensività che contrassegna l'attenuante in questione. D'altra parte il dato ponderale, di circa 380 grammi hashish, di cui 80 ceduti a terzi, basta da solo ad escludere che il fatto possa considerarsi di lieve entità. Il giudice, inoltre, non ha tenuto conto di altre circostanze rilevanti come la condizione di detenuto agli arresti domiciliari e l'aver agito in concorso con altri.
2.2 Con il secondo motivo si evidenzia che all'imputato è stata contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Il giudice ha ritenuto di non applicare l'aumento di pena derivante dalla recidiva in considerazione del limitato allarme sociale. Tale apprezzamento è censurabile: si versa in una situazione di sostanziale inesistenza della motivazione che porta alla arbitraria disapplicazione della recidiva. In particolare il Tribunale ha omesso di ricordare e valutare i numerosi precedenti specifici dei quali il delitto in esame rappresenta un rilevante e significativo sviluppo come espressione di una personalità proclive a delinquere e specialmente versata nel settore della violazione delle norme sugli stupefacenti.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. La pronunzia afferma che il fatto può ritenersi di lieve entità "sulla base del dato ponderale che se da un lato non è minimo dall'altro non appare particolarmente rilevante". Tale valutazione parte da una lettura palesemente errata della normativa. Conformemente al tenore letterale dell'art. 73, richiamato comma 5 questa Corte a sezioni unite ha enunciato il condiviso principio che l'attenuante in questione può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia da altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) con la conseguenza che, ove venga meno anche uno solo degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri (SS. UU. 21 settembre 2000, Primavera). Il giudice non si attiene a tale principio, giacché considerata inspiegabilmente tenue un fatto contrassegnato da un quantitativo che viene ritenuto non minimo;
ed inoltre non prende neppure in esame gli altri elementi di giudizio afferenti ai mezzi, alle modalità ed alle circostanze dell'azione.
3.2 Quanto alla determinazione della pena la sentenza evoca l'art.133 cod. pen., evidenzia il limitato allarme sociale provocato dal fatto e ritiene non rilevante la recidiva "proprio per il quantitativo e la natura della sostanza in parola secondo quanto consentito dalla giurisprudenza della Corte costituzionale". Occorre in proposito rammentare che, quanto alla recidiva, nell'originaria configurazione del codice era delineata una scelta di forte impronta specialpreventiva. La categoria, infatti, era caratterizzata da obbligatorietà, genericità, perpetuità. Si era dunque in presenza di una scelta normativa consapevolmente contrastante con l'impostazione classica, che configurava la recidiva in chiave retributiva, come espressione di una maggiore riprovevolezza personale. Tale disciplina è stata radicalmente riformata nel 1974. La recidiva, infatti, è divenuta da obbligatoria discrezionale. Anche in questo caso l'innovazione è espressa con un lessico assai chiaro: "La pena può essere aumentata". L'innovazione sottende un radicale mutamento di prospettiva. La ripetizione dei reati non è più un indicatore automatico ed indiscriminato di elevata pericolosità sociale, che giustifica altrettanto automaticamente l'applicazione di un differente, severo regime sanzionatorio. Essa, al contrario, sembra collocarsi precipuamente all'interno del giudizio sulla gravità del reato e segnatamente sulla colpevolezza. Si tratta di valutare se la recidiva, ponderata insieme a tutti i tratti caratteristici dello specifico episodio illecito, esprima una maggiore rimproverabilità personale, un atteggiamento di indifferenza o avversione verso le leggi dell'ordinamento penale, l'assenza di un ripensamento critico a seguito della precedente condanna, una risoluzione criminosa più consapevole e determinata. In tale prospettiva personalizzata, naturalmente, non è priva di rilievo la considerazione della natura dei reati, della distanza temporale e delle connessioni esistenti tra l'uno e l'altro. Tale complessiva valutazione può influenzare la commisurazione della pena attraverso il riconoscimento dell'aggravante in questione. Il carattere discrezionale della valutazione in questione, con riguardo alla recidiva reiterata specifica oggetto del presente giudizio, è stato confermato dalla nota giurisprudenza costituzionale evocata nella pronunzia impugnata. Il giudice è quindi chiamato ad esprimere un giudizio in ordine alla significatività della reiterazione dei reati nell'indicata ottica di maggiore rimproverabilità personale e pericolosità sociale. Tale aspetto valutativo, implicando l'esercizio di una ponderazione discrezionale, richiede una appropriata motivazione. Occorre dunque che il giudice riconosca la rilevanza della recidiva, la accerti. Senza scendere nella disputa fra natura dichiarativa o costitutiva di tale riconoscimento, non priva di incomprensioni e fraintendimenti, è sufficiente rimarcare che la recidiva deve essere ritenuta dal giudice. Tale valutazione, come si è accennato, deve essere motivata alla stregua delle più significative acquisizioni inerenti al fatto ed alla cersonalità dell'imputato.
La richiesta valutazione difetta nel caso di specie, essendosi il giudice limitato a considerare il dato ponderale, trascurando tutti gli altri elementi di giudizio che si sono sopra sommariamente indicati.
La pronunzia deve essere conseguentemente annullata con rinvio, limitatamente ai punti in questione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed all'esclusione della recidiva, e rinvia al Tribunale di Sassari.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2009