Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. AMARI Eugenio - Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.r.l. MANIFATTURA MONTEBELLO, in persona del legale rappresentante Sig. LE CO, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Naselli e con questi elettivamente domiciliata in Roma presso il suo studio alla via Mazzini 119;
- ricorrente -
contro
IL MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari;
- intimato -
avverso la sentenza n. 605/99 pronunciata il 23 marzo 1999 dalla Corte di Appello di Bari, Sez. 1^ Civ., e notificata l'8 luglio 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/03 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;
udito, per la ricorrente/ l'Avv. Stefano Naselli che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Velardi Maurizio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 3 marzo 1997 il Tribunale di Bari accoglieva la domanda NI EL S.r.l., e confermava l'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c. del 16 febbraio 1996 con cui aveva condannato il Ministero delle Finanze alla restituzione in favore della contribuente di lire 20.500.000, con interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, pari all'ammontare delle tasse di concessione governativa corrisposte dalla società per gli anni dal 1985 e 1992 per il rinnovo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Riteneva il Giudice non dovuto il tributo in questione poiché in contrasto con l'articolo 10 della direttiva comunitaria 17.7.1969 n. 335.
Avverso detta sentenza proponeva appello il Ministero, ripresentando l'eccezione di incompetenza territoriale già proposta in primo grado, l'avvenuta decadenza della richiesta di rimborso e l'errata applicazione degli interessi legali.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza 605/99 notificata l'8 luglio 1999, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le doglianze dell'Amministrazione riconoscendo l'operatività del principio di decadenza triennale.
Avverso detta sentenza la società contribuente presentava ricorso per Cassazione corroborato da un motivo e memoria difensiva. Resisteva con controricorso l'intimata Amministrazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la contribuente ha denunciato la "violazione ed erronea applicazione dell'art. 13 del DPR 26.10.72 n. 641, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.". A parere della società, la Corte di Appello avrebbe errato nell'accogliere l'eccezione di decadenza triennale, secondo cui il contribuente può chiedere la restituzione di tasse erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni, a decorrere dal giorno del pagamento, basandosi stalla circostanza che la ricorrente non avrebbe avanzato a suo tempo tempestiva istanza amministrativa di rimborso.
Secondo la ricorrente, invece, la Corte avrebbe omesso di esaminare la documentazione allegata al fascicolo del giudizio di primo grado. che la NI EL aveva chiesto all'Intendenza di Finanza rimborso della tassa pagata negli anni 1988, 1989 e 1990 tramite raccomandate nn. 6729 e 6693 del 28 giugno 1991. Anche per l'anno 1992 vi sarebbe in atti formale istanza spedita con raccomandata del 21 febbraio 1994 per il rimborso parziale nella misura di lire 1.000.000 dei 3.500.0000 pagati in data 30 giugno 1992, in quanto versate in eccesso rispetto al dovuto. Essendo quest'atto equipollente alla istanza di rimborso, la richiesta di rimborso risulterebbe, secondo la società, tempestiva per l'importo totale di lire 3.500.00.
Avendo dette istanze e la notifica l'atto di citazione relativa al 1992 del 30 giugno 1995 interrotto il termine di prescrizione triennale, la contribuente ritiene di avere diritto a conseguire il rimborso delle tasse indebitamente pagate per gli anni 88, 89, 90 e 92 per complessive lire 14.000.000, oltre ad interessi come per legge.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
La società ricorrente denuncia che la Corte di Appello di Bari sarebbe incorsa in omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione alla documentazione inerente al rimborso delle tasse pagate negli anni 1988, 1989, 1990.
La censura è infondata, atteso che le richieste di rimborso non figurano ritualmente prodotte nel giudizio di secondo grado. Non c'è stesse nell'indice vistato dagli atti depositati, e della medesima documentazione si parla solo in sede di comparsa conclusionale. Maggiore fondamento ha la censura relativa ai vizi della motivazione della sentenza inerente al rimborso per l'anno 1992. La Corte, infatti, ha omesso di considerare che la notifica dell'atto di citazione avvenuta in data 30.6.95 comporta effetti di diritto sostanziale. L'atto introduttivo del giudizio si risolve infatti in una richiesta di rimborso tempestiva in relazione all'anno 1992, dal momento che il pagamento era stato eseguito il 30.06.95 e la citazione è stata notificata il 30.06.95; quindi nel rispetto del termine di decadenza triennale di cui all'art. 13 del DPR 641/72. Nulla ha osservato al riguardo la Corte di Appello di Bari e pertanto il ricorso va accolto per quanto di ragione e la sentenza va cassata, con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello che provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 23 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004