Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2003, n. 4875
CASS
Sentenza 12 dicembre 2003

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Intervenuta la dichiarazione di domicilio e non avendo l'imputato comunicato il trasferimento in un domicilio diverso, legittimamente il decreto di citazione per il giudizio è notificato presso il difensore a norma dell'art. 161 cod. proc. pen.

Quando vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha ne' il potere ne' il dovere di procedere ad un ulteriore accertamento al fine di appurare il nuovo domicilio del destinatario e la notifica è ritualmente effettuata mediante la consegna al difensore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2003, n. 4875
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4875
    Data del deposito : 12 dicembre 2003

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