Sentenza 12 dicembre 2003
Massime • 2
Intervenuta la dichiarazione di domicilio e non avendo l'imputato comunicato il trasferimento in un domicilio diverso, legittimamente il decreto di citazione per il giudizio è notificato presso il difensore a norma dell'art. 161 cod. proc. pen.
Quando vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio, in caso di impossibilità di eseguire la notificazione nel domicilio indicato, l'ufficiale giudiziario non ha ne' il potere ne' il dovere di procedere ad un ulteriore accertamento al fine di appurare il nuovo domicilio del destinatario e la notifica è ritualmente effettuata mediante la consegna al difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/12/2003, n. 4875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4875 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 12/12/2003
1. Dott. DE BIASE Arcangelo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - N. 1672
3. Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 012296/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA NC N. IL 17/05/1954;
avverso SENTENZA del 24/01/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO NC MAURO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
GU RA ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Firenze in data 24.1.2003, con la quale è stata confermata la condanna alla pena ritenuta di giustizia ed inflitta dal Tribunale di Firenze il 7.2.2002 in ordine a due reati di tentato furto, commesso il 14.3.1996, e di furto consumato commesso il 28.10.1996. Il ricorrente ha eccepito che la Corte di merito aveva ingiustamente respinto il motivo di appello attinente alla nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio del Tribunale, perché notificato al difensore ai sensi dell'art. 161 n. 4 c.p.p., anziché, al domicilio eletto in via Scialoia 27, Firenze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è palesemente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Per ciò che concerne l'unico motivo di ricorso, si osserva che il GU, in data 29.10.1996, dinanzi alla polizia giudiziaria, ha effettuato dichiarazione di domicilio in via Scialoia 27, Firenze, ai sensi dell'art. 161, 1^ comma, c.p.p.. In data 28.4.2001, il decreto di citazione a giudizio non è stato notificato al domicilio dichiarato, in quanto il ricorrente è risultato "trasferito da via Scialoia 27". Il successivo 23 dicembre la citazione a giudizio è stata notificata al difensore del GU a norma dell'art. 161, 4^ comma, c.p.p.. È, pertanto, del tutto inconferente il richiamo del ricorrente all'art. 157 c.p.p., disponendo il 4^ comma dell'art. 161, che, se la notificazione al domicilio dichiarato ai sensi del 1^ comma della stessa norma diventa impossibile, "le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore".
La Corte di Cassazione ha peraltro condivisibilmente ritenuto che "intervenuta la dichiarazione di domicilio e non avendo l'imputato comunicato il trasferimento in un domicilio diverso, indicandone gli estremi, legittimamente il decreto di citazione per il giudizio è notificato presso il difensore ai sensi dell'art. 161" (Cass. 17.12.1999, Della Vecchia).
Inoltre, in questi casi nessuna disposizione di legge attribuisce all'ufficiale giudiziario il dovere (e neppure il potere) di compiere ulteriori accertamenti prima di effettuare la notifica a mani del difensore (Cass. 10.11.2000, Giordano;
Cass. 28.1.1998, Sterpetti). È, pertanto, incensurabile la decisione del giudice di appello di non accogliere l'eccezione procedurale proposta dalla difesa dell'imputato, che è palesemente infondata, in quanto contraria alla chiarissima disposizione di legge ed alla costante interpretazione giurisprudenziale.
Da ciò derivano la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente ai provvedimenti previsti dall'art. 616 c.p.p.. Tale declaratoria non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare la prescrizione del reato di cui al capo A), commesso il 14.3.1996 (Cass. sez. un. 22.11.2000 n. 32).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2004