Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16025 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
1 6 025 /03 IN N ME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE ONORARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: AWO CATO Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 5185/01 Dott. Vincenzo COLARUSSO Cron.32634 Consigliere- Dott. Umberto GOLDONI -Consigliere- Rep. Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud. 16/05/03 - Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ER IC, in proprio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F CAVALLOTTI 8, presso il suo studio, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BREDA COSTRUZIONI FERROVIARIE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore NG LUIGI elettivamente domiciliato in ROMA VIAFALANGA, CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE IZZO, difeso dall'avvocato FRANCESCO CASTIGLIONE, 2003 giusta delega in atti;
-813 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 4652/00 del Giudice di pace di NAPOLI, depositata il 17/02/00; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 16/05/03 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE con le quali chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. -2- 5185 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv. Michele RR, deducendo di avere prestato la propria opera professionale a favore di NE De LI in un giudizio contro la s.p.a BR Costruzioni Ferroviarie, chiese ed ottenne dal Giudice di pace di Napoli, nei confronti della detta società, decreto ingiuntivo di pagamento del compenso relativo all'attività prestata per la transazione intervenuta tra le parti. L'ingiunta propose opposizione negando l'esistenza della transazione, in quanto la lite era stata definita con sentenza del Tribunale di Napoli, in sede di appello. L'opposto, costituitosi, chiese il rigetto dell'opposizione, insistendo nella domanda. Con sentenza 11.2 - 17.2.2000, il Giudice di pace revocò il condannando l'avv.RR decreto ingiuntivo alle spese processuali. Contro la sentenza il RR ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo. Ha resistito al gravame la BR con controricorso. Ai sensi dell'art.375 c.p.c. il Pubblico Ministero ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, essendo stato proposto avverso sentenza pronunciata secondo equità ex art.113 secondo comma c.p.c. e non rientrando i motivi di gravame tra quelli per i quali, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n.716/99), è consentito il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si censura l'impugnata sentenza per violazione di legge (art.360 n.3 c.p.c.) per avere il Giudice di G pace ritenuto, ai fini del diritto del ricorrente al compenso ex art.68 della legge professionale, che l'accordo intervenuto tra le parti, di cui al verbale di causa 19/1/96, non aveva natura di transazione, non tenendo conto che, con tale accordo, le parti avevano posto fine alla lite in corso e che, ai fini del compenso spettante al difensore in base alla citata norma, non è rilevante che egli non abbia partecipato alla stesura dell'accordo. La censura non merita accoglimento. L'impugnata sentenza è stata pronunziata secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. (cause di valore inferiore a due milioni di lire). Per tali sentenze le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c. è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa applicazione della Costituzione e delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle ordinarie). Ciò in quanto il Giudice di pace, quando pronunzia secondo equità ai sensi dell'art. 113 secondo comma c.p.c. (controversie di valore inferiore a due milioni di lire), non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, ma deve giudicare facendo immediata applicazione di un'equità cosiddetta formativa o sostitutiva, (e non della cosiddetta equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico (v.Cass. Sez. Un. n. 9493/98 nonché 716/99). Nel caso di specie, è stata denunciata esclusivamente la violazione di una norma di diritto sostanziale (art.68 legge professionale), la cui applicazione da parte del giudicante, che ad 7 essa ha fatto riferimento nell'enunciare la regola di equità posta a base della decisione - consistente, detta regola, nell'esclusione della natura transattiva dell'accordo tenuto conto della mancanza del presupposto delle reciproche concessioni (e non solo quindi della mancanza del difensore alla stesura) - non fa venir meno il carattere equitativo della pronunzia, rendendo la censura inammissibile. Consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come segue.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 491,00, di cui euro 91,00 (novantuno) per spese ed euro 400,00 (quattrocento) per onorari. Roma, 16 maggio 2003 L'estensore Il presidente 1. IL CANCELLIERE G1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 24 OTT.2003 Roma IL CANCELLIERE C1 2:00