Sentenza 6 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/06/2001, n. 7652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7652 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA 765 2 0 1 LA CORT SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 10013/99 Consigliere Cron.17609 Dott. Pietro CUOCO Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Ud. 22/03/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POSTE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato FIORILLO LUIGI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
VA LA, NI DR, elettivamente domiciliate in ROMA VIA P. BORSIERI 3, presso lo studio dell'avvocato DI MAURO STEFANO, rappresentate e difese dall'avvocato GOVONI MAURO, giusta delega in 2001 atti;
1365 -1- controricorrenti avverso la sentenza n. 80/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 04/06/98 R.G.N. 2265/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito l'Avvocato GOVONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo ed assorbito il secondo motivo del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con separati ricorsi, depositati il 7.5.1996, AT IR e TO ND hanno convenuto avanti al Pretore di Bologna l'Ente Poste Italiane, esponendo di aver maturato il diritto alla promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 C.C. per aver esercitato per il trimestre previsto dalla legge, successivamente al 1° gennaio 1994 (data della trasformazione dell'Amministrazione postale in Ente Poste Italiane), mansioni superiori a quelle di effettivo inquadramento, e chiedendo la condanna dell'Ente Azu convenuto ad assegnare loro la qualifica richiesta con i di relativi riconoscimenti carattere giuridico ed economico. Si costituiva nei due giudizi l'Ente Poste Italiane, chiedendo la reiezione delle domande svolte nei suoi confronti, e negando in particolare l'applicabilità dell'art. 2103 C.C. fin dal 1° gennaio 1994, prima della nuova contrattazione collettiva. Riunione i giudizi, il Pretore ha accolto i ricorsi, con sentenza depositata il 14 febbraio 1997, ma limitatamente alla decorrenza dell'inquadramento dal 26 febbraio 1995. Il Tribunale di Bologna, con sentenza 11 febbraio/4 giugno 1998 n.80, ha respinto l' appello principale dell' Ente Poste Italiane e, in accoglimento dell' appello incidentale 3 proposto dalle lavoratrici, ha dichiarato il diritto di costoro alla superiore qualifica dal 1° aprile 1994. Il Tribunale, dato atto che è pacifico in causa che AT IR e TO ND, dipendenti con qualifica di operatore specializzato di esercizio (categoria V), hanno svolto le mansioni superiori di dirigente di esercizio (categoria VI) già da prima dell'anno 1994 fino, quanto meno, al 25-11-1994, ha rilevato che la controversia riguarda soltanto il momento di inizio dell'applicabilità dell'art. 2103 C.C. ai dipendenti dell' Ente Poste gennaio 1994, momento della Agey Italiane, se dal I° trasformazione dell'Amministrazione postale in ente pubblico economico, о se dal 26 novembre 1994, data della stipulazione della nuova contrattazione collettiva. Così impostato correttamente il problema, ha fornito una interpretazione dell'art. 6 D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994 n. 71, commi 1 e 6, nel senso che l'immediata applicabilità delle regole del diritto privato al rapporto con i dipendenti comporta altresì l'applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. fin dal 1° gennaio 1994, data di privatizzazione dell'Amministrazione postale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Poste Italiane s.p.a., successore a titolo universale 4 del disciolto ente pubblico economico Ente Poste Italiane, con due motivi. Le intimate, ritualmente costituite con controricorso, ex art. 378hanno resistito, ed hanno depositato memoria c.p.c. Motivi della decisione Con il primo motivo la società ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 cod.civ. e 6 Legge D.L. 1 dicembre 1993 n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994 n. 71; nonché Ази omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che l'art. 2103 cod.civ. trova applicazione nei confronti dell' Ente Poste Italiane a decorrere dal 1 gennaio 1994. Il motivo è fondato. La prima giurisprudenza di merito nota sul punto (Tribunale Firenze, sent. 14 febbraio 1996, in Foro it. 1996, I, 3229), ha ritenuto che a norma dell'art. 6 D.L. n. 487/1993, convertito con modificazioni in legge n. 71/1994, anche dopo la trasformazione dell'amministrazione delle - eposte e telecomunicazioni in ente pubblico economico fino alla stipulazione del primo contratto collettivo 5 restano applicabili al personale i previgenti trattamenti di natura pubblicistica, sia economici che normativi, con la conseguente inoperatività della così detta "promozione ex art. 2103 cod. civ. per tutto il periodoautomatica" precedente l'entrata in vigore del primo contratto collettivo. I singoli argomenti di tale giurisprudenza di merito, basati sull'omogeneità del "modello ferroviario" adottato dal legislatore per la trasformazione delle altre aziende pubbliche prima in enti pubblici economici e poi in società per azioni, sono stati condivisi da questa Corte, con coeve Agu decisioni (Cass. sez. Lav. 16 febbraio 1998 n. 1603, in Riv.dir.lav. 1999, I, p.II, 37, e Cass. Sezioni Unite 5 settembre 1997 n. 8587) sicché si può ritenere jus receptum D.L. n. 487/1993, convertito conche l'art. 6 modificazioni in legge n. 71/1994, va interpretato nel senso che ai dipendenti dell'Amministrazione delle (ora Poste italianeposte e delle telecomunicazioni s.p.a.), continuano a trovare applicazione, quale regime transitorio, i trattamenti non solo economici, ma anche normativi di natura pubblicistica fino alla stipulazione del contratto collettivo applicabile al rapporto, sicché prima di tale data non opera l'istituto della promozione automatica in ragione 1 06 dell'espletamento di fatto delle mansioni superiori alla qualifica, quale previsto dall'art. 2103 cod. civ.. Queste le ragioni condivise dell'esposto orientamento (sent. 1603/1998 cit.): il d.l. 1° dicembre 1993, n.487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, dopo aver disposto la trasformazione amministrazione delle poste e telecomunicazioni in dell' ente pubblico economico denominato "Ente poste italiane" con effetto dalla data di efficacia dei decreti di nomina degli organi previsti dall'art.3, da emanarsi entro il Ax4 31 dicembre 1993 (art. 1), precisando che il personale dell'amministrazione "resta alle dipendenze dell'ente, con rapporto di diritto privato" (art. 6, c.2), aggiunge che a detto personale "continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti fino alla stipulazione di un nuovo contratto" (art. 6, c.6). Orbene, nell'interpretazione di quest'ultima disposizione, deve considerarsi che il processo di progressiva privatizzazione dell'intera organizzazione postale (di cui una fase ulteriore era già prevista n. 487/93, attraverso la dall'art. 1 del d.l. in società per azioni, da trasformazione dell'ente dicembre 1997, termine attuarsi entro il 31 quest'ultimo fissato dall'art. 2, c.27 della legge 23 7 dicembre 1996, n. 662), non poteva non riguardare anche il regime dei rapporti di lavoro la cui coerente e compiuta trasformazione è stata affidata al nuovo e più congeniale contesto delle fonti posto a base della disciplina del rapporto di lavoro privato, in cui il contratto collettivo assume un ruolo centrale. Sicché può dirsi che, perché una trasformazione potesse dirsi completa, era del tale in virtù della regola della tutto naturale che - successione nel tempo delle fonti giuridiche (art.15 disciplina previgente fosse destinata aprel.) -- la Agu trovare applicazione sino a quando non sarebbe intervenuta la nuova fonte disciplinatrice e cioé il contratto collettivo. Si spiega così la lettura del citato art. 6,c.6 che anche le SSUU di questa Corte hanno condiviso nel senso che la stessa lettera della norma, facendo riferimenti ai "trattamenti", non può ritenersi limitata ai soli trattamenti economici, anche perché la ratio della ricava dalla "necessità disposizione si di conservare le peculiarità del rapporto di lavoro già tenute in conto nella disciplina dell'Amministrazione ora trasformata" (sent. 5 settembre 1997, n.8587). Del resto, una tale interpretazione riceve nella giurisprudenza di questasignificative conferme, 8 Corte da tempo consolidatasi in merito al problema, del con riferimento tutto simile postosi, nel passato, alla privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato, per i quali pure è stata ritenuta - pur in presenza degli artt.14 e 21 della legge 17 maggio 1985, n.210, che non contenevano alcuna previsione esplicita di proroga dei trattamenti pregressi l'inoperatività della regola della "promozione automatica" ex art. 2103 C.C. per tutto il periodo precedente l'entrata in vigore del primo contratto (cfr. sent. nn.7271/94, 13792/91, 10465/90, collettivo Ази 6112/90, 5050/90, 2050/89). Sulla stessa linea, infine, si mosso il legislatore con riferimento ad altre ipotesi di rapporti di lavoro "privatizzati" a seguito di consimili procedure di trasformazione di aziende a pregressa pubblica, seguendo visibilmente il "modello" struttura adottato con riferimento all'Ente ferrovie dello Stato- si pensi all'art.11,c.8 del Dlgs 26 febbraio 1994, n. economico e giuridico143 secondo cui il trattamento dei dipendenti dell'ANAS continua ad applicarsi dopo disciplina (istitutiva l'entrata in vigore della nuova Nazionale per le strade), fino alla dell'Ente stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro. 9 Similmente, l'art. 8 della legge 21 dicembre 1996, n. 665 (concernente la trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) prevede il mantenimento delle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione dell'Azienda. Meno recentemente, ma in termini non dissimili, l'art. 3, c.1 della legge 30 luglio 1990, n.218 (relativa alla ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto Any pubblico), ha previsto, per i dipendenti delle società per azioni coinvolti nelle operazioni di fusione, trasformazione con enti creditizi pubblici, l'ulteriore applicazione delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge "fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo aziendale". Ancora sotto il profilo sistematico della iscrizione dei vari provvedimenti di trasformazione in un unico modello di regolamentazione, è stato opportunamente rilevato dalla giurisprudenza di merito che l'uniformità di modello si estende agli statuti (art. 15 del decreto ministeriale 14 aprile 1994 che approva lo statuto dell'Ente poste italiane, e art. 17 del d.P.R. 21 aprile 10 1965, n. 242 che approva lo statuto dell'Ente strade) e contenuti dei rispettivisi riflette anche nei contratti collettivi nel quali viene adottato il sistema delle aree funzionali. Da quanto precede deve ritenersi che la volontà dal legislatore con l'art. 6, c. in esame non espressa "privatizzazione" già possa discostarsi dai modelli di occasioni, in ordine al quali - come adottati in altre - questa Corte ha avuto modo di già ricordato sopra pronunciarsi in termini chiari. E' il caso di osservare, da ultimo, che la regola qui Aru condivisa secondo cui, appunto, le norme previgenti in materia di conferimento di funzioni superiori per il personale dell'ex Amministrazione delle Poste, sono rimaste in vigore sino alla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro di diritto privato trova significativa conferma nell'art. 87 del ccnl del 1994 secondo cui "dalla medesima data di stipulazione del contratto, il rapporto di lavoro disciplinato dal libro V del codice civile, dal regolamento di impresa e dal contratto stesso". Il primo motivo di ricorso va pertanto accolto. 11 Con il secondo motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli art. 1362 e segg. cod.civ., 7, 53 del ccnl e correlati agli artt. 37 40, 41, 4 dell'accordo integrativo del 23.5.1995; nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per non avere considerato che le mansioni proprie della sesta categoria svolte nel periodo successivo alla data di stipulazione del ccnl rientrano nella seconda area operativa e come tali non possono, ai sensi dell'art. 37 ccnl, essere considerate superiori (intendendosi per superiori le mansioni svolte oltre la propria area di inquadramento), e pertanto lo svolgimento delle mansioni riconducibili all'ex VI categoria dopo la stipula del ccnl non dà titolo alla promozione automatica ai sensi dell'art. 2103 cod.civ. Il motivo deve essere dichiarato inammissibile, perché con esso la società ricorrente impugna una statuizione che il in quanto assorbitaTribunale non ha emesso, dall'accoglimento della domanda principale (Cass. 13 novembre 2000 n. 14677). E' opportuno precisare che tale statuizione non pregiudica le ragioni della società ricorrente, perché essa può 12 riproporre la stessa questione nel giudizio del rinvio, nel quale il processo viene ripreso negli stessi termini del giudizio di appello (salve le preclusioniprimo eventualmente verificatesi). Tenuto conto dei rilievi che precedono, deve essere accolto il primo motivo del ricorso, deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. La causa deve essere, quindi, rinviata per un nuovo esame ad un altro giudice, che si designa nella Corte di appello di Bologna, il quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 22 marzo 2001 Il Presidente P u mpi Il Consigliere Estensore Aldo se Mattin Still IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -6 GIU. 2001 oggi, ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI DLC IL CANCELLIERE Lav\com-epi-2103-decorrenza A REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA P U AI SENSI DELL'ART. 10 T RG 10013/1999 R O N. 533 C 11-8-73 DIRITTO LEGGE O DELLA 13