Sentenza 9 agosto 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2001, n. 10984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10984 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 1 09 84 /01 REPUBBLICA IT IN NOME D. PO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1284/99 Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Cron. 23604 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. TI CELENTANO Rep. Rel. Consigliere Dott. Paolo STILE Ud.06/06/01 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: RD TT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato BOER PAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, RASPANTI RITA, giusta 2001 delega in atti;
2679 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 24/98 del Tribunale di L'AQUILA, depositata il 23/01/98 R.G.N. 117/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Paolo STILE: udito l'Avvocato LI MARZI per delega BOER;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 16 novembre 1995 TI LI conveniva dinanzi al Pretore di L'Aquila l'INAIL per ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rendita per malattia professionale (broncopneumopatia) commisurata ad un grado di inabilità del 30%, con conseguente condanna dell'Istituto al pagamento dei ratei maturati con interessi, rivalutazione e spese di lite. L'INAIL si costituiva e contestava la domanda, deducendo la mancanza delle condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della rendita richiesta. Espletata consulenza tecnica medico-legale, il Pretore, con sentenza del 10 marzo 1997, condannava il convenuto a corrispondere al ricorrente una rendita commisurata ad un grado di inabilità del 20%, con decorrenza dall'11 dicembre 1992 -data della domanda amministrativa- oltre interessi dal 120° giorno dalla domanda amministrativa e spese del giudizio. Avverso tale pronuncia l'INAIL proponeva appello chiedendo il rigetto della domanda, insistendo per il rinnovo delle indagini peritali. Si costituiva l'assicurato chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza del 14-23 gennaio 1998, l'adito Tribunale di L'Aquila, disposta nuova consulenza medico-legale, riformava la sentenza impugnata, rigettando la domanda. Osservava il Giudice d'appello che dalla disposta consulenza tecnica -cui si prestava piena adesione- era emerso che l'asma bronchiale di cui il LI risultava affetto non era collegata causalmente al lavoro svolto ed, inoltre, che la patologia presentava caratteristiche cliniche estranee al quadro clinico caratterizzante la patologia da isocianati prevista alla lettera b) della voce 24 della tabella delle malattie professionali nell'industria allegata al d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, per cui non poteva essere considerata malattia "tabellata”. Pertanto, mancando la prova dell'origine professionale della malattia, la domanda andava rigettata. Per la cassazione di tale sentenza ricorre TI LI con due motivi. Resiste l'INAIL con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione del principio di presunzione d'origine professionale delle infermità di cui alla tabella approvata con d.P.R. 9 giugno 1975 n. 482, allegata sub 4 al d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e successive modificazioni, nonché insufficienza di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.). In particolare, deduce che il Tribunale di L'Aquila avrebbe errato nell'applicare le tabelle allegate al T.U. delle malattie professionali;
ciò in quanto, nel caso di specie, la tabella di riferimento ai fini della individuazione della malattia tabellata era quella introdotta con il d.P.R. 9 giugno 1975 n.482 e non quella successiva di M cui al d.P.R. 13 aprile 1994 n.336, poiché le nuove tabelle erano entrate in vigore successivamente alla data di presentazione della domanda amministrativa, risalente al 1992. Pertanto, non doveva essere presa in considerazione la voce 24 lett. b) della tabella approvata nel 1994, bensì dovevano trovare applicazione le precedenti tabelle che riconoscevano alla voce 49 le broncopneumopatie da inalazione da isocianati. Il motivo è privo di fondamento. E' pur vero che, ai fini della indennizzabilità della malattia professionale, per accertare se si tratti di malattia tabellata, affinché l'assicurato si possa giovare della presunzione di eziologia professionale, occorre far riferimento non alla tabella vigente al momento della decisione, ma a quella vigente all'epoca dell'esposizione a rischio ed al momento della denuncia all'INAIL della malattia professionale (Cass. 24 aprile 1999 n. 4107; Cass. 10 giugno 1999 n.5716), ma è 2 anche vero che, nella specie, la censura avanzata in ricorso risulta priva di rilevanza. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale ai sensi del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe a una specifica previsione tabellare, l'assicurato si giova della presunzione di eziologia professionale, restando a carico dell'INAIL l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia è dipesa esclusivamente da una causa extralavorativa o comunque che le mansioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a cagionarla (ex plurimis, Cass.28 settembre 1998 n.9679); mentre, nel caso in cui si tratti di malattia non tabellata, il lavoratore ha l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia, anche, del rapporto eziologico fra questa e la tecnopatia (Cass.4 luglio 1996 M n.6094). Nella specie, il Giudice d'appello ha osservato che dalla disposta consulenza tecnica alla quale riteneva di doversi uniformare perché fondata su indagini approfondite e basate su argomentazioni medico-legali esaurienti e corrette dal punto di vista sia logico che tecnico- era emerso che il LI risultava affetto da asma bronchiale e che tra detta infermità ed il lavoro svolto dallo stesso non sussisteva un nesso di causalità diretta. Inoltre, la patologia presentava caratteristiche cliniche assai differenti dalla patologia da isocianati prevista alla lettera b) della voce 24 della tabella delle malattie professionali nell'industria allegata al d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, sicché non poteva essere considerata malattia "tabellata”. Né il GL aveva specificamente dimostrato l'origine professionale della malattia, che appariva anzi esclusa dal mancato miglioramento 3 del soggetto a seguito della cessazione dell'attività che assumeva essere causa della patologia, la domanda andava rigettata. A ciò era da aggiungere che lo stesso C.T.U. di primo grado aveva manifestato perplessità sull'origine professionale della malattia e che questa era già stata esclusa dall'Istituto di Medicina del Lavoro dell'Università di Ancona. In tal modo, pertanto, il Giudice a quo si è attenuto all'orientamento di questa Corte, e sopra enunciato, ritenendo, in mancanza di prova del tipo di lavorazione espletato e quindi della esposizione a rischio dell'assicurato, nonché della assenza nella patologia, cui era affetto l'assicurato, delle caratteristiche cliniche proprie della patologia da isocianati, che non operasse la presunzione di eziologia professionale e che gravasse sull'assicurato l'onere di dimostrare la suddetta circostanza. M Pertanto, il Tribunale, con motivazione corretta ed esauriente, ha escluso che la malattia del LI, presentasse segni clinici di broncopatia professionale da isocianati e che, quindi, essa indipendentemente da riferimenti tabellari esatti o meno-, potesse godere dei vantaggi annessi alla tabellazione di legge. A nulla rileva, infatti, la mancata considerazione, da parte del Tribunale, della tabella di cui al d.P.R. 9 giugno 1975 n.482, applicabile ratione temporis alla fattispecie, risultando la omissione superata dal fatto che, in ogni caso, la denunciata patologia non aveva le caratteristiche di quella da "isocianati” né ai sensi di detta tabella né della successiva ex decreto n.336 del 1994. Né la sentenza impugnata contiene vizi, sotto altro profilo, e, segnatamente sotto quello denunciato con il secondo mezzo d'impugnazione --difetto di motivazione e violazione dell'art.421 c.p.c.(art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.)-, poiché il Giudice d'appello : ha dato congrua motivazione delle conclusioni raggiunte, non limitandosi a recepire acriticamente e genericamente gli esiti della consulenza tecnica dallo stesso disposta, senza peraltro la necessità di procedere ad ulteriori atti istruttori avvalendosi dei poteri di cui all'art.421 e 437 c.p.c. Ed invero come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare-, nelle controversie soggette al rito del lavoro (comprese quelle in materia di assistenza e previdenza obbligatorie) la facoltà del giudice del merito di avvalersi dei poteri istruttori conferitigli dalla legge (artt. 421 e 437 cod. proc. civ.), e di disporre, in particolare, la rinnovazione delle indagini tecniche, costituisce espressione di una discrezionalità il cui omesso esercizio non esige un'espressa motivazione, dovendosi ritenere che lo stesso giudice abbia per implicito considerato sufficienti le risultanze probatorie già acquisite (ex plurimis, Cass.23 aprile 1994 n.3916). Il ricorso va, quindi, rigettato. Nulla per le spese di questo giudizio, ai sensi dell'art. 152 disc. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese di questo giudizio. Roma, 6 giugno 2001. Il Consigliere est Il Presidente Anser lyft Shill IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria -oggi, 9 AGO. 2001 [ IL CANCELLIERE T R O C * 5