Sentenza 23 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/10/2003, n. 15922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15922 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Locazione Dott. Angelo15 9 22 /03 SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8706/00 Dott. Roberto REI Consigliere Cron. 32434 Dott. Italo PURCARO Consigliere Rel. Consigliere Rep.4184 Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud. 20/05/03 Dott. Ennio MALZONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AN, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dagli avvocati FEDERICO NULLI, PIERLUIGI PARENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ERS DI RT OR & C SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CATONE 29, presso lo studio dell'avvocato LUIGI CALDERINI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato PAOLO MENEGHINI, giusta delega in atti;
2003 - controricorrente 1192 avversO la sentenza n. 49/00 del Tribunale di PADOVA, Sezione Stralcio, emessa 1'11/01/00 e depositata il 17/01/00 (R.G. 5684/94); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/03 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Luigi PARENTE;
udito l'Avvocato Luigi CALDERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La snc ERs, con comparsa in riassunzione, adiva il Tribunale di Padova per sentir condannare PA NT al pagamento della complessiva somma di lire 36.952.700, a titolo di restituzione del deposito cau- zionale versato per il già risolto contratto di loca- zione di un capannone di proprietà del PA di 幸 rimborso di spese per lavori fatti nell'immobile e di interessi. Il PA si costituiva osservando che il rimborso dei lavori era previsto nel contratto solo se autorizzato per iscritto e che tale autorizzazione non ilEsponeva poi che capannone era stata rilasciata • era stato rilasciato in pessime condizioni e che ciò lo autorizzava a trattenere la cauzione. Le parti chiede- vano che la causa venisse decisa secondo equità. Il Tribunale con sentenza 17.1.2000, condannava il Pa- 2 nella al pagamento , in favore della SOC. ERs della somma di lire 19.000.000, oltre interessi legali dal 2.6.1994 al saldo. Attribuiva infatti alla SOC. ERs l'importo della cauzione, in lire 7.000.000, e l'importo dei lavori per la messa a norma dell'impianto elettrico, in lire 17.490.830, e al PA il risarci- in lire 5.490.830. Pa-mento dei danni al capannone nella NT propone ricorso per cassazione con due motivi , cui resiste la soc. ERs con controricorso. Motivi della decisione Con il primo mezzo di gravame il PA lamenta la violazione dell'art. 114 cpc e dell'art. 112 della disp. att. срс. Osserva che nella fattispecie ' le parti non hanno rinnovato nelle conclusioni a verbale l'istanza di decisione secondo equità che , pertanto, risulta inefficace. La censura non merita accoglimento, Secondo giurisprudenza di legittimità la richiesta di giudizio di equità è validamente espressa anche succes- sivamente alla udienza di spedizione a sentenza e quin- di successivamente alla udienza di precisazione delle conclusioni ( vedi Cass. III, 13.11.1973 n. 3001). Nel- la fattispecie le conclusioni sono state precisate all'udienza del 26.11.1998, e le parti hanno effettuato la richiesta successivamente. Il PA all'udienza del 26.5.1999 e la SOC ERs all'udienza del 3 29.6.1999, in cui la causa è stata trattenuta a senten- za cosicché in ambedue i casi le richieste sono valse F ad integrare le conclusioni già prese Con il secondo mezzo di gravame il ricorrente denuncia l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in ordine alla ritenuta rimborsabilità dei lavori di adeguamento dell'impianto elettrico alle norme di legge e denuncia altresì sul punto la violazione degli artt. 1575 e 1576 cc. per i quali le obbligazioni del loca- tore non comprendono l'esecuzione di opere di modifica- zione della cosa locata per renderla idonea all'uso specifico fattone dal conduttore. La censura non merita accoglimento. Il giudice a quo ha adeguatamente motiva- to sul punto avendo rilevato che la messa а norma dell'impianto elettrico è lavoro volto a garantire l'idoneità oggettiva a qualsiasi uso dell'immobile e non soltanto all'uso specifico fattone dal conduttore e del resto, nel giudizio secondo equità il giudice è ' dispensato dall'osservanza delle norme di diritto so- stanziale disciplinanti la fattispecie dedotta in lite. Il ricorso deve essere quindi rigettato e le spese del giudizio di cassazione devono essere regolate secondo quanto dispone l'art. 91 cpc.
P Q M
La Corte 4 Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al paga- mento in favore del resistente delle spese del giu- ' T dizio di cassazione che liquida in complessivi euro 800 , di cui euro 700 per onorari oltre spese genera- li ed accessori come per legge. Così deciso in Roma addì 20.5.2003. 7 Il PresidenteIl Preside Il Cons. est. Арифика Жа шала DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 OTT 2003 IL CANCELLIERE C1 innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 5