Sentenza 26 giugno 2014
Massime • 1
In tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non è richiesta, per l'integrazione del reato previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 159 del 2011, sotto il profilo della violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati, una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2014, n. 28985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28985 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 26/06/2014
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1130
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - N. 5114/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC ON N. IL 30/03/1947;
avverso la sentenza n. 1272/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 05/11/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, in subordine, ne ha chiesto il rigetto.
CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 5.11.2013 la Corte di appello di Catanzaro, a seguito di gravame interposto dall'imputato NC AN avverso la sentenza emessa il 21.3.2013 dal Tribunale di Vibo Valentia, ha confermato detta sentenza con la quale l'imputato è stato dichiarato colpevole di alcune ipotesi di reato D.Lgs. n. 159 del 2011, ex art. 75, comma 2, perché essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata complessiva di anni cinque, contravveniva alla prescrizione di "non associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne o che sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", essendo trovato in compagnia, in diverse occasioni, di soggetti condannati o sottoposti a misure di prevenzione, condannandolo a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo dei difensori deducendo:
2.1. erronea applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75 e contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in quanto avrebbe disatteso il principio di legittimità pur evocato ed affermato la responsabilità dell'imputato sulla base del numero di episodi accertati senza vagliarne l'aspetto qualitativo e la loro natura legata ad occasionale esigenza di aiuto nel corso di attività agricole (LISOTTI), un occasionale saluto (FONTE), un occasionale incontro su un terreno limitrofo (TIMPANO).
2.2. violazione e/o erronea applicazione dell'art. 62 bis, art. 99, comma 4, artt. 132 e 133 e mancanza, contraddittorietà della motivazione avendo la Corte trascurato le modalità delle condotte che deponevano per la non gravita del reato e la risalenza dei precedenti a carico del ricorrente. Ingiustificato sarebbe quindi il diniego delle generiche anche sulla base della contestazione della recidiva ex art. 99 c.p., comma 4, la cui applicazione non ha tenuto conto della mancanza di sintomaticità delle condotte contestate.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. Il primo motivo è inammissibile.
5. In tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai fini della configurabilità della violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente con pregiudicati non è richiesta una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento (Cass. Sez. 1, n. 26785 del 17/06/2009, P.G. in proc. Manzari, Rv. 244791).
6. Il ricorrente in sostanza reitera il contenuto del motivo già proposto in appello al quale la Corte territoriale ha risposto correttamente nell'alveo del richiamato orientamento di legittimità, ritenendo che nella specie non si è trattato di contatti sporadici ed occasionali, ma di una vera e propria frequentazione non inficiata dalla parcellizzata considerazione di una degli incontri verificati.
7. Anche il secondo motivo è inammissibile, rivestendo la natura di critica all'esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di merito che nella specie li ha esercitati senza vizi logici e giuridici negando le attenuanti generiche considerando la capacità a delinquere del ricorrente documentata dai precedenti penali, anche recenti, e giudiziari del ricorrente che avevano giustificato la recidiva reiterata infraquiquennale, la cui applicazione - peraltro - non è stata oggetto di gravame.
8. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2014