Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 1
In tema di concussione, va considerata indebita la somma pretesa da un pubblico ufficiale, attraverso una condotta obiettivamente antigiuridica di natura costrittiva, anche se destinata, in gran parte, ad un fine lecito e/o a locupletare un pubblico ufficio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il delitto di concussione nella condotta di un controllore di un treno regionale che, contestando irregolarità nei biglietti di viaggio ad alcuni passeggeri di nazionalità straniera, si faceva consegnare i loro documenti di identità e minacciava di non restituirglieli, se non avessero oblato immediatamente la contravvenzione elevata, il cui importo era destinato all'amministrazione, con il riconoscimento, però, a lui di un aggio sulla somma riscossa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2013, n. 35218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35218 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 28/03/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 611
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 16224/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ES IN, nato a [...] il [...];
2. CA UC, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 20-10-11 della Corte di Appello di Genova, sezione 2^ penale;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo. Udite le richieste del Pubblico Ministero, Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati, riqualificati ai sensi dell'art. 319 quater c.p., estinti per prescrizione.
Uditi gli avv.ti Roseo e Biondi, che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi e, in via subordinata, si sono associati alle conclusioni del P.G..
FATTO E DIRITTO
1 .-. I difensori di ES IN e CA UC hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale, in data 20-10-11, la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della condanna pronunciata nei loro confronti in primo grado per vari episodi di concussione in concorso, escluse le attenuanti generiche, ha aumentato la pena inflitta al ES ad anni quattro e mesi tre di reclusione e quella inflitta al CA, esclusa la contestata recidiva, ad anni quattro e mesi due di reclusione, con interdizione di entrambi dai pubblici uffici per anni cinque, con obbligo per entrambi di rifusione delle spese di parte civile e con conferma nel resto.
In particolare, ES e CA sono stati condannati per avere, quali pubblici ufficiali in servizio come controllori su treni regionali, abusando della loro qualità e dei loro poteri, costretto mediante minaccia i passeggeri AL SA (capo A), contestato ad entrambi, GU IG (capo B) contestato al solo ES, RE ME AN JO e EZ AD GE (capi C) e D), contestati ad entrambi a dare loro indebitamente del denaro. Più specificamente i predetti sono stati ritenuti colpevoli di aver contestato ai suindicati passeggeri alcune irregolarità, in alcuni casi elevando contravvenzione, e di averli poi minacciati di trattenere i documenti da loro esibiti e di richiedere l'intervento della Polizia per la loro identificazione, al fine di esigere l'immediata oblazione (circostanza che avrebbe loro permesso di ottenere il premio previsto dalla L. n. 695 del 1957, art. 66); fatti avvenuti su vari treni regionali in data 9-1-02, 10-4-02 e 27-3-01. La Corte di Appello di Genova ha premesso che in tutti e quattro i casi erano rimasti nelle mani degli imputati documenti con i quali le diverse persone offese avevano accreditato la propria identità (e, nel caso della AL, anche l'abbonamento ferroviario). Tali documenti erano sicuramente stati trattenuti dai prevenuti oltre lo stretto necessario: ne derivava il compimento da parte loro di un abuso di qualifica e di potere. Ci si trovava quindi in presenza di una condotta antigiuridica, che rendeva irrilevanti l'eventuale destinazione delle somme richieste ovvero l'intento di locupletare il pubblico ufficio. In buona sostanza si trattava di esattori che intendevano realizzare un aggio o non dovuto o conseguito fuori dai modi regolamentari. I ricorrenti deducono:
- Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della loro responsabilità per i reati loro ascritti. In primo luogo la Corte di Appello avrebbe errato nel ritenere provato il presupposto oggettivo (e cioè l'avvenuto trattenimento dei documenti delle persone offese ad opera dei prevenuti), che sarebbe stato in realtà basato unicamente sulle dichiarazioni testimoniali di tre della quattro parti lese, non vagliate con il necessario rigore. Scendendo più nel dettaglio, nella vicenda AL di cui al capo A) non si sarebbe tenuto conto del fatto che il controllore aveva la necessità per elevare una contravvenzione di avere nelle sue mani il titolo di viaggio per annotarne gli estremi sull'apposito modulo, che il CA aveva lasciato nella sua borsa, sicché, contrariamente a quanto affermato in sentenza, appariva giustificato l'allontanamento per pochi minuti del medesimo CA per compilare un modulo che non aveva con sè al momento del controllo. A parte il fatto che in riferimento a detto capo A) vi sarebbe una nullità ex artt. 524 e 601 c.p.p., in quanto il capo di imputazione avrebbe fatto riferimento ad un trattenimento dell'abbonamento e ad una richiesta di intervento della Polizia per l'identificazione per pretendere il pagamento immediato (ma non in nero) della sanzione, mentre la condotta considerata come pretesa indebita dal Tribunale sarebbe stata il fatto del tutto diverso di avere richiesto il pagamento di L. 30.000 in nero. Quanto ai fatti di cui al capo B), non si sarebbe tenuto conto delle plateali contraddizioni in cui sarebbe caduto il teste GU e si sarebbe ricostruita la vicenda in termini contrastanti con le risultanze processuali. Quanto alla vicenda RE di cui al capo C) della rubrica, la Corte di merito avrebbe omesso di considerare l'oscillante e ambiguo tracciato narrativo di quest'ultimo e le plurime contraddizioni in cui sarebbe caduto su aspetti determinanti (il tipo di documento trattenuto;
il luogo del successivo appuntamento e le modalità di incontro con gli imputati). Infine in ordine alla vicenda EZ, contestata sub D), non si sarebbe irragionevolmente dato rilievo alla versione del ES, che aveva spiegato che il passaporto del EZ era rimasto nelle sue mani perché costui era improvvisamente fuggito. - Violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti, posto che i Giudici di merito non avrebbero considerato che nei casi in esame la dazione o anche solo la promessa non sarebbero state indebite, in quanto le irregolarità dei viaggiatori sussistevano, sicché le vicende avrebbero dovuto al più essere inquadrate nell'ambito dell'art. 323 c.p.. - Mancanza di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza del vincolo concorsuale del ES nei capi A) e C) e del CA nel capo D).
- Vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, argomentato unicamente con un generico riferimento alla gravità e reiterazione di comportamenti posti in essere dagli imputati.
2 .-. In prossimità della odierna pubblica udienza i difensori degli imputati hanno depositato una memoria, con la quale hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
Secondo la difesa dei ricorrenti, in base alle recenti innovazioni legislative apportate dalla L. n. 190 del 2012 e in base alla recente giurisprudenza di legittimità sul nuovo testo dell'art. 317 c.p. e sulla nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., i fatti in esame dovrebbero essere inquadrati in quest'ultima previsione. In particolare, nella memoria si sottolinea che il più convincente approdo della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia ha affermato che il criterio distintivo tra l'ipotesi di cui all'art.317 c.p., come novellata, e la nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p. non è rappresentato dalla intensità della pressione psicologica esercitata, ma deve essere individuato nella qualità della minaccia, nel senso che nella concussione viene minacciato un elemento ingiusto, ossia un risultato sfavorevole, e vi è la costrizione perché il Pubblico Ufficiale rappresenta che recherà un danno ingiusto, mentre nel delitto di cui all'art. 319 quater c.p. il Pubblico Ufficiale minaccia conseguenze sfavorevoli per ricevere il pagamento o la promessa indebita (Sez. 6, Sentenza n. 3251 del 3/12/2012, Rv. 253935, Roscia). Nei casi in esame, da un lato le condotte poste in essere dai ricorrenti erano finalizzate all'interesse dell'Ente e, dall'altro, le minacce paventate non erano ingiuste perché contro legem, ma costituivano una conseguenza delle irregolarità accertate nei titoli di viaggio (radicalmente mancanti) o nei documenti che avrebbero dovuto accompagnarli. Segnatamente tutti e quattro i viaggiatori erano irregolari (AL, RE e GU perché privi di valido documento da esibire unitamente all'abbonamento; NE perché sprovvisto di biglietto) e nei capi di imputazione ciò che si è contestato ai prevenuti non è la infondatezza o la pretestuosità delle contravvenzioni elevate ma la illiceità del modus operandi, in quanto i controllori non potevano pretendere la immediata oblazione e non potevano trattenere i documenti dei viaggiatori ne' richiedere la loro identificazione a mezzo di Polizia Ferroviaria. Ma -si legge nella memoria- a fronte della irregolarità dei viaggiatori la prospettiva di trattenere i documenti e di richiedere l'intervento della Polizia per l'identificazione non costituiva un male ingiusto, ma rappresentava la conseguenza lecita per le persone irrispettose delle condizioni di viaggio (in quanto sprovvisti di documenti di identificazione o di biglietto). Il male prospettato era, quindi, "giusto" e i fatti dovevano essere inquadrati nella nuova fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., applicabile in quanto norma più favorevole. A parte il fatto che anche in ipotesi di 319 quater c.p. occorre che la condotta sia finalizzata ad una dazione o promessa di denaro indebita, mentre, nella presente fattispecie, la dazione di denaro altro non era che il pagamento della sanzione dovuta per chi viaggia in modo irregolare, sicché mancava il necessario requisito della non debenza. In definitiva, i pubblici ufficiali avevano il dovere di esigere la sanzione e di tentare di esigerla immediatamente e conseguentemente nessuna illiceità era ravvisabile nel comportamento da loro posto in essere. Il premio che derivava ai controllori dalla esazione immediata era assolutamente mediato ed indiretto. D'altra parte poiché era legittima la pretesa di corretta identificazione del viaggiatore irregolare, doveva ritenersi altrettanto legittima la prospettazione di richiedere la identificazione alle forze dell'ordine.
3 .-. I motivi formulati nei ricorsi si sostanziano, in gran parte, in doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Molte censure attengono, in vero, alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del Giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di specie, i Giudici di Appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza logica. Ne deriva la inammissibilità del primo motivo di ricorso, là dove si contestano le argomentazioni (certamente non carenti ne' palesemente illogiche o contraddittorie) con le quali i Giudici di merito hanno ritenuto provato l'avvenuto trattenimento dei documenti delle persone offese ad opera dei prevenuti. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento al terzo motivo di ricorso (vizio di motivazione in ordine al concorso del ES nei capi A) e C) e del CA nel capo D). Si tratta di censure generiche e in fatto, alle quali la sentenza impugnata (da leggersi congiuntamente a quella di primo grado) ha dato adeguata risposta.
I rilievi relativi alla esclusione delle attenuanti generiche (ultimo motivo di ricorso) si traducono in allegazioni di mero fatto, con le quali viene censurato il potere discrezionale del Giudice di merito pur adeguatamente motivato, nonché carenti della richiesta specificità là dove si lamenta la mancata considerazione di elementi favorevoli agli imputati semplicemente enunciati, senza alcuna indicazione della loro decisiva rilevanza. In particolare, la Corte di Appello di Genova, con valutazione discrezionale adeguatamente argomentata, ha ritenuto che la gravità e la reiterazione dei comportamenti posti in essere, la assoluta mancanza di resipiscenza e il comportamento processuale tenuto denotavano una non lieve capacità a delinquere, che non consentiva il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. 4 .-. Resta da esaminare il secondo motivo di ricorso incentrato sulla qualificazione giuridica dei fatti, motivo ampiamente ripreso nella memoria difensiva (illustrata al punto 2) alla luce della innovazioni introdotte dalla L. n. 190 del 2012. Com'è noto, con detta Legge è stata "spacchettata" l'originaria ipotesi delittuosa della concussione (che, nel testo previgente dell'art. 317 c.p., parificava le condotte di costrizione e di induzione), creando due nuove fattispecie di reato. La prima, che resta disciplinata dall'art. 317 c.p. e prevede la punizione del "pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità", conserva i precedenti caratteri ed elementi costitutivi della fattispecie della concussione per costrizione, limitandosi ad incrementare il limite edittale minimo della pena detentiva (portata da quattro a sei anni di reclusione) e lasciando come soggetto attivo il solo pubblico ufficiale, con esclusione, dunque, della figura di incaricato di pubblico servizio.
La seconda fattispecie di reato, "scorporata" dal previgente art. 317 c.p. ed ora regolata dall'art. 319 quater c.p., recante in rubrica la nuova denominazione di induzione indebita a dare o promettere utilità, è configurarle, "salvo che il fatto non costituisca più grave reato", laddove "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità": delitto, dunque, che può essere commesso sia dall'incaricato di pubblico servizio sia dal pubblico ufficiale, sanzionato con la più mite pena della reclusione da tre ad otto anni, e che ha una struttura, con riferimento alla condotta del pubblico agente (comma 1), nella quale sono stati riproposti gli stessi elementi qualificanti la "vecchia" figura della concussione per induzione. Rappresenta, invece, dato di assoluta novità la previsione, nel cit. art. 319 quater, comma 2, della punizione anche del soggetto che "da o promette denaro o altra utilità", il quale, da persona offesa nell'originaria ipotesi di concussione per induzione di cui al previgente art. 317 c.p., diventa coautore nella nuova figura dell'induzione indebita.
Nel tentativo di verificare quali siano i criteri che permettono di distinguere la figura della concussione, prevista dal "nuovo" art.317 c.p., da quella della induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'introdotto art. 319 quater c.p. (problematica che, in passato, non aveva costituito oggetto di analisi particolarmente approfondire, data la sostanziale parificazione nel previgente art. 317 c.p., delle due condotte in relazione agli effetti, che aveva portato, nella prassi, spesso a contestarle entrambe agli imputati chiamati a rispondere del delitto di concussione sì da considerarle una sorta di endiadi che esprimeva un concetto unitario), nella giurisprudenza di questa Corte si sono delineati tre differenti indirizzi interpretativi. 5 .-. Per un primo filone giurisprudenziale (v. in particolare: Sez. 6, n. 8695/13 del 4-12-12, Nardi, rv 254114), la circostanza che il legislatore della novella del 2012, nello "sdoppiare" le fattispecie di reato, abbia riproposto, rispettivamente nella nuova versione dell'art. 317 c.p. e nell'art. 319 quater c.p., comma 1, formulazioni testuali sostanzialmente identiche, nelle quali l'unico dato di distinzione è, appunto, quello del verbo ("costringe" nel primo caso, "induce" nel secondo), costituisce un indice che la voluntas legis sia stata nel senso di attribuire una qual continuità normativa rispetto alla disposizione incriminatrice precedentemente vigente: con la conseguenza che appare senz'altro possibile continuare a valorizzare gli approdi ermeneutici cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità che, pur, nella indifferenza degli effetti pratici, aveva tracciato una "linea di confine" tra la condotta costrittiva e quella induttiva. In tal senso, possono essere "recuperati" gli approdi esegetici giurisprudenziali, secondo i quali sia la costrizione che l'induzione si realizzano laddove il comportamento del pubblico ufficiale, che abusa della sua qualità o dei suoi poteri, si sostanzi nella formulazione di una pretesa indebita, di dazione o di promessa di denaro o di altra utilità, manifestata con forme e modalità idonee ad incidere psicologicamente sulla volontà e, quindi, sulle determinazioni del destinatario: solo che, nel primo caso, si parla di costrizione perché la pretesa ha una maggiore carica intimidatoria, in quanto espressa in forma ovvero in maniera tale da non lasciare alcun significativo margine di scelta al destinatario;
mentre, nel secondo caso, si parla di induzione perché la pretesa si concretizza nell'impiego di forme di suggestione o di persuasione, ovvero di più blanda pressione morale, sì da lasciare al destinatario una maggiore libertà di autodeterminazione, un più ampio margine di scelta in ordine alla possibilità di non accedere alla richiesta del pubblico funzionario. Va, dunque, escluso che le modifiche introdotte dalla L. n. 190 del 2012 abbiano comportato una riqualificazione delle due condotte di
"costrizione" e di "induzione", formule lessicali che appaiono entrambe capaci di indicare sia la condotta che l'effetto: solo che - come anche suggerisce il nettamente differenziato trattamento sanzionatorio - la prima descrive una più netta iniziativa finalizzata alla coartazione psichica dell'altrui volontà, che pone l'interlocutore di fronte ad un aut aut ed ha l'effetto di obbligare questi a dare o promettere, sottomettendosi alla volontà dell'agente (voluit quia coactus); la seconda una più tenue azione di pressione psichica sull'altrui volontà, che spesso si concretizza in forme di persuasione o di suggestione ed ha come effetto quello di condizionare ovvero di "spingere" taluno a dare o promettere, ugualmente soddisfacendo i desiderata dell'agente (coactus tamen voluit).
In entrambe le ipotesi, quindi, la condotta delittuosa deve concretizzarsi in una forma di pressione psichica relativa (sicché è fondato ritenere che continuano a restare fuori dall'ambito di operatività degli artt. 317 e 319 quater c.p. le condotte di violenza fisica, le quali possono eventualmente integrare gli estremi di altri reati, estranei allo statuto dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) che determina, proprio per l'abuso delle qualità o dei poteri da parte dell'agente, uno stato di soggezione nel destinatario;
e che, per essere idonea a realizzare l'effetto perseguito dal reo, deve sempre contenere una più o meno esplicita prospettazione di un male ovvero di un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, le cui conseguenze dannose il destinatario della pressione cerca di evitare soddisfacendo quella pretesa indebita, dando o promettendo denaro o altra utilità.
Pregiudizio che non deve necessariamente essere contro ius, ben potendo la pressione psichica tradursi anche nella prospettazione, da parte dell'agente, di una conseguenza dannosa derivante all'esercizio dei suoi poteri in maniera formalmente doverosa, conforme al diritto ovvero ad esso non contraria: prospettazione che diventa ingiusta perché connessa al perseguimento di un fine illecito, posto che l'omesso esercizio di quel potere viene condizionato dal soddisfacimento dell'indebita richiesta di dazione o di promessa. La condotta del pubblico funzionario è, dunque, capace di condizionare illecitamente la volontà, altrui in quanto espressione di uno sviamento di potere, tenuto conto che il sud esercizio o la prospettazione dell'esercizio, lungi dal realizzare quell'interesse pubblico cui l'iniziativa è solo in apparenza ispirata, diventa, in concreto, il mezzo per soddisfare un interesse privato. Si tratta, in definitiva, di un orientamento giurisprudenziale che continua ad individuare l'elemento di distinzione tra la condotta di costrizione e quella di induzione nella intensità della pressione psichica prevaricatrice, nel maggiore o minore grado di coartazione morale esercitato sulla vittima.
6 .-. In base ad un secondo filone interpretativo (v. in particolare:
Sez. 6, Sentenza n. 3251 del 3/12/2012, Rv. 253935, Roscia), invece, vi è oggi una rilevante e specifica ragione che suggerisce di integrare quel "tradizionale" criterio di distinzione, valorizzando un elemento obiettivo che, in molte fattispecie, può servire a dare ai due concetti in esame un tasso di maggiore determinatezza. La ragione è legata alla già considerata novità della incriminazione - sia pur con la previsione di una pena più mite rispetto a quella stabilita per il pubblico funzionario - di colui che, destinatario della induzione indebita, si sia determinato a dare o a promettere denaro o altra utilità, giusta la statuizione dell'art. 319 quater c.p., comma 2. La posizione di tale soggetto, non più vittima ma coautore del reato, è evidentemente diversa da quella del destinatario della pretesa concussiva, che, nel reato di cui al riscritto art. 317, resta mera persona offesa, ed impone oggi di ricercare elementi sintomatici ulteriori idonei a favorire una più netta differenziazione tra i concetti di costrizione e di induzione. Sforzo ricostruttivo che, teso ad individuare un dato qualificato da aspetti di maggiore oggettività, può consentire di superare quelle situazioni di incertezza determinate dall'impiego del, talora più evanescente, criterio spiccatamente soggettivo del margine di libertà di scelta lasciato al destinatario della pretesa:
e ciò vale soprattutto per quei casi, ricadenti nella c.d. "zona grigia", nei quali non è chiaro ne' è facilmente definibile se la pretesa del pubblico agente, proprio perché proposta in maniera larvata o subdolamente allusiva, ovvero in forma implicita o indiretta, abbia ridotto fino quasi ad annullare o abbia solo attenuato la libertà di autodeterminazione del privato. Tale indice integrativo è ragionevolmente rappresentato dal tipo di vantaggio che il destinatario di quella pretesa indebita consegue per effetto della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità. Egli è certamente persona offesa di una concussione per costrizione se il pubblico agente, pur senza l'impiego di brutali forme di minaccia psichica diretta, lo ha posto di fronte all'alternativa "secca" di accettare la pretesa indebita oppure di subire il prospettato pregiudizio oggettivamente ingiusto: al destinatario della richiesta non è lasciato, in concreto, alcun apprezzabile margine di scelta, ed è solo vittima del reato perché, lungi dall'essere motivato da un interesse al conseguimento di un qualche vantaggio diretto, si determina a dare o promettere esclusivamente per evitare il pregiudizio minacciato. Al contrario, il privato è punibile come coautore nel reato se il pubblico agente, abusando della sua qualità o del suo potere, formula una richiesta di dazione o di promessa ponendola come condizione per il compimento o per il mancato compimento di un atto, di un'azione o di una omissione, da cui il destinatario della pretesa trae direttamente un vantaggio indebito: dunque, egli non è vittima ma compartecipe laddove abbia conservato un significativo margine di autodeterminazione o perché la pretesa gli è stata rivolta in forma più blanda o in maniera solo suggestiva, ovvero perché egli è stato "allettato" a soddisfare quella pretesa dalla possibilità di conseguire un indebito beneficio, il cui perseguimento finisce per diventare la ragione principale della sua decisione.
Questa impostazione, più articolata rispetto a quella fondata esclusivamente sulla verifica "soggettivizzante" del diverso grado di pressione morale, appare coerente anche rispetto alla nuova collocazione che, nel codice, è stata data alla figura dell'induzione indebita, come "plasticamente" confermata dalla scelta di introduzione dell'art. 319 quater c.p., subito dopo gli articoli disciplinanti le due forme di corruzione - al cui alveo sembra maggiormente avvicinarsi - e non anche dopo l'articolo sulla concussione. Ed invero, nel reato di induzione indebita il destinatario della pretesa soffre, al pari della vittima della concussione, l'abusiva iniziativa prevaricatrice del pubblico agente, dalla quale la sua volontà risulta psichicamente condizionata (che, altrimenti, laddove tra i prevenuti vi fosse una posizione di piena parità, si dovrebbe passare nell'ambito di operatività di una delle figure corruttive); ma, al pari del corruttore, risponde penalmente della sua condotta, per aver dato o promesso denaro o altra utilità, o perché ha subito una più tenue pretesa intimidatoria, alla quale, senza eccessivi sforzi, ben avrebbe potuto resistere, ovvero perché da quella dazione o promessa ha tratto un vantaggio non dovutogli, al cui conseguimento, in una logica quasi "negoziale", ha finito per parametrare la sua decisione.
7 .-. Vi è, infine, un terzo orientamento giurisprudenziale, che sembra cercare una mediazione tra le due linee interpretative sopra ricordate (v. in particolare: Sez. 6, n. 11794 dell'11-2-13, RV 254440, Melfi). Si è così affermato che nei reati di concussione e di induzione indebita, l'agente, abusando della qualità o dei suoi poteri, prospetta al destinatario un male come alternativa della sollecita dazione o della promessa indebita di utilità. Tuttavia nella concussione da costrizione il pubblico ufficiale agisce con modalità ovvero con forme di pressione tali da non lasciare margini alla libertà di autodeterminazione del destinatario della pretesa: il quale è "vittima" del reato, perché, senza che gli sia stato prospettato alcun vantaggio diretto, decide di dare o promettere allo scopo di evitare il danno ingiusto minacciato (certat de damno vitando). Nella induzione indebita, invece, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio agisce con modalità ovvero con forme di pressioni più blande, tali da lasciare un margine di scelta al destinatario della pretesa: il quale concorre nel reato perché gli si prospetta un qualche vantaggio indebito diretto e decide di dare o promettere - più che per evitare il danno prospettato dal pubblico funzionario- per conseguire il predetto vantaggio indebito (certat de lucro captando).
8 .-. Nei casi di specie il realizzato o minacciato indebito trattenimento dei documenti per un tempo ben superiore a quello necessario configura senza dubbio un male ingiusto e l'attività di sopraffazione posta in essere dai controllori persino in casi in cui vi erano elementi per ritenere già sufficientemente identificato il viaggiatore non solo concreta condotte obiettivamente antigiuridiche, ma realizza comportamenti che non lasciavano alcun significativo margine di scelta ai destinatari, che si vedevano costretti, anche per la loro condizione di stranieri in Italia, a soggiacere alle indebite pretese dei pubblici ufficiali.
Ne deriva che a qualunque dei tre orientamenti giurisprudenziali sopra illustrati si aderisca, comunque le condotte in esame hanno perfezionato una attività di costrizione nei confronti delle malcapitate parti lese, soggetti che, come ha precisato la Corte di merito, almeno in tre casi avevano regolarmente pagato il servizio e che non intendevano evadere pagamento e/o sanzioni. La eventuale lecita destinazione della somma richiesta o l'intento di locupletare il pubblico ufficio non appaiono sufficienti ad escludere l'antigiuridicità, qualora, come nei casi in esame, l'azione si concreti in una condotta obiettivamente antigiuridica. A parte il fatto che, trattandosi in buona sostanza di esattori che intendevano realizzare un aggio o non dovuto o raggiunto fuori dai modi e dai canali regolamentari, non può nella fattispecie in questione parlarsi di finalità dell'azione volte esclusivamente a favorire l'interesse dell'Ente di appartenenza.
In definitiva, il male ingiusto prospettato ed attuato (il trattenimento indebito dei documenti di identità) e l'attività di sopraffazione (non priva di connotati razzisti) posta in essere non possono che essere inquadrati nella "costrizione" di cui all'art. 317 c.p., come novellato dalla nuova normativa.
9 .-. Il rigetto dei ricorsi comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2013