Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
La immediata impugnabilità delle ordinanze in materia di libertà personale riguarda esclusivamente quei provvedimenti che, pur emessi contestualmente alla sentenza, sono comunque dotati di autonomia concettuale e giuridica, come le ordinanze in materia di misure cautelari coercitive. Non sono pertanto immediatamente impugnabili quelle statuizioni meramente conseguenziali rispetto alla decisione, come quella prevista dall'art.637, comma 4, cod.proc.pen., che è atto dovuto del giudice il quale rigetta in tutto o in parte l'istanza di revisione e che comunque, dovendo seguire le sorti della sentenza, non è esecutiva se non quando questa diviene irrevocabile. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la revoca della ordinanza di sospensione della esecuzione della pena, pronunciata dal giudice della revisione con la sentenza che aveva accolto soltanto in parte l'istanza del condannato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5077 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Enzo Pirozzi Presidente del 21/9/1999
1. Dott. Edoardo Fazzioli Consigliere SENTENZA
2. Dott. Bruno Rossi Consigliere N. 5077
3. Dott. Antonio Marchese Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giovanni Silvestri Consigliere N. 12881/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
- I L A C Q U A EP, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza emessa il 30 marzo 1999 dalla Corte di appello di Messina;
- Sentita la relazione del consigliere Dott. Antonio Marchese;
- Lette le conclusioni del Pubblico ministero con le quali si chiede - Considerato in
FATTO
Con sentenza del 20 marzo 1999, la Corte di appello di Messina, pronunciando sulla richiesta di revisione della sentenza definitiva emessa il 26 giugno 1991 dalla Corte di assise di appello di Messina nei confronti di EP CQ, condannato per i reati di omicidio commessi in danno di IO e EP QU e per i connessi reati di porto e detenzione di armi, nonché per i reati di omicidio commessi in danno di CO TO e TA NI e per i connessi reati sulle armi usate, ha assolto l'CQ, per non aver commesso il fatto, da questi ultimi reati ed ha rideterminato la pena in ventisei anni di reclusione e L.
2.000.000 di multa per i restanti reati.
Con la stessa sentenza, la Corte messinese ha revocato l'ordinanza di sospensione dell'esecuzione della pena. Avverso quest'ultima decisione, l'CQ ha proposto il ricorso per cassazione che viene ora alla cognizione di questa Corte. - Osserva in
D I R I T T O
Con i motivi di impugnazione, il ricorrente sostiene che l'ordinanza con la quale, contestualmente al dispositivo della sentenza, è stato disposto che riprenda l'esecuzione della pena è da considerare provvedimento abnorme (non essendo previsto, per le ordinanze, il distinguo tra dispositivo e motivazione) e comunque affetto da nullità, oltre che per l'assoluta mancanza di motivazione, perché emesso sia in presenza di un giudicato cautelare, sia in violazione dell'art. 637.4 cod. proc. pen. (che prevede il ripristino dell'esecuzione solo congiuntamente alla condanna al pagamento delle spese processuali), sia perché il novum che aveva determinato l'ammissione della richiesta di revisione, e la conseguente sospensione dell'esecuzione, riguardava anche gli omicidi di IO e EP QU, sia perché, essendo stata eliminata la pena dell'ergastolo, la domanda non poteva ritenersi rigettata, sia infine perché, detratta la pena già espiata e l'eventuale riduzione per liberazione anticipata, potrebbe essere concessa la semilibertà.
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ed invero, l'immediata impugnabilità (e la conseguente necessità di immediata motivazione) delle ordinanze in materia di libertà personale (art. 586.3 cod. proc. pen.), non può che riguardare quei provvedimenti che, pur emessi contestualmente alla sentenza, sono comunque dotati di autonomia concettuale e giuridica (come le ordinanze in materia di misure cautelari coercitive, stante l'autonomia del procedimento incidentale de libertate rispetto al processo di cognizione), ma non anche quelle statuizioni meramente conseguenziali rispetto alla decisione, come quella prevista dall'art. 637.4 cod. proc. pen., che è atto dovuto del giudice il quale rigetta l'istanza di revisione (anche se il rigetto è parziale, perché anche in tale caso la sospensione dell'esecuzione della pena resta priva di base giustificativa) e che comunque, dovendo seguire le sorti della sentenza, non è esecutiva se non quando questa diviene irrevocabile.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, in applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma, ritenuta congrua, di L. 500.000.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma di L. 500.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2000