Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5077
CASS
Sentenza 21 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La immediata impugnabilità delle ordinanze in materia di libertà personale riguarda esclusivamente quei provvedimenti che, pur emessi contestualmente alla sentenza, sono comunque dotati di autonomia concettuale e giuridica, come le ordinanze in materia di misure cautelari coercitive. Non sono pertanto immediatamente impugnabili quelle statuizioni meramente conseguenziali rispetto alla decisione, come quella prevista dall'art.637, comma 4, cod.proc.pen., che è atto dovuto del giudice il quale rigetta in tutto o in parte l'istanza di revisione e che comunque, dovendo seguire le sorti della sentenza, non è esecutiva se non quando questa diviene irrevocabile. (Fattispecie nella quale la S.C., in applicazione del principio di cui in massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la revoca della ordinanza di sospensione della esecuzione della pena, pronunciata dal giudice della revisione con la sentenza che aveva accolto soltanto in parte l'istanza del condannato).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 5077
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5077
    Data del deposito : 21 settembre 1999

    Testo completo