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Sentenza 17 febbraio 2023
Sentenza 17 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/02/2023, n. 6972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6972 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL IA nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE DI APPELLO DI TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA IN, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 6 ottobre 2021 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto MA UA colpevole del reato di indebito utilizzo di una carta bancomat, ora previsto dall'art. 493-ter cod. pen.; in parziale riforma della prima sentenza, la Corte territoriale riduceva la pena a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e 667 euro di multa. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6972 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 25/11/2022 2. Ha proposto ricorso MA UA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di due motivi. 2.1. Violazione della legge processuale (artt. 192, comma 1, e 526, comma 1, cod. proc. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta attendibilità della individuazione dell'imputata quale responsabile dell'utilizzo della carta bancomat, avvenuta da parte del carabiniere Andrea TR, appartenente alla stazione di Biella e non al Comando Carabinieri di Novara, che si incaricò di notificare alla ricorrente, in data 13 giugno 2017 (due settimane dopo il fatto), i verbali di perquisizione e di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari per un altro fatto. La Corte di appello, inoltre, ha compiuto direttamente una individuazione dell'imputata, in assenza di contraddittorio. 2.2. Violazione della legge penale (art. 99 cod. pen.) in ordine all'applicazione della recidiva. La Corte territoriale ha omesso di considerare il lunghissimo periodo trascorso fra l'ultimo reato per il quale l'imputata era stata condannata e il fatto di cui qui si tratta e ha erroneamente valutato condanne divenute definitive dopo la commissione del fatto medesimo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto inerente alla recidiva. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che il presente giudizio è stato celebrato con il rito abbreviato "secco", avendo quindi l'imputato accettato che il procedimento si svolgesse sulla base degli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini. I giudici di merito, ai fini del riconoscimento della persona che effettuò i due prelievi con la carta bancomat provento di furto, hanno valorizzato l'annotazione di P.G. richiamata anche nel ricorso, redatta in data 10 luglio 2017 dal carabiniere Andrea TR, appartenente alla stazione di Biella, nella quale si legge che il soggetto femminile che effettuò il prelievo fraudolento venne 2 individuato dallo stesso in MA UA, perché "noto a questi uffici" e "conosciuto dallo scrivente in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari...". La difesa contesta il rilievo dirimente dato dalla Corte di appello all'annotazione proveniente da un pubblico ufficiale solo perché la sottoposizione a detta misura e la notifica del verbale di perquisizione sarebbe avvenuta ad opera di militari di altro Comando. La censura è priva di fondamento in quanto il carabiniere TR ben potrebbe avere avuto una parte nel diverso procedimento che portò all'applicazione degli arresti domiciliari (ad esempio, eseguendo controlli presso l'abitazione della UA). Il ricorrente osserva che non sussistono elementi indicativi di una pregressa conoscenza dell'imputata da parte dell'agente di polizia giudiziaria, formulando una deduzione che avrebbe dovuto trovare la sede naturale di accertamento in un dibattimento o quanto meno in una integrazione probatoria cui condizionare la richiesta del rito alternativo. Dovendo decidere sulla base degli atti, senza alcuna violazione di legge o vizio motivazionale, la Corte ha confermato la valutazione del primo giudice sull'attendibilità della individuazione, rafforzata poi dalla nitidezza delle immagini della videosorveglianza, "evidenziando come le stesse rendessero possibile cogliere le fattezze fisiche del soggetto ritratto e di compararlo, e tanto non per sostituirsi al riconoscimento svolto dal militare, ma proprio al doveroso fine di valutarne l'attendibilità" (così, efficacemente, il Procuratore generale nelle conclusioni scritte). Va ribadito, poi, che il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910; Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004, Aleksov, Rv. 228043). Ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, in presenza di immagini chiarissime e della dichiarata e non contestabile pregressa conoscenza dell'imputata da parte del carabiniere TR, va conseguentemente esclusa la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta evidentemente confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impoliti, Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 6 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925). 3 3. E' fondato, invece, il secondo motivo, riguardante l'applicazione della recidiva (reiterata e specifica). In tema di recidiva, sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui hanno fatto seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme, non massinnate sul punto, v. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262; Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096; Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328). Nel caso di cui si tratta, la difesa aveva osservato che i precedenti penali erano molto risalenti nel tempo, circostanza che avrebbe consentito di escludere l'applicazione della recidiva. La sentenza impugnata ha dato atto delle precedenti undici condanne per furto, osservando poi che le condanne cui si riferiva la recidiva erano in effetti risalenti nel tempo ma che, successivamente al reato di cui qui si tratta, l'imputata era stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per un delitto commesso poco prima e poi condannata nel 2018 per un reato commesso il 6 dicembre 2018. Così opinando, la Corte di appello è incorsa nella violazione di legge denunciata nel ricorso. Dal certificato penale, infatti, risulta che otto condanne si riferiscono a fatti commessi negli anni '80 e '90 e che l'ultima condanna valutabile agli effetti della recidiva è quella divenuta irrevocabile nel 2005 per un furto commesso in data 8 ottobre 2002, come dedotto dalla difesa. Per quella successiva, infatti, divenuta irrevocabile il 7 aprile 2010, relativa a un furto commesso in data 10 luglio 2009, vi è stata declaratoria di estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni 4 previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 106, secondo comma, del codice penale (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515-02; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119; Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, Micillo, Rv. 254742). La Corte di appello, per giustificare l'applicazione dell'aggravante, ha erroneamente fatto riferimento a una condanna e a una condotta successive al fatto di cui si tratta, quando invece - come da ultimo ribadito nella sentenza già citata (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515-03) - «l'applicazione della recidiva presuppone che la condanna utilizzata come precedente sia passata in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa si riferisce, poiché il soggetto autore del nuovo delitto deve essere in quel momento in grado di conoscere tutte le possibili conseguenze penali che derivano dalla pregressa condanna». 4. La sentenza, pertanto, va annullata sul punto. Il giudice del rinvio, attenendosi ai principi sopra richiamati, valuterà se il nuovo fatto-reato sia stato espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità dell'imputata, alla luce dei criteri indicati nella sentenza Calibè, considerando i soli precedenti penali sopraindicati, anteriori alla commissione del nuovo reato oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 25 novembre 2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PA IN, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 6 ottobre 2021 la Corte di appello di Torino confermava la decisione con la quale il primo giudice, ad esito del giudizio abbreviato, aveva ritenuto MA UA colpevole del reato di indebito utilizzo di una carta bancomat, ora previsto dall'art. 493-ter cod. pen.; in parziale riforma della prima sentenza, la Corte territoriale riduceva la pena a un anno, un mese e dieci giorni di reclusione e 667 euro di multa. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6972 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Data Udienza: 25/11/2022 2. Ha proposto ricorso MA UA, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza in ragione di due motivi. 2.1. Violazione della legge processuale (artt. 192, comma 1, e 526, comma 1, cod. proc. pen.) e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta attendibilità della individuazione dell'imputata quale responsabile dell'utilizzo della carta bancomat, avvenuta da parte del carabiniere Andrea TR, appartenente alla stazione di Biella e non al Comando Carabinieri di Novara, che si incaricò di notificare alla ricorrente, in data 13 giugno 2017 (due settimane dopo il fatto), i verbali di perquisizione e di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari per un altro fatto. La Corte di appello, inoltre, ha compiuto direttamente una individuazione dell'imputata, in assenza di contraddittorio. 2.2. Violazione della legge penale (art. 99 cod. pen.) in ordine all'applicazione della recidiva. La Corte territoriale ha omesso di considerare il lunghissimo periodo trascorso fra l'ultimo reato per il quale l'imputata era stata condannata e il fatto di cui qui si tratta e ha erroneamente valutato condanne divenute definitive dopo la commissione del fatto medesimo. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al punto inerente alla recidiva. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che il presente giudizio è stato celebrato con il rito abbreviato "secco", avendo quindi l'imputato accettato che il procedimento si svolgesse sulla base degli elementi di prova acquisiti nella fase delle indagini. I giudici di merito, ai fini del riconoscimento della persona che effettuò i due prelievi con la carta bancomat provento di furto, hanno valorizzato l'annotazione di P.G. richiamata anche nel ricorso, redatta in data 10 luglio 2017 dal carabiniere Andrea TR, appartenente alla stazione di Biella, nella quale si legge che il soggetto femminile che effettuò il prelievo fraudolento venne 2 individuato dallo stesso in MA UA, perché "noto a questi uffici" e "conosciuto dallo scrivente in quanto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari...". La difesa contesta il rilievo dirimente dato dalla Corte di appello all'annotazione proveniente da un pubblico ufficiale solo perché la sottoposizione a detta misura e la notifica del verbale di perquisizione sarebbe avvenuta ad opera di militari di altro Comando. La censura è priva di fondamento in quanto il carabiniere TR ben potrebbe avere avuto una parte nel diverso procedimento che portò all'applicazione degli arresti domiciliari (ad esempio, eseguendo controlli presso l'abitazione della UA). Il ricorrente osserva che non sussistono elementi indicativi di una pregressa conoscenza dell'imputata da parte dell'agente di polizia giudiziaria, formulando una deduzione che avrebbe dovuto trovare la sede naturale di accertamento in un dibattimento o quanto meno in una integrazione probatoria cui condizionare la richiesta del rito alternativo. Dovendo decidere sulla base degli atti, senza alcuna violazione di legge o vizio motivazionale, la Corte ha confermato la valutazione del primo giudice sull'attendibilità della individuazione, rafforzata poi dalla nitidezza delle immagini della videosorveglianza, "evidenziando come le stesse rendessero possibile cogliere le fattezze fisiche del soggetto ritratto e di compararlo, e tanto non per sostituirsi al riconoscimento svolto dal militare, ma proprio al doveroso fine di valutarne l'attendibilità" (così, efficacemente, il Procuratore generale nelle conclusioni scritte). Va ribadito, poi, che il riconoscimento informale operato dalla polizia giudiziaria sulla base di una fotografia dell'indagato costituisce una prova atipica la cui affidabilità deriva dalla credibilità della dichiarazione di chi, avendo esaminato la fotografia, si dica certo della sua identificazione (Sez. F, n. 37012 del 29/08/2019, Occhipinti, Rv. 277635; Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910; Sez. 4, n. 16902 del 04/02/2004, Aleksov, Rv. 228043). Ammessa la valenza probatoria del riconoscimento su base percettiva, in presenza di immagini chiarissime e della dichiarata e non contestabile pregressa conoscenza dell'imputata da parte del carabiniere TR, va conseguentemente esclusa la possibilità di rivisitare in sede di legittimità una valutazione che resta evidentemente confinata nel perimetro del merito (Sez. 2, n. 42041 del 27/06/2019, Impoliti, Rv. 277013; Sez. 2, n. 45655 del 6 16/10/2014, Bennato, Rv. 260791; Sez. 2, n. 15308 del 07/04/2010, Bruni, Rv. 246925). 3 3. E' fondato, invece, il secondo motivo, riguardante l'applicazione della recidiva (reiterata e specifica). In tema di recidiva, sulla scia di numerose pronunce della Corte costituzionale, chiamata a verificare la compatibilità della nuova disciplina con vari principi della Carta fondamentale (sent. n. 193 del 14/06/2007, cui hanno fatto seguito molte ordinanze d'inammissibilità di analogo tenore: n. 409 del 2007, nn. 33, 90, 193 e 257 del 2008, n. 171 del 2009), le Sezioni Unite, in una ormai risalente pronuncia, hanno statuito che il giudice, in presenza di una corretta contestazione della recidiva, è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto, in particolare, «della natura dei reati, del tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di omogeneità esistente fra loro, dell'eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza» (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839; in senso conforme, non massinnate sul punto, v. Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011, Indelicato, Rv. 249664; Sez. U, n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, Rv. 267044; Sez. U, n. 3585 del 24/09/2020, dep. 2021, Li Trenta, Rv. 280262; Sez. U, n. 42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096; Sez. U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328). Nel caso di cui si tratta, la difesa aveva osservato che i precedenti penali erano molto risalenti nel tempo, circostanza che avrebbe consentito di escludere l'applicazione della recidiva. La sentenza impugnata ha dato atto delle precedenti undici condanne per furto, osservando poi che le condanne cui si riferiva la recidiva erano in effetti risalenti nel tempo ma che, successivamente al reato di cui qui si tratta, l'imputata era stata sottoposta alla misura degli arresti domiciliari per un delitto commesso poco prima e poi condannata nel 2018 per un reato commesso il 6 dicembre 2018. Così opinando, la Corte di appello è incorsa nella violazione di legge denunciata nel ricorso. Dal certificato penale, infatti, risulta che otto condanne si riferiscono a fatti commessi negli anni '80 e '90 e che l'ultima condanna valutabile agli effetti della recidiva è quella divenuta irrevocabile nel 2005 per un furto commesso in data 8 ottobre 2002, come dedotto dalla difesa. Per quella successiva, infatti, divenuta irrevocabile il 7 aprile 2010, relativa a un furto commesso in data 10 luglio 2009, vi è stata declaratoria di estinzione del reato, conseguente al decorso dei termini e al verificarsi delle condizioni 4 previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., che comporta l'estinzione degli effetti penali anche ai fini della recidiva, come espressamente previsto dall'art. 106, secondo comma, del codice penale (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515-02; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266119; Sez. 3, n. 7067 del 12/12/2012, dep. 2013, Micillo, Rv. 254742). La Corte di appello, per giustificare l'applicazione dell'aggravante, ha erroneamente fatto riferimento a una condanna e a una condotta successive al fatto di cui si tratta, quando invece - come da ultimo ribadito nella sentenza già citata (Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515-03) - «l'applicazione della recidiva presuppone che la condanna utilizzata come precedente sia passata in giudicato prima della commissione del fatto-reato cui la recidiva stessa si riferisce, poiché il soggetto autore del nuovo delitto deve essere in quel momento in grado di conoscere tutte le possibili conseguenze penali che derivano dalla pregressa condanna». 4. La sentenza, pertanto, va annullata sul punto. Il giudice del rinvio, attenendosi ai principi sopra richiamati, valuterà se il nuovo fatto-reato sia stato espressione di maggiore colpevolezza o pericolosità dell'imputata, alla luce dei criteri indicati nella sentenza Calibè, considerando i soli precedenti penali sopraindicati, anteriori alla commissione del nuovo reato oggetto del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento della recidiva e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto ed irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso il 25 novembre 2022.