Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14901
CASS
Sentenza 24 aprile 2026

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  • Rigettato
    Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al rischio di recidiva e alla mancata concessione della detenzione domiciliare

    Il Tribunale ha dato conto di un attuale giudizio di pericolosità basato sulla commissione del reato di spaccio, sulle pregresse condanne per reati analoghi e sul fallimento del fine risocializzante della misura. La valutazione del Tribunale di sorveglianza è autonoma rispetto a quella del giudice della cognizione. Il diniego della detenzione domiciliare è motivato dalla spregiudicatezza del condannato e dal rischio di recidivanza.

  • Rigettato
    Manifesta illogicità e contraddittorietà del provvedimento di revoca nella parte in cui ha stabilito la decorrenza della revoca dal 18 febbraio 2025 e non dal 29 luglio 2025

    La Corte ritiene che la decorrenza della revoca debba considerare la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento, la condotta complessiva tenuta durante la prova e l'incidenza delle prescrizioni. Il Tribunale ha correttamente motivato la decorrenza dal 18 febbraio 2025, valutando la positiva condotta fino a quel momento e ritenendo che il comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura dovesse collocarsi a far data dall'ultima relazione, data la non occasionalità della condotta trasgressiva del 29 luglio 2025.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14901
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14901
    Data del deposito : 24 aprile 2026

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