CASS
Sentenza 24 aprile 2026
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/04/2026, n. 14901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14901 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IJ AM nato a (MAROCCO) il 11/07/1984; avverso l'ordinanza del 13/08/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Brescia;
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14901 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RI SA Data Udienza: 20/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti IJ AM con decorrenza dal 18 febbraio 2025. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione IJ AM, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Lorena Mezzana, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al rischio di recidiva e alla mancata concessione della detenzione domiciliare. Secondo la difesa il provvedimento censurato sarebbe incorso nel suddetto vizio motivazionale disponendo la revoca della misura anche a fronte della relazione dell'Uepe del 17 febbraio 2025, contenente un giudizio positivo sul comportamento tenuto dal ricorrente dall'inizio dell'affidamento (19 agosto 2023) fino al 29 luglio 2025, data nella quale è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di ventisei bustine contenenti cocaina. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che al ricorrente è stata contestata la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.PR n. 309 del 1990 ed è stata applicata la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari;
né, osserva la difesa, la prova di una pregressa attività di spaccio può ritenersi sulla base delle modalità della condotta in quanto l'occultamento della sostanza si è concretizzata secondo una tipica modalità di commissione del reato;
rileva, poi, che l'esigua somma rinvenuta (pari a euro 295,00) non è indicativa di pregresse analoghe condotte. Parimenti contraddittoria sarebbe la motivazione in punto di diniego della detenzione domiciliare in quanto la condotta del ricorrente alla luce degli elementi indicati non sarebbe espressiva della spregiudicatezza ritenuta nel provvedimento censurato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà del provvedimento di revoca nella parte in cui ha stabilito la decorrenza della revoca dal 18 febbraio 2025 e non dal 29 luglio 2025, data di commissione del reato. Ad avviso della difesa non sarebbero chiare le ragioni per cui tale decorrenza della revoca sia collegata al ritenuto minimo carico afflittivo della misura, caratterizzata da prescrizioni di ampio respiro (libertà di movimento in ambito provinciale e obbligo di permanenza domiciliare solo tra le ore 23 e le ore 6.00). 2 3. con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate. 2. Va premesso che l'art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo che «l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova"» stabilisce la necessità, ai fini della revoca, di due requisiti, la violazione commessa dal condannato e l'incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova. La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, come nella fattispecie, può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura. (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 - 01). Questa Corte ha ripetutamente affermato che la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento. Tale giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01, Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; v. anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789). 2.1. Ciò posto, quanto al primo motivo, la motivazione del provvedimento in ordine alle ragioni della revoca della misura, già sospesa ai sensi dell'art. 51 ter Ord. pen. dal Magistrato di sorveglianza, si sottrae alle censure del ricorrente 3 giacché con argomentazioni puntuali, il Tribunale ha dato conto di un giudizio attuale di pericolosità del ricorrente, sulla base della commissione del reato di spaccio di 26 bustine di cocaina in data 29 luglio 2025 e delle pregresse condanne per reati analoghi per le quali il ricorrente è stato più volto sottoposto a misure restrittive della libertà personale, anche sino a pochi mesi prima di beneficiare della misura. Posto che l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale presuppone un giudizio prognostico sulla mancanza di pericolo di recidiva da parte del condannato e richiede che questo giudizio permanga per tutta la durata della misura, deve affermarsi che il Tribunale ha correttamente affermato la non proseguibilità della misura, in ragione della gravità della condotta commessa in corso di espletamento dell'affidamento e in considerazione della circostanza che essa ha costituito reiterazione di condotte analoghe pregresse, constatando il fallimento del fine risocializzante dell'esperienza della misura alternativa. Di conseguenza, non coglie nel segno la deduzione difensiva secondo la quale il Tribunale non avrebbe considerato le valutazioni del giudice della cognizione che ha ravvisato la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.PR n. 309 del 1990, rispondendo a rationes differenti le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del Tribunale di sorveglianza, effettuate in ottica penitenziaria secondo i principi di cui all' art. 1 della legge n. 354 del 1975, in quanto come affermato da Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Greco, Rv. 286262 - 01, ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, venendo in rilievo quale unico limite l' accertamento dell'insussistenza del fatto o della mancata commissione da parte dell'istante. Inoltre, quanto al diniego della misura della detenzione domiciliare, la motivazione del Tribunale non si presta a censure di inadeguatezza, avendo il provvedimento impugnato dato puntualmente conto della particolare spregiudicatezza del condannato e del rischio di recidivanza - giustificato dai precedenti per reati analoghi e alla luce del recentissimo episodio di spaccio - non prevenibile con la misura richiesta. 2.2. Parimenti non fondato è il secondo motivo, con il quale si contesta la decorrenza della revoca dalla data del 18 febbraio 2025. 4 Sul punto è consolidato l'orientamento di questa Corte secondo il quale, al fine di determinare la decorrenza della revoca della misura alternativa, deve essere considerata la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01). A tali principi si è attenuto il Tribunale di sorveglianza, giacché con ragionamento esente da evidente illogicità ha determinato la decorrenza della revoca alla data del 18 febbraio 2025, giorno successivo all'ultima relazione dell'UEPE, valutando la positiva condotta tenuta dal ricorrente fino a quel momento, specificamente per come attestato nella relazione;
e, altresì, ritenendo, in ragione della non occasionalità della condotta trasgressiva del 29 luglio 2025, che il comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura dovesse collocarsi a far data dall'ultima relazione. In relazione a tale ultimo profilo deve rilevarsi che il Tribunale ha esaustivamente spiegato le ragioni della non occasionalità, attribuendo rilievo alle modalità di occultamento della sostanza stupefacente, recuperata dagli operanti solo dopo aver smontato il vano portaoggetti dell'automobile in uso al ricorrente e al possesso di una somma di denaro incompatibile con la mancanza di reddito, per essere il ricorrente disoccupato, secondo quanto da lui stesso dichiarato nel corso dell'interrogatorio reso nell'udienza di convalida dell'arresto. 3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è ecis 20/01/2026 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere Teresa Grieco;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Sassone. Penale Sent. Sez. 1 Num. 14901 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: RI SA Data Udienza: 20/01/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha disposto la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale nei confronti IJ AM con decorrenza dal 18 febbraio 2025. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione IJ AM, per il tramite del difensore di fiducia, avv. Lorena Mezzana, deducendo due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al rischio di recidiva e alla mancata concessione della detenzione domiciliare. Secondo la difesa il provvedimento censurato sarebbe incorso nel suddetto vizio motivazionale disponendo la revoca della misura anche a fronte della relazione dell'Uepe del 17 febbraio 2025, contenente un giudizio positivo sul comportamento tenuto dal ricorrente dall'inizio dell'affidamento (19 agosto 2023) fino al 29 luglio 2025, data nella quale è stato tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di ventisei bustine contenenti cocaina. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente considerato che al ricorrente è stata contestata la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.PR n. 309 del 1990 ed è stata applicata la meno afflittiva misura degli arresti domiciliari;
né, osserva la difesa, la prova di una pregressa attività di spaccio può ritenersi sulla base delle modalità della condotta in quanto l'occultamento della sostanza si è concretizzata secondo una tipica modalità di commissione del reato;
rileva, poi, che l'esigua somma rinvenuta (pari a euro 295,00) non è indicativa di pregresse analoghe condotte. Parimenti contraddittoria sarebbe la motivazione in punto di diniego della detenzione domiciliare in quanto la condotta del ricorrente alla luce degli elementi indicati non sarebbe espressiva della spregiudicatezza ritenuta nel provvedimento censurato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la manifesta illogicità e contraddittorietà del provvedimento di revoca nella parte in cui ha stabilito la decorrenza della revoca dal 18 febbraio 2025 e non dal 29 luglio 2025, data di commissione del reato. Ad avviso della difesa non sarebbero chiare le ragioni per cui tale decorrenza della revoca sia collegata al ritenuto minimo carico afflittivo della misura, caratterizzata da prescrizioni di ampio respiro (libertà di movimento in ambito provinciale e obbligo di permanenza domiciliare solo tra le ore 23 e le ore 6.00). 2 3. con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale, Giuseppe Sassone, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate. 2. Va premesso che l'art. 47, comma 11, della legge 26 luglio 1975, n. 354, prevedendo che «l'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova"» stabilisce la necessità, ai fini della revoca, di due requisiti, la violazione commessa dal condannato e l'incompatibilità di tale violazione con la prosecuzione della prova. La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, come nella fattispecie, può conseguire anche alla commissione di un fatto costituente reato rispetto al quale non è intervenuta sentenza irrevocabile, sempre che lo stesso sia ritenuto, sulla base di adeguata motivazione, in concreto incompatibile con la prosecuzione della prova, in quanto al Tribunale di sorveglianza spetta un potere di valutazione incidentale di tale accadimento nel contesto del doveroso controllo continuativo in ordine alla insussistenza del pericolo di recidiva per tutta la durata della misura. (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 - 01). Questa Corte ha ripetutamente affermato che la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all'ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell'esperimento. Tale giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l'obbligo di giustificare l'uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente. (Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01, Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367; v. anche Sez. 1, n. 2566 del 07/05/1998, Lupoli, Rv. 210789). 2.1. Ciò posto, quanto al primo motivo, la motivazione del provvedimento in ordine alle ragioni della revoca della misura, già sospesa ai sensi dell'art. 51 ter Ord. pen. dal Magistrato di sorveglianza, si sottrae alle censure del ricorrente 3 giacché con argomentazioni puntuali, il Tribunale ha dato conto di un giudizio attuale di pericolosità del ricorrente, sulla base della commissione del reato di spaccio di 26 bustine di cocaina in data 29 luglio 2025 e delle pregresse condanne per reati analoghi per le quali il ricorrente è stato più volto sottoposto a misure restrittive della libertà personale, anche sino a pochi mesi prima di beneficiare della misura. Posto che l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale presuppone un giudizio prognostico sulla mancanza di pericolo di recidiva da parte del condannato e richiede che questo giudizio permanga per tutta la durata della misura, deve affermarsi che il Tribunale ha correttamente affermato la non proseguibilità della misura, in ragione della gravità della condotta commessa in corso di espletamento dell'affidamento e in considerazione della circostanza che essa ha costituito reiterazione di condotte analoghe pregresse, constatando il fallimento del fine risocializzante dell'esperienza della misura alternativa. Di conseguenza, non coglie nel segno la deduzione difensiva secondo la quale il Tribunale non avrebbe considerato le valutazioni del giudice della cognizione che ha ravvisato la fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73 d.PR n. 309 del 1990, rispondendo a rationes differenti le valutazioni del giudice della cognizione e quelle del Tribunale di sorveglianza, effettuate in ottica penitenziaria secondo i principi di cui all' art. 1 della legge n. 354 del 1975, in quanto come affermato da Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, Greco, Rv. 286262 - 01, ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, venendo in rilievo quale unico limite l' accertamento dell'insussistenza del fatto o della mancata commissione da parte dell'istante. Inoltre, quanto al diniego della misura della detenzione domiciliare, la motivazione del Tribunale non si presta a censure di inadeguatezza, avendo il provvedimento impugnato dato puntualmente conto della particolare spregiudicatezza del condannato e del rischio di recidivanza - giustificato dai precedenti per reati analoghi e alla luce del recentissimo episodio di spaccio - non prevenibile con la misura richiesta. 2.2. Parimenti non fondato è il secondo motivo, con il quale si contesta la decorrenza della revoca dalla data del 18 febbraio 2025. 4 Sul punto è consolidato l'orientamento di questa Corte secondo il quale, al fine di determinare la decorrenza della revoca della misura alternativa, deve essere considerata la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma unitamente alla condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007 - 01). A tali principi si è attenuto il Tribunale di sorveglianza, giacché con ragionamento esente da evidente illogicità ha determinato la decorrenza della revoca alla data del 18 febbraio 2025, giorno successivo all'ultima relazione dell'UEPE, valutando la positiva condotta tenuta dal ricorrente fino a quel momento, specificamente per come attestato nella relazione;
e, altresì, ritenendo, in ragione della non occasionalità della condotta trasgressiva del 29 luglio 2025, che il comportamento incompatibile con la prosecuzione della misura dovesse collocarsi a far data dall'ultima relazione. In relazione a tale ultimo profilo deve rilevarsi che il Tribunale ha esaustivamente spiegato le ragioni della non occasionalità, attribuendo rilievo alle modalità di occultamento della sostanza stupefacente, recuperata dagli operanti solo dopo aver smontato il vano portaoggetti dell'automobile in uso al ricorrente e al possesso di una somma di denaro incompatibile con la mancanza di reddito, per essere il ricorrente disoccupato, secondo quanto da lui stesso dichiarato nel corso dell'interrogatorio reso nell'udienza di convalida dell'arresto. 3. Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è ecis 20/01/2026 Il Presidente