Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/07/2002, n. 10679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10679 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
1 0679 40 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POP O ITALIAN LA CORTE UP Oggetto SE ONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO COMPEN SO PROFESSIONISTA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G. N. 20093/99 - 292/00 - Rel. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI 20093/29 - Cron.28285 Consigliere Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 2210 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.04/04/02 Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: domiciliato in ROMA, VIA ROMANO MARIO, elettivamente D PROPERZIO 27 presso lo STUDIO TOCCI & PAPASODARO, N difeso dagli avvocati SALVATORE QUARTA, CARLOA ---- - PICCINNI, giusta delega in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
- ricorrente -
Richiesta copla studio dal Sig. Sele contro 1,55 per diritu DEL CAPO in persona del Sindaco p.t. 22 LUG. 2002COM GAGLIANO IL CANCELLIERE SALVATORE MONTEDURO;
- intimato CANCELLERIA e sul 2° ricorso n 00292/00 proposto da: CAPO, in persona del Sindaco2002 COM GAGLIANO DEL MONTEDURO, 520 p.t.Dott. Salvatore elettivamente 紅豆 燒 -1- domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso l'avvocato 7 CAMPAGNOLA ANTONIO, difeso dall'avvocato ANTONIO NATRELLA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ROMANO MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PROPERZIO 27, presso lo studio dell'avvocato ST TOCCI PAPASODARO, difeso dall'avvocato SALVATORE QUARTA, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 220/99 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 29/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/04/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 12 marzo 1990 il Comune di Gagliano del Capo conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, l'ing. MA NO proponendo opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale gli era stato intimato il pagamento della somma di L. 120.413.953 а titolo di onorario per prestazioni professionali concernenti la redazione di un piano di recupero approvato dal Consiglio comunale il 27 gennaio 1989. Sosteneva l'opponente che il pagamento era condizionato all'erogazione non ancora avvenuta di f contributi regionali, che non era stata presentata la l nota specifica posta a fondamento del decreto A ingiuntivo e che, comunque, l'importo richiesto era eccessivo anche per la non perfetta esecuzione dell'incarico professionale. Con sentenza 19.12-8.4.1995 il Tribunale accoglieva in parte l'opposizione riducendo la somma richiesta a L. 90.369.834. Su gravame di entrambe le parti la Corte d'appello di Lecce, con sentenza 26.4-9.5.1999, respinta l'eccezione d'improponibilità della domanda nei confronti del Comune in stato di dissesto, respingeva l'impugnazione principale e, in accoglimento di quella 3 incidentale, rigettava la domanda del NO per difetto di convenzione scritta tra le parti, non risultando che alla delibera comunale di conferimento dell'incarico fosse seguita l'accettazione del professionista. sulla base di due motivi Ricorreva per cassazione resisteva il Comune di l'ing. MA NO cui controricorso contenente Gagliano del Capo con ricorso incidentale affidato ad un solo motivo e illustrato da memoria. Riuniti i ricorsi questa Suprema Corte, a sezioni и unite, con sentenza n.16059/2001, rigettava il ricorso н а incidentale dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e disponeva la rimessione degli atti al Primo Presidente per l'assegnazione del ricorso principale ad una sezione semplice. E' stata designata per la trattazione del ricorso principale questa seconda sezione civile della Suprema Corte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia, in riferimento agli artt. 360 n. 5 cpc,345 stesso codice e 1988 CC, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia. Osserva il ricorrente ing. NO che la Corte territoriale aveva erroneamente ipotizzato una rilevabilità d'ufficio dell'eccezione del Comune di Gagliano del Capo di nullità dell'ingiunzione (in quanto il diritto di credito del professionista avrebbe dovuto esser supportato dall'esistenza di una convenzione di affidamento dell'incarico richiesta introdotta per la prima volta in"ad substantiam") sede di gravame di merito, in violazione нк pertanto dell'art. 345 cpc. А Invero la necessità di una preventiva formale tra il professionista progettista ed il convenzione Comune committente era stata, nella fattispecie, del tutto superata attraverso fatti ed atti concludenti ed assorbenti dai quali si evinceva il riconoscimento del credito del professionista medesimo da parte dell'Amministrazione ex art. 1988 cc . E' infondato. Nell'accogliere la censura esposta dal Comune di Gagliano del Capo con il secondo motivo del gravame di merito di mancato rilievo da parte del primo giudice della "inammissibilità e/o improponibilità, e/o irricevibilità, e/o nullità" 5 dell'ingiunzione e dell'azione esercitata dal NO per difetto di convenzione scritta tra l'Amministrazione ed il professionista, ha richiamato principi pacifici in la Corte salentina, come giurisprudenza e dottrina: -che la volontà di obbligarsi della P.A. non può desumersi da fatti od atti più o meno indicativi di una sua aspirazione о inclinazione intenzionale, ma deve essere manifestata nelle forme richieste dalla f l legge, tra le quali l'atto scritto "ad substantiam"; -che, all'uopo, non è, tuttavia, necessario che la A volontà dei contraenti debba essere manifestata contestualmente, nè occorre che le loro sottoscrizioni contenute nello debbano essere stesso documento, essendo sufficiente che risulti, peraltro, univoco che l'incontro dei consensi sia in effetti avvenuto: così, per esemplificare, il contratto va ritenuto concluso a fronte della comunicazione da parte del Sindaco della deliberazione comunale, contenente gli elementi essenziali del contratto-prestazioni da svolgere, compenso da corrispondere- seguito dalla risposta scritta del professionista di accettazione, nonchè in tutti i casi in cui le 0 scritture, rispettivamente provenienti dalle parti, esprimano un inscindibile collegamento. Nella specie, ad avviso del giudice del gravame di alla delibera di conferimento merito, poichè all'ing. NO del 9 febbraio 1982- dell'incarico peraltro priva della indicazione del corrispettivo- non era stato dato alcun riscontro sul piano dell'accettazione, l'eccezione di nullità del ы contratto, tempestivamente sollevata, doveva essere н о accolta. Nè valeva osservare, secondo quel giudice, che trattavasi di domanda nuova, non delibabile ai sensi dell'art. 345 cpc. Innanzi tutto trattavasi di eccezione, e non di domanda, in quanto, a prescindere dalle espresse frasi di stile, il difetto di convenzione scritta era stato correlato dal Comune al difetto di azione contrattuale. In secondo luogo, andava sottolineato, come sancito da questa Suprema Corte (sent. n. 4185/97) che "la contratto d'opera professionale nullità del difetto del requisitointercorso con un Comune, per della forma scritta richiesta "ad substantiam", può essere rilevata d'ufficio dal giudice, investito della domanda diretta al pagamento del compenso, anche in 7 appello, indipendentemente dall'attività assertiva del convenuto, salvo che sulla validità del contratto vi sia stata pronuncia da parte del giudice di primo grado, non investita da specifico motivo di gravame". E nella specie il Tribunale, aveva, sia pur per implicito, ritenuto la validità del contratto, ma sul punto sussisteva il motivo di gravame. Ebbene, par proprio al Collegio che, così opinando, la ин Corte distrettuale, com motivazione congrua ed esente ж da vizi logici, si sia uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di nullità del contratto d'opera professionale intercorso con la Pubblica Amministrazione per difetto del requisito della forma scritta richiesta "ad substantiam" (v. Cass.S.U.n. .1817/63, Cass.n.9682/99, n.13039/99,n.261 9/2000, n.12942/2000, n.13628/2001) e di rilevabilità "ex officio" di tale nullità dal giudice investito della domanda diretta al pagamento del compenso, anche in sede di appello (Cass. n. 4185/97, citata dalla Corte salentina). Nè tale riconosciuta nullità del rapporto contrattuale può esser superata prospettando 1'ininfluenza di tale circostanza nella presente controversia in ragione di un ipotizzato riconoscimento del debito da parte della P.A., correlato all'attività svolta dal professionista, contenuto nella missiva n.108 del 7 febbraio 1994 con cui il Presidente della Commissione Straordinaria di Capo, ente liquidazione del Comune di Gagliano del n. 144/89, avevasensi della legge dissestato ai comunicato al NO l'inclusione del credito da lui vantato per la redazione del piano di recupero del palazzo "Ciardo" tra quelli ammessi alla liquidazione, nella ridotta misura di L.98.369.834". Ed invero, anche sul punto per costante giurisprudenza н и di questa Suprema Corte (da ultime Cass. costituendo lan.12833/99, n.15575/2000), non ricognizione di debito ex art. 1988 cc autonoma fonte essa soltanto effetto di obbligazione, ma avendo preesistente rapporto confermativo di un fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria, dalla esistenza o validità di tale rapporto non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della ricognizione medesima ove rimanga giudizialmente provato, come nel caso che ne оссира, che il rapporto fondamentale è invalido. Alla stregua delle svolte argomentazioni e rimanendo assorbito il secondo motivo involgente l'errato riconoscimento degli interessi sulle somme liquidate 9 giudice, sia con riferimento alla dal primo percentuale di applicazione sia con riguardo al iniziale di decorrenza, (questione nontermine dal giudice d'appello stante la esaminata d'opera riconosciutà nullità del contratto ы vaprofessionale) il proposto ricorso principale н respinto, mentre, tenuto conto altresì del rigetto del о ricorso incidentale operato dalle Sezioni Unite di Questa Suprema Corte, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte, rigetta il ricorso principale e compensa le spese del giudizio di legittimità. Roma 4 aprile 2002.- Alfach Manthiri est. tures Seufori Мелочей CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.2 LUG, 2002 IL CANCELLIERE C1 ENZIA DELLE ENTRATE RC 109T 129,11 30,28 4 NOV. 2002 Regis 4567 46768 TOT. 160,10 CENTO (em 反 P. (Co pa Mala Chr 11 Responsabile Ger ( N RACC 30