Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2000, n. 819
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Sentenza 15 novembre 2000

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Ai fini del riconoscimento della riduzione di pena per liberazione anticipata, la partecipazione all'opera di rieducazione non può ritenersi esclusa per il solo fatto che il condannato continui a proclamare la sua estraneità ai fatti, qualora risultino dall'osservazione della condotta l'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, l'atteggiamento collaborativo manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e la positiva qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e i familiari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2000, n. 819
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 819
    Data del deposito : 15 novembre 2000

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