Sentenza 15 novembre 2000
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della riduzione di pena per liberazione anticipata, la partecipazione all'opera di rieducazione non può ritenersi esclusa per il solo fatto che il condannato continui a proclamare la sua estraneità ai fatti, qualora risultino dall'osservazione della condotta l'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento, l'atteggiamento collaborativo manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e la positiva qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni e i familiari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/11/2000, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 15/11/2000
Dott. GIANVITTORE FABBRI Consigliere SENTENZA
Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere N. 6517
Dott. EP DE NARDO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. EMILIO GIRONI Consigliere N. 019927/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO EP n. il 21/12/1937
avverso ORDINANZA del 09/11/1999 TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE NARDO EP;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dott. G. DE NARDO;
OSSERVA:
LO SE ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale di sorveglianza di Palermo aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata da lui presentata.
Nei motivi il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione deducendo gli esiti positivi nell'osservazione penitenziaria e la non esigibilità ai fini della concessione del beneficio dell'ammissione di responsabilità da parte del condannato dei reati per i quali aveva riportato condanna.
Con successiva memoria depositata in data 09/11/2000 il ricorrente ribadiva i motivi nell'impugnazione, ulteriormente sviluppando le argomentazioni svolte.
Il ricorso è fondato.
Come opportunamente osserva il Procuratore Generale presso questa Corte nelle sue conclusioni scritte richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. I^ 30/04/1993 n. 1907), la mancata ammissione di responsabilità così come non può costituire, ai fini della concessione della liberazione condizionale, indica nel mancato ravvedimento, a maggior ragione non può ritenersi condotta incompatibile con la concessione della liberazione anticipata. È principio generale, infatti, che nessuno può essere obbligato ad ammissioni lesive dei propri interessi neppure per il perseguimento di determinati benefici e, quindi, ai fini del riconoscimento della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata, la partecipazione all'opera di rieducazione non può ritenersi esclusa per il solo fatto che il condannato continui a proclamare la sua estraneità ai fatti qualora risulti dall'osservazione nella sua condotta l'impegno dimostrato nel trarre profitto dalla opportunità offertagli nel corso del trattamento, l'atteggiamento collaborativo manifestato nei confronti degli operatori penitenziari e la positiva qualità dei rapporti intrattenuti con i compagni ed i famigliari (art. 94, comma 2, DPR 29.04.1976 n. 431). Anche con riferimento alla violazione disciplinare rilevata dal tribunale di sorveglianza appare necessario valutare l'incidenza dell'episodio oltre che sul semestre nel quale esso ricade anche sui rimanenti periodi di detenzione per i quali il beneficio è stato richiesto affinché siano evidenziate con congrua motivazione le ragioni in base alle quali l'irregolare condotta riverberi i propri effetti negativi oltre il semestre in cui si è realizzata. Si impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Palermo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Palermo.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2001