Sentenza 5 marzo 2008
Massime • 1
In tema di violenza sessuale, è configurabile l'aggravante speciale di cui all'art. 609 ter, comma primo, n. 2, cod. pen. (aver commesso il fatto con l'uso di sostanze narcotiche) quando lo stato di incoscienza della vittima sia stato provocato mediante la somministrazione di farmaci anestetici allo scopo di consentire all'agente di porre in essere la condotta vietata. (Fattispecie di violenza sessuale posta in essere da medico anestesista e consistita nel denudare, toccare e fotografare gli organi sessuali di alcune pazienti mentre si trovavano in stato di incoscienza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2008, n. 18360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18360 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2008 |
Testo completo
1 83 60 / 0 8
O S C U R A T A M.C. onali A.M.
C.E. IL CANCELLIERE CIN NOME DEL POPOLO ITALIANO (Raplo Mensurati) LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIO D.A.F.
N.G. TERZA SEZIONE PENALE
A.E. JDIENZA PUBBLICA
S.S.
L.V. DEL 05/03/2008
I.T.
SENTENZA
N. 00586 /2008
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. ALTIERI ENRICO
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1.Dott. GRILLO CARLO
2. Dott. AMORESANO SILVIO It N. 029757/2007
3. Dott.SENSINI MARIA SILVIA IT
4.Dott.SARNO GIULIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL "omissis" 1) A.D.
avverso SENTENZA del 12/03/2007
CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
SARNO GIULIO O S C U RATA
dett. Saltano FrandseUdito il Procuratore Generale in persona del dott. Saltano
che ha concluso per l'mammissibilità del trees.
Conti Luce d. Rreb Udito, per la parte civile, l'Avv.
Aur. Trinchi Alberto (sosh pix.) il difensore Avv.Carotti Pietro Fausts & Rieti Udito i O S C U RATA
In data 12.1.2005 il G.U.P. del tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, condannava A.D. ], medico anestesista presso previa concessione delle attenuanti generichel'ospedale "omissis" ed unificati i reati dal vincolo della continuazione, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili M.C. A.M. A.S.
N.G. A.E. D.A.F. C.E.
Azienda USL di Rieti, da liquidarsi in S.S.M. separata sede, con assegnazione di una provvisionale di € 70.000,00 in favore
€ 20.000,00 in favore didi
€20.000,00 A.M. A.S.
]; E 35.000,00 in favore di C.E. € M.C.in favore di
]; E 20.000,00 in favore di 10.000,00 in favore di D.A.F.
; E 20.000,00 in favore di A.E. ed N.M.G.
€ 25.000,00 in favore S.S.M.
In particolare l'imputato veniva ritenuto responsabile dei seguenti reati:
1) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis commi I e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV n. 3, 61 n.9 cod. pen. perché induceva ☐ a subire atti A.E. sessuali, consistiti nel denudarla parzialmente, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie mentre la citata parte offesa si trovava in stato di assoluta incoscienza determinato dal predetto, riversa su un letto sito all'interno di una stanza di un reparto dell'Ospedale; (capo A)
2) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis commi 1 e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV comma n. 3 e 4, 61 n. 9 cod. pen. perché induceva N.M.G. a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie, mentre la citata parte offesa si trovava in stato di assoluta incoscienza determinato dal predetto in una: stanza del reparto di terapia intensiva dell'Ospedale (capo E);
3) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576, 61 n. 2 c.p. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi descritte, somministrando a sostanze stupefacenti e/o narcotiche, cagionava N.M.G. alla predetta lesioni personali e segnatamente l'alterazione del suo stato psicofisico (capo D); O S C U RATA
4) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis commi 1 e 2, 609 ter n. 2, 609 septies
IV comma n. 3 e 4, 61 n. 9 cod. pen. perché induceva A.S. a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie, mentre la citata parte offesa si trovava in stato di assoluta incoscienza determinato dal predetto all'interno della sua abitazione ove il ricorrente si era recato nella qualità di medico in servizio presso la ASL di "omissis" di Via per effettuare una visita"omissis" domiciliare richiesta dalla stessa (capo F);
5) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi descritte, somministrando a sostanze stupefacenti e/o narcotiche attraverso l'utilizzo di A.S. un ago cannula inserito nel braccio destro, cagionava alla predetta lesioni personali e segnatamente l'alterazione del suo stato psicofisico (capo G);
6) del delitto p. e p. dagli artt. 609 bis commi 1 e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV comma n. 3 e 4, 61 n. 9 cod. pen. perché induceva ☐ C.E. a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie, nel consumare rapporti sessuali, mentre la citata parte offesa si trovava in stato di incoscienza, determinato dal predetto, riversa sul letto sito all'interno della stanza ubicata all'interno dell'Ospedale (capo L);
7) del delitto p. e p. dagli artt. 582, 585, 576, 61 n 2 cod. pen. perché, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo e con le modalità ivi descritte, somministrando a sostanze stupefacenti e/o narcotiche attraverso l'utilizzo di C.E. un ago cannula inserito sul dorso di una mano, cagionava alla predetta lesioni personali e segnatamente l'alterazione del suo stato psicofisico (capo M);
8) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv, 609 bis commi 1 e 2, 609 ter n. 2, 609 septies IV comma n. 3 e 4, 61 n. 9 cod. pen. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, induceva S.S.M. a subire atti sessuali, consistiti nel denudarla, nel toccarla nelle parti intime del corpo in tal modo scoperte, nel porla in pose erotiche, nello scattarle numerose fotografie, nel consumare rapporti sessuali, mentre la citata parte offesa si trovava in stato di assoluta incoscienza, determinato dal predetto, riversa sul letto sito all'interno dell'Ospedale (capo N);
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Mr O S C U RATA
9) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 582, 585, 576, 61 n. 2 cod. pen. perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, nelle medesime circostanze di tempotempo e di luogo e con le modalità ivi descritte, somministrando a sostanze stupefacenti e/o S.S.M. narcotiche attraverso l'utilizzo di un ago cannula inserito sul dorso della mano destra, cagionava alla predetta lesioni personali e segnatamente l'alterazione del suo stato psicofisico (capo O). L'imputato veniva invece assolto dai reati di cui ai capi ai capi C) ed H) L.V. ]e[ I.T. (violenza sessuale in danno di perché il fatto non costituisce reato, dai reati di cui ai capi B), D), I), - lesioni in danno di A.E. N.M.G. I.T.
-; P) (peculato) perché il fatto non sussiste.
Dinanzi alla Corte d'appello di Roma, in data 12.3.2007, l'imputato ed il suo difensore concordavano con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599 comma 4 cod. proc. pen., con rinuncia ad ogni diverso motivo d'appello, la pena nella misura di anni quattro di reclusione.
Avverso la sentenza della Corte d'appello con la quale è stato recepito l'accordo propone ricorso per cassazione l'imputato per il tramite del difensore deducendo la violazione dell'art. 606 lett. b) e dell'art. 129 cod. proc. pen cod. proc. pen. limitatamente ai capi A), E), F) con riferimento alle ipotesi criminose di cui all'art. 609 bis cod. pen. e G), M) ed O) per i reati di lesioni personali.
Motivi della decisione
Il ricorso è inammissibile.
In relazione al rilievo del difensore dell'imputato nel corso dell'udienza rileva anzitutto il Collegio che la motivazione del provvedimento impugnato contiene un evidente errore materiale in relazione alla indicazione dei reati per i quali è stata riconosciuta la continuazione.
Si legge, infatti, in motivazione: "p.b. per il più grave reato sub F = a. 6; diminuita ex art. 62 bis c.p. = a. 4; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub L
a. 4 e m. 6; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub M = a. 4 e m. 10; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub A = a. 5 e m. 2; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub E= a. 5 e m. 6; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub G =
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A O S C U R AT A
a. 5 e m. 8; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub M = a. 5 e m. 10; aumentata ex art. 81 cp per il reato sub O = a. 6; diminuita ex art. 442 cpp
-
a. 4"
Ciò posto appare chiaro che la specificazione degli aumenti contiene un evidente errore materiale recando per due volte l'indicazione del capo M e non recando, invece, quella del capo N riportato nel dispositivo della decisione.
Il primo riferimento al capo M è palesemente erroneo dovendosi correttamente ritenere in sua vece quello al capo N. E ciò in considerazione dell'aumento di pena inflitto e della ravvicinata sequenza alfabetica elementi questi che depongono senza alcun dubbio per la materialità dell'errore e che, quindi, in nessun modo giustificano la richiesta di annullamento della sentenza di secondo grado formulata dal difensore di A. sul punto.
Va, pertanto, in conclusione, rettificata la motivazione del provvedimento impugnato nel senso che la prima indicazione "al reato sub M❞ deve essere intesa come "reato sub N" e, pertanto, è a quest'ultimo reato che deve riferirsi l'indicato aumento di pena da a. 4 e m. 6 ad a. 4 e m. 10. Venendo ai rimanenti rilievi si osserva quanto segue.
La corte di merito si limita ad escludere in effetti con formula sintetica la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 129 cpp.
Ritiene tuttavia il Collegio, condividendone le motivazioni, di dovere aderire al riguardo all'orientamento della Corte secondo cui nel procedimento che definisce il concordato in appello (art. 599, comma quarto, cod. proc. pen.), la motivazione del giudice sull'assenza dei presupposti che legittimano l'operatività dell'art. 129 cod. proc. pen., analogamente a quanto avviene per il patteggiamento in primo grado, può essere anche implicita o meramente enunciativa, considerato che il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento solo se risultino dagli atti elementi idonei a superare la presunzione di colpevolezza che il legislatore ricollega alla formulazione di una richiesta di applicazione della pena o, comunque, manchi un quadro probatorio idoneo a definire il fatto come reato Sez. 5, n. 211 del 2005, Rv. 233055; Sez. 3 n. 39952 del 2006 Ud. Rv. 235495).
Procedendo oltre, sostiene il ricorrente che in relazione ai capi della sentenza indicati non sarebbero ravvisabili né i reati di violenza sessuale, né quelli di lesioni.
4 O S C U R AT A
Per quanto concerne i primi si afferma nel ricorso che al più i comportamenti contestati avrebbero potuto essere ricondotti al novero delle molestie sessuali non emergendo dagli atti la prova di contatto fisico tra l'imputato e le donne o di intrusione corporea.
Relativamente al reato di lesioni si afferma, invece, necessario che l'alterazione psicofisica riveli un minimo di stabilità e non sia riconducibile a stati emotivi quali la suggestione, il sonno o la paura.
Ciò posto osserva anzitutto il Collegio che, nel recepire l'accordo delle parti, la corte di merito ha evidentemente escluso la sussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato sulla base delle motivazioni del primo giudice. Quest'ultimo, esaminando specificamente i singoli episodi contestati, aveva l'altro evidenziato che: la A. era stata più volte toccata nelle parti intime e che al
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risveglio dopo l'anestesia aveva provato un forte dolore ai genitali ed in particolare nella zona rettale, un bruciore che non aveva mai provato prima nel corso di altre anestesie alle quali era stata sottoposta ed un sapore amaro in bocca. Inoltre, per quanto concerne il reato di lesioni, vengono indicate le conseguenze che le condotte incriminate hanno causato nella vittima e viene sottolineata anche l'evidente alterazione dello stato psicofisico determinatosi nella p.o.. C. ☐ aveva patito conseguenze simili a quelle della ☐ A.
- la A. e la N. erano state svestite, toccate e fotografate la
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nel corso dell'anestesia e nelle foto apparivano con gli organi sessuali denudati ed in evidenza;
- la S. aveva riferito di forti dolori, di giramenti di testa e di bruciori dello stomaco al risveglio.
In relazione al contesto descritto ritiene il Collegio che nessun dubbio possa sussistere sulla configurabilità nella specie dei reati contestati. Ed invero ricorre certamente il reato di violenza sessuale nel caso in cui come affermato dai giudici di merito - la perdita dello stato di conoscenza w w
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delle vittime sia stato provocato mediante la somministrazione di farmaci anestetici allo scopo di consentire all'imputato di poter denudare, toccare e fotografare gli organi sessuali delle pazienti. Ugualmente configurabile è il reato di lesioni volontarie.
5 O S C U RATA
Occorre in proposito in questa sede ricordare che secondo l'insegnamento di questa Corte il concetto clinico di malattia richiede il concorso del requisito essenziale di una riduzione apprezzabile di funzionalità, a cui può anche non corrispondere una lesione anatomica (Sez. 5, n. 714 del 1998 Rv. 212156) e che per malattia nella mente ai fini del delitto di lesioni, non si intende soltanto offuscamento o disordine totale o parziale, ma rilevante, bensi anche indebolimento, eccitamento, depressione o inerzia dell'attivita psichica, con effetto permanente o temporaneo, pure brevissimo. (Sez. 1, n. 8483 del 1974.
Rv. 130726)
Si deve pertanto ritenere che le doglianze del ricorrente finiscano con l'appuntarsi esclusivamente su rilievi di merito che attengono alla sufficienza e/o alla corretta valutazione del quadro probatorio, aspetti questi non più sindacabili per effetto della rinuncia ai motivi d'appello. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va conseguentemente condannato al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.
Il ricorrente va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili presenti per questo grado di giudizio liquidate come segue: wwwww. ASL di Rieti euro 2200 (duemiladuecento) oltre accessori di legge;
A.M. euro 2800 M.C. A.S.
-
(duemilaottocento) olter accessori di legge;
euro 2400 (duemilaquattrocento) oltre accessoriN.G. M di legge. A.E.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna altresì il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili presenti per questo grado di giudizio liquidate come segue:
ASL di Rieti euro 2200 (duemiladuecento) oltre accessori di legge;
A.M. euro 2800 A.S. M.C.
(duemilaottocento) olter accessori di legge;
euro 2400 (duemilaquattrocento) oltre accessori N.G. di legge. A.E.
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Mm O S C U RATA
Così deciso in Roma il 5.3.2008
Il Consigliere estensore
Moulin
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
7 MAG. 2008
IL CANCELLIERE C1
(Paolo Mensurat
I Presidente ча
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