Sentenza 30 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/06/2001, n. 8888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8888 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2001 |
Testo completo
O L L -7 O B I O D R . T AY A D T . S 2 4 V O 6 P . PUBBLICA ITALIANA .R M I .P D A l.B D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO l E a T . b N tq E PREMA DI CASSAZIONE88 8 8 /0 1 A CO S 2 E 2 Oggetto t. ESPROPRIAZIONE - r a INDENNIZZO-CRITERI E MOMENTO DI RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA VOCAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: EDIFICATORIADEL SUOLO ESPROPRIATO. R.G.N. 23908/99 Presidente Dott. Angelo GRIECO 2095/00 Dott. Giovanni Consigliere LOSAVIO Cron. 20348 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. 2452 Dott. Mario Rosario MORELLI - Rel. Consigliere Ud. 26/04/2001 - ConsigliereDott. Salvatore SALVAGO ha pronunciato la seguente COSTE MA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. JL. SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti L. 6000 COMUNE DI EMPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, IL CANCELLIERE elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 46, presso l'avvocato GIAMMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato GIULIO PADOA, giusta procura a CANCELLERIA margine del ricorso;
ricorrente
contro
RI AZ NN MA;
- intimata DE472979 e sul 2° ricorso n 02095/00 proposto da: 2001 RI AZ NN MA, elettivamente domiciliata in 1115 ROMA VIA G. PIERLUIGI DA PALESTRINA, presso l'avvocato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende, giusta Richiesta copia studio GREZ dal Sig procura а margine del controricorso e ricorso per diritti L.6000 incidentale;
23 AGO. 2001. IL CANCELLIERE controricorrente e ricorrente incidentale
contro
LIFE 2000 CANCELLERIA COMUNE DI EMPOLI;
intimato avverso la sentenza n. 1191/98 della Corte d'Appello di AU765838 LAU765843 FIRENZE, depositata il 06/11/98; AU765848 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/04/2001 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
PEPICASSAZIONE udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Contaldi, che ha chiesto l'accoglimento del Audi ricorso incidentale e il rigetto del ricorso BELLIERE principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso articolato su due mezzi, il Comune di Empoli ha impugnato per cassazione la sentenza in data 6 novembre 1998 della Corte di Appello di Firenze, che lo ha condannato a "versare a favore di A. M. MA 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ER la differenza tra l'indennità complessiva [di Richiesta copia esecutiva dal Sig. COHTALDI espropriazione e di occupazione] spettantele, di L. per diritti L. ES 1.375.879.000, e quella di L. 45.135.600, già versatAle IL CANCELLIERE presso la Cassa DD.PP." in relazione alla occupazione e LIRE 1000 successiva espropriazione, appunto, da esso effettuata, CANCELLERIA di un terreno in Empoli, di proprietà dell'opponente, utilizzato per la realizzazione di una scuola. AU837184 L.1000 - Anche la MA ER ha impugnato, in via inci- 0,52 CANCELLERIA € dentale, la stessa sentenza relativamente al computo degli interessi legali, sui titoli liquidati, a suo av- viso errato nella individuazione del momento iniziale AY102296 di correlativa decorrenza. €0,52 L.1000 CANCELLERIA La MA ha anche depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. I due ricorsi vanno preventivamente riuniti ai AY102336 sensi dell'art. 335 c.p.c.. 2. Il primo motivo della impugnazione principale - con cui il Comune, "per necessario scrupolo difensivo”, censura la sentenza di merito nella parte in cui ha ri- conosciuto vocazione edificatoria al terreno espropria- €0,52 1.1000 to ai fini del computo dell'indennizzo espropriativo ai CANCELLERIA 1. n. 395/92 è, in ogni sua sensi dell'art. 5 bis parte infondato. AY102337 In tesi del ricorrente, avrebbe, infatti, Corato la Corte di merito: a) nel presupporre un rapporto di mera مکنہ AR T A]) ARE INVA 3 "1alternatività e non di 'cumulativa" tra le possibilità "legali ed effettive" di edificazione, da cui va desun- €1,55 L3000 ta la edificabilità del suolo, ai fini indicati, nel CANCELLER paradigma b) della norma di riferimento;
nell'individuare il momento di valutazione di siffatta OF025530 edificabilità in data successiva a quella di apposizio- ne del vincolo preordinato all'esproprio; c) nel non rilevare che, alla corretta data di riferimento, l'area €0,52 1.1000 in questione non aveva possibilità legali di edificabi- CANCELLERIA lità privata - per essere soggetta a vincolo di desti- - ma solo non rilevanti con-nazione ad opera pubblica notazioni edificatorie di mero fatto. AYI02338 €0,52 L.1000 Ma errata, inesatta ○ comunque non concludente CANCELLERIA ognuna di tali scansioni argomentative e conseguente- mente, appunto, erronea è la conclusione che ne trae il Comune di Empoli. AY102339 2.1 In premessa, può convenirsi con il ricorrente nell'escludere che la vocazione edificatoria del suolo espropriato, ai fini individuativi del criterio di sti- ma della correlativa indennità nel quadro di riferimen- €0,52 L.1000 to dell'art. 5 bis 1. 359/92 possa prescindere dalla CANCELLERIA esistenza di sue "possibilità legali" di edificazione. Ma ciò non per il carattere "cumulativo" delle possibi- AYI02340 lità "legali ed effettive" (all'uopo richiesto nel com- come in tesi del Co- ma secondo della predetta norma) DIRITTI DIRITTI ANG IBA 3 A24 INVA 3) €1,55 L3000 CANCELLERIA mune -bensì per la "prevalenza" ed "autosufficienza" che, in quel contesto normativo deve intendersi attri- OF025663 buito al criterio della edificabilità legale. €155 L3000 Come è stato di recente, infatti, puntualizzato CANCELLERIA dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n172 d ..del 2001, la disposizione dell'art. 5 bis cit. DF025664 va interpretata nel senso che nel nuovo sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo, €155 13000 CANCELLERIA da essa introdotto, caratterizzato dalla rigida dicoto- mia (che non consente la configurabilità di un "tertium genus") tra "aree edificabili" (indennizzabili in per- OF025665 centuale del loro venale) ed "aree agricole" (tuttora, €1.55 1.3000 invece, indennizzabili in base a valori agricoli tabel- CANCELLERIA lari ex 1. 1971 n. 865) un'area va ritenuta “edificabile” quando, e per il solo fatto che, vale es- sa risulti classificata (alla data di riferimento che OF025670 si dirà) dagli strumenti urbanistici, nell'ambito della cd. “zonizzazione" del territorio. Mentre la “edificabilità di fatto" rileva solo in via suppletiva, in carenza di una regolamentazione legale dell'assetto urbanistico [per mancata adozione, ad esempio, di PRG O 1,55 3000 CANCELLERIA per decadenza di vincoli di inedificabilità], ovvero in via complementare. ed integrativa, agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area OF025675 espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo. مارا ITTI DI DIRITTI DIRITTI A TNYA 3 ARCHIVA ACTIVAT 2.2. Ciò che assume decisivo rilievo nella presente controversia, al fine della soluzione del quesito sulla "edificabilità" o meno dell'area espropriata al di là della esistenza di uno strumento urbanistico che fondi le possibilità "legali" dell'edificazione (dalle quali effettivamente e per le ragioni che si è detto non può prescindersi) - è però l'individuazione del momento di riferimento per la valutazione di quelle possibilità legali. Ed, al riguardo, non può condividersi la lettura riduttiva del dato normativo sostenuta dal ricorrente, per cui la presenza delle possibilità legali ed effet- tive di edificazione ivi richiesta "al momento della apposizione del vincolo espropriativo", comporti la cristallizzazione della statuizione di riferimento alla data della dichiarazione di p.u. e la conseguente irri- levanza delle successive modificazioni degli strumenti urbanistici pur all'interno del periodo di svolgimento della procedura ablatoria. La formula legislativa sopra riportata non può es- sere infatti altrimenti intesa come ben chiarito da che nel senso invece della Corte cost. 1993 n. 442 - necessaria valorizzazione (secondo una lettura costitu- zionalmente compatibile) delle possibili modifiche del regime dell'area nell'intervallo che corre tra la di- 6 ну chiarazione di p. u., l'apposizione del vincolo ed il decreto di esproprio, in modo da consentire a quella data una ricognizione della qualità edificatoria o meno dell'immobile per cui è causa che sia pienamente ed ef- fettivamente aderente alle sue (coeve) possibilità di edificazione (cfr. anche Cass. Nn. 2272/99; 8434/98; 11474/93). E' solo in virtù di tale interpretazione, non let- terale, che localizza al momento del decreto ablatorio la valutazione del bene ai fini indennitari senza tut- tavia tenere conto del vincolo predestinato ad espro- priazione, che il Giudice delle legge ha ritenuto, in- vero, non fondata la questione (per tal profilo a suo tempo sollevata) dell'art. 5 bis 1. 359/92, con pronun- cia (la citata n. 442/93) avente, quindi, la struttura classica della "interpretativa di rigetto".
2.3. Resiste, quindi, a critica la sentenza impugna- ta, la dove essa desume la vocazione edificatoria dell'area espropriata dalla sua destinazione zonale ad "espansione residenziale” (v. pg. 12) alla stregua del PRG adottato il 24 febbraio '92, antecedentemente alla emanazione del decreto di esproprio il 24 aprile suc- cessivo (ivi, 9), correntemente negando rilevanza a precedenti e risalenti vincoli di inedificabilità, di- venuti ormai inefficaci ex art. 2 1. 1968 n. 1187 (ivi 7 quindi, errata la pro- 10). E risulta, per converso, l'edificabilità sia stata spettazione del Comune che nella specie riconosciuta, all'immobile in questione, in base a sue possibilità di edificazione di mero fat- to. Dal che, appunto, l'infondatezza della complessa censura sin qui esaminata.
3. Del pari insuscettibile di accoglimento è il residuo secondo motivo della impugnazione in esame, con il quale, con riguardo alla indennità di occupazione legittima, sostiene il Comune che la liquidazione avrebbe dovuto operarsene in misura degli interessi le- gali computati non già sulla indennità di espropriazio- ne "finale" (come erroneamente, a suo avviso, avrebbe fatto il Comune) bensì "sul valore teorico della inden- nità di espropriazione di ciascun anno di durata della occupazione". E ciò per l'assorbente considerazione (che comporta la genericità, il difetto di decisività e la conseguen- te inammissibilità della censura). che il Comune non ha dimostrato, e neppure dedotto che, nel periodo di occu- pazione, vi siano state "escursioni" in aumento del va- lore di mercato dei suoli tali da variare, in aumento, la misura della indennità in questione per effetto dell'applicazione del criterio di stima censurato. 8 2 bis. L'impugnazione principale va integralmente, pertanto, respinta.
4. Va viceversa accolto il ricorso della MA ER, in ordine "al dies a quo" di decorrenza degli interessi legali, individuato dalla Corte di merito in correlazione alla "data di notifica della citazione" non a quello di adozione dei provvedimenti compressivi del diritto dominicale. Al riguardo deve, infatti, ribadirsi il principio, dal quale quella Corte si è erroneamente discostata, per cui, in ragione della loro natura e funzione com- pensativa, gli interessi legali dovuti al proprietario per la ritardata corresponsione delle somme spettanti- gli a titolo di indennità di occupazione e di indenniz- espropriativo decorrono dal momento di maturazioneZO dei corrispondenti diritti e cioè, rispettivamente, dalla scadenza di ciascuna annualità di occupazione e dalla data di emanazione del decreto espropriativo (cfr. cass. Nn. 5940/00; 13942, 241/99, 11558/98 ex plurimis).
4. La sentenza impugnata va quindi cassata in rela- zione alla censura accolta.. 5. Decidendo nel merito, in parte qua, questa Cor- te dichiara, quindi, dovuti dal Comune gli interessi legali delle indennità di occupazione legittima e di 9 مانه espropriazione, in favore della ER, dalla data di scadenza di ciascun anno di occupazione (quanto alla decreto di esproprio (quanto prima) e dalla data del all seconda). Le spese seguono la soccombenza e si liquidano 6. in dispositivo per questo giudizio e per la fase come di appello.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale ed accoglie quello incidentale;
cassa la sentenza impugnata nei limiti della censura accolta;
e, decidendo nel merito, determina la decorrenza degli in- teresse legali dalla scadenza di ciascun anno di occu- pazione per la correlativa indennità e dalla data del provvedimento ablatorio per l'indennità di espropria- zione. Condanna il Comune alla rifusione delle spese pro- cessuali in favore della Marina ER e le liquida in Dias 33000'0 "> L. 44.871.000, di cui L. 33.000000per onorari, per la L. 530,200 oltre voltre a L. 20.000.0000fase di appello;
e in L... di onorari per il giudizio di cassazione. In Roma, il 26 aprile 2001 +1 presidente Il Consigliere estensore weld, wee Mario Rosario Mor Angelo Grieco 10 QUERESomeen to Hawalup CORTE SUPREMA DE CAUSATIONE Prima Sezione Civi Depositatu in 0 GIỜ. 2001 IL CANCE O L 2 L -7 O 0 B -1 6 I 2 D L E A D T 2 S 4 6 O . P .R M .P I D A ll.B D a E . T b ta N E 2 S 2 E rt. a JFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 2.6 LUG 2001 Serie 4 ain. 156034 versate £. 250.000 DUECENTOCINQUANTAM (lire. ILA .....) P. 11 Dirigente Area Servizi (D.ssa Maria Grazia DI FILIPPO) Responsabile servizio Atti Giudiziari (Dr. M/RACCICHINI IL DIRIGENTE AREA SERVIZI (D.ssa M. Grazia DI FILIPPOL