Sentenza 8 giugno 1998
Massime • 1
Il ricorso per Cassazione va deciso con il procedimento in camera di consiglio, giusto il disposto dell'art. 611 cod. proc.pen., quando si tratti di sentenze non emesse nel dibattimento, e pertanto anche quando si tratti di ricorso contro la sentenza di patteggiamento emessa in seguito alla istanza presentata dall'imputato all'udienza di convalida dell'arresto, ex art. 566 cod. proc. pen.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/06/1998, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 8 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 8/6/1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. ". Giovanni Caso " N. 2101
3. " Ugo Candela " REGISTRO GENERALE
4. " Ugo Scelfo " N. 3881/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Procuratore generale press. la Corte di appello di Perugia
avverso la sentenza in data 20.09.1997 del Pretore di Perugia Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Ugo Scelfo Letta la richiesta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento senza rinvio.
Fatto e Diritto
Con sentenza del 20.09.1997, il Pretore di Perugia, a norma dell'art. 444 C.P.P., applica a PE NZ Enrique, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e con la diminuente del rito, la pena di mesi tre di reclusione, in relazione ai reati p. e p. dagli artt. 110 e 659 C.P., 688 C.P. 341 I e IV co C.P., 337 C.P. 651 C.P., 81 cpv e 341 C.P.
Ricorre il P.G. presso la Corte di Appello di Perugia e deduce la violazione dell'art. 606 I co lett. b) C.P.P., in relazione agli artt. 651, 341 I e IV co, 337 C.P. 444 I co C.P.P., perché nel determinare la pena il Pretore prima l'ha ridotta per le concesse attenuanti generiche e poi l'ha aumentata per la continuazione, mentre avrebbe dovuto fare al contrario, per cui è illegale la pena applicata all'imputato.
Osserva, preliminarmente, la Corte che l'impugnata sentenza è stata emessa in seguito alla istanza presentata dall'imputato alla udienza svoltasi ai sensi dell'art. 566 C.P.P. e, quindi, il ricorso va deciso con procedimento in camera di consiglio, giusto il disposto di cui all'art. 611 C.P.P. (Cfr. Cass. Sez. U. 17.04.1994 Scopel). Per quanto concerne il motivo di ricorso, la Corte ritiene fondata la censura, stante che il Pretore, come esattamente rileva il ricorrente, ha determinato la pena in modo erroneo.
Infatti, dopo averla calcolata in relazione al contenuto complessivo della contestazione, doveva ridurla in forza dell'art. 62 bis C.P. e solo successivamente avrebbe potuto procedere al suo aumento ai sensi dell'art. 81 cpv C.P., applicando, infine, la diminuente del rito. (Cfr. Cass. Sez. U.
1.10.1991 Biz) Conseguentemente, poiché la pena comminata all'imputato è illegale, la sentenza va annullata senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti al Pretore di Perugia per l'ulteriore corso di giustizia.
P.T.M.
Annulla senza rinvio la impugnata sentenza e dispone la trasmissione degli atti al Pretore di Perugia per l'ulteriore corso di giustizia
Così deciso in Roma, il 8 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 1998