Sentenza 13 gennaio 2011
Massime • 1
È inammissibile la correzione, ex art. 130 cod. proc. pen., degli errori omissivi (nella specie: mancata indicazione, nel dispositivo della sentenza di condanna, della condanna del responsabile civile), nel caso in cui dalla motivazione del provvedimento errato non risulti l'estrinsecazione di un procedimento volitivo del giudice sul punto. (Nel caso di specie, la posizione del responsabile civile non risultava valutata in sentenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/01/2011, n. 16737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16737 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G Presidente del 13/01/2011
Dott. ROMIS NZ Consigliere SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio Consigliere N. 25
Dott. IZZO Fausto rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. VITELLI CASELLA Luca Consigliere N. 41700/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO IG, Legale rappresentante della Azienda Ospedaliera Universitaria Secondo Policlinico di Napoli - Responsabile Civile - avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 26/1/2009 (n. 9544/07);
nel procedimento a carico degli imputati:
1) NU UE, n. a Napoli il 8/3/1944;
2) MP RA, n. a Napoli il 7/11/1971;
3) LL RE, n. a Portici il 1/9/1962;
4) AP NZ, n. a Napoli il 24/4/1954;
Nonché parti civili:
D'IO ME, IN CO e IN FR;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Fausto Izzo;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Antonio Gialanella, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 5/12/2008 (dep. il 19/12/2008) il Tribunale di Napoli condannava, per il delitto loro ascritto, NU UE, MP RA, LL RE e AP NZ, medici in servizio presso Azienda Ospedaliera Universitaria Secondo Policlinico di Napoli alle sanzioni penali ed al risarcimento del danno in favore delle costituite parti, liquidando una provvisionale immediatamente esecutiva.
Con ordinanza del 26/1/2009 il medesimo giudice monocratico, rilevato che per "mera dimenticanza" aveva omesso di estendere la condanna anche al responsabile civile "Azienda Ospedaliera Universitaria Secondo Policlinico di Napoli", disponeva la correzione dell'errore materiale del dispositivo della sentenza, aggiungendo alla pronuncia di condanna civile, come obbligato in solido, anche il predetto responsabile civile.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso il responsabile civile lamentando la violazione di legge, non ricorrendo nel caso di specie una ipotesi di correzione di errore materiale ed essendo peraltro deputato alla correzione il giudice dell'impugnazione e non quello dell'emessa sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Come è noto l'errore materiale, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., perché sia suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 130 c.p.p., non dev'essere partecipe del processo volitivo del giudice, ma deve semplicemente consistere in una mancanza di corrispondenza tra il contenuto effettivo di una decisione e la sua formale estrinsecazione. Pertanto, non può farsi luogo alla procedura di correzione ove nessuna disarmonia emerga tra il contenuto decisorio del provvedimento e la sua formale manifestazione (Cass. Sez. 5, sentenza n. 3658 del 04/07/1994 Cc. (dep. 01/09/1994), Greco, Rv. 199841).
Inoltre, perché possa procedersi alla correzione dell'errore, è necessario che esso non comporti una modificazione essenziale dell'atto, quest'ultima riferita al cambiamento del contenuto sostanziale del provvedimento, tale da implicare una diversa valutazione del giudice.
Orbene nel caso di specie, viene lamentato un errore di natura omissiva e cioè la mancata indicazione, nel dispositivo della sentenza, della condanna del Responsabile civile.
Senonché, nella motivazione della sentenza, non vi è alcun cenno grafico a tale parte, la cui posizione non è stata assolutamente valutata.
Pertanto, in assenza della estrinsecazione di un procedimento volitivo del giudice sul punto, non può farsi ricorso alla procedura di cui all'art. 130 c.p.p., in quanto nel caso che ci occupa non si è trattato di armonizzare la valutazione del giudice alla sua esteriorizzazione, ma di recuperare l'omissione del percorso decisionale ex post, con conseguente inammissibile mutamento del contenuto sostanziale dell'atto.
La valutata inammissibilità del ricorso alla procedura della correzione dell'errore materiale, assorbe il formulato motivo di censura relativo alla competenza funzionale.
Per quanto detto, si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2011