CASS
Sentenza 3 giugno 2026
Sentenza 3 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2026, n. 20379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20379 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso la sentenza del 10/06/2025 della Corte d'appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato Paolo Valenzano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 giugno 2025 Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Milano in data 12 dicembre 2023,con la quale XXXXXXXXXXXXXX, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 14.000 € di multa, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in quanto ritenuto responsabile del delitto (art. 600 -ter cod. pen.) di produzione di materiale pornografico realizzato utilizzando la minore XXXXXXXXXXXXXXXXX, all’epoca infradiciottenne.
2.XXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia avv. Paolo Valenzano, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a cinque motivi di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Col primo, articolato, motivo denuncia, la violazione dell'art. 600 -ter cod. pen., per essere stato erroneamente interpretato il concetto normativo di utilizzazione della minore Penale Sent. Sez. 3 Num. 20379 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 18/02/2026 persona offesa, e il correlato vizio di motivazione, illogica e in aperta contraddizione rispetto al contenuto della ordinanza di archiviazione per il delitto di violenza sessuale di cui all'imputazione originaria. Si deduce, sotto il primo profilo, che l'insegnamento del giudice di legittimità (Sezioni Unite n. 4616 del 28 ottobre 2021), da una parte, stabilisce che è configurabile l'utilizzazione del minore solo quando, a seguito di un accertamento complessivo che va dal contesto socio familiare al livello di maturità della persona offesa, siano ravvisabili, in concreto, forme di coercizione o anche solo di condizionamento, e che, dall'altra, la produzione del materiale pornografico è lecita ove non risulti l'utilizzazione e si tratti di un soggetto che, raggiunta l'età per manifestarlo, abbia prestato un valido consenso;
laddove la documentazione acquisita al giudizio abbreviato, in specie le risposte della giovane persona offesa rese nell'incidente probatorio del 18 dicembre 2019, escludono qualsiasi forma di utilizzazione, in quanto l'iniziativa nella produzione del materiale fotografico, così come nella trasformazione della relazione da platonica a sessuale, era stata presa e voluta dalla minore;
mentre dall'ordinanza di archiviazione disposta dal Gip in relazione al delitto di violenza sessuale (del 16 agosto 2023) emerge che la minore possedeva adeguate competenze testimoniali, buona dotazione cognitiva, era in grado di effettuare un corretto esame della realtà e non aveva nessuna tendenza a imitare o aderire alle richieste di altre persone. La motivazione del provvedimento impugnato, risulta altresì doppiamente viziata sotto un profilo logico: sia in quanto, nel negare validità al consenso della XXXXXXXXXX si pone in contraddizione con l'archiviazione per il delitto di violenza sessuale, disposta in quanto l'accusa era sprovvista di una ragionevole previsione di condanna, dunque fondata su una valutazione implicita della validità del consenso prestato dalla minore per i rapporti sessuali;
sia con riguardo all'accertamento del condizionamento (alternativa, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, alla vera e propria coercizione) della minore, quale presupposto fondante l'utilizzazione penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 600 -ter, comma 1, n. 1), cod. pen., in quanto basato su elementi generici, in violazione dei principi stabiliti dalle citate Sez. U del 2021, e comunque sul presunto affidamento qualificato della minore al XXXXXXXX da parte della madre, esplicitamente escluso dall'ordinanza di archiviazione e comunque contraddetto in atti, emergendo fra il ricorrente e la persona offesa un rapporto sentimentale autentico, senza necessità di estorcere alcunché. 2.2. Col secondo motivo, strettamente correlato al primo, denuncia ulteriore violazione dell'art. 600 -ter cod. pen., quale interpretato dalle Sez. U n. 4616 del 28 ottobre 2021, [...], nel caso in esame, dell'ipotesi della pornografia domestica, penalmente irrilevante in presenza di un valido consenso, erroneamente scartato. Richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, già esposto sopra, osserva la difesa che nel caso di specie, come si apprezza in primo luogo dalle risposte puntuali e 2 consapevoli fornite dalla minore nel corso dell'incidente probatorio, ricorrono tutti i presupposti richiesti in quanto XXXXXXXXXXXXXXXXaveva l'età del consenso sessuale, il materiale era stato prodotto di sua iniziativa ed era rimasto nella sfera strettamente privata, dato, quest'ultimo, ricavabile dalla relazione informatica del 23 luglio 2019 che escludeva tracce di condivisione;
né era altrimenti emersa alcuna forma di offensività per la sua integrità psicofisica, atteso che si era trattato di una autentica relazione sentimentale, protrattasi tra il 2017 e il 2019, dato quest'ultimo riscontrato dalle lettere che i due innamorati si erano scambiati. 2.3. Col terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica, in ordine al ritenuto rapporto di affidamento e alla valutazione delle modalità di convincimento della minore persona offesa. Sotto il primo profilo evidenzia il ricorrente che l'aiuto nello studio prestato dal XXXXXXXX alla persona offesa era assolutamente occasionale, limitato alla storia e geografia e comunque la stessa minore ne aveva evidenziato la marginalità rispetto ai plurimi momenti di frequentazione. Risulta poi parimenti censurabile, in quanto illogica, la ritenuta prova del convincimento, basata su frasi banali, prive di richiami sessuali o contenuti manipolatori, del ricorrente, tratte dalle lettere inviate alla minore (“piccolina, mi manchi troppissimo”) e soprattutto, da qui, l’illogicità, bidirezionali, in quanto alle stesse ne corrispondevano altrettante, del medesimo tenore, scritte dalla ragazzina;
per di più, anche la collocazione temporale di siffatti bigliettini, la cui unica data certa risale, in realtà, al dicembre 2016, non appare coerente con l'epoca dei fatti per cui si procede. Ulteriore frizione coi criteri di logicità della motivazione emerge con riferimento alla valutazione del consenso della minore;
posto che, anche dalla Corte di merito, ne è stata riconosciuta la piena capacità a testimoniare, appare contraddittorio privare di significato la sua dichiarazione di non essere stata obbligata a fare alcunché dall'imputato, tanto più che la giovane aveva chiaramente dimostrato, ad esempio trasferendosi dal padre contro il volere della madre, capacità di opposizione e una personalità tutt'altro che remissiva. 2.4. Col quarto motivo denuncia la carenza e insufficienza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto. Si censura il provvedimento impugnato per non avere motivato in ordine alla volontà di impiegare la minore per la produzione di materiale pornografico, atteso che lo stesso era destinato esclusivamente all'uso privato nell'ambito di una relazione sentimentale stabile e duratura. 2.5. Col quinto motivo si denuncia la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione, in ordine alla denegata applicazione delle attenuanti generiche 3 nella massima estensione, nonostante la sussistenza di plurimi elementi favorevoli e la contenuta gravità del fatto, con conseguente violazione del principio di proporzionalità della pena. Si lamenta in particolare che, nonostante al fine di cui all'articolo 62 -bis cod. pen. il giudice sia chiamato a valutare la globalità della condotta e la personalità dell'imputato, non sono stati minimamente valorizzati dalla Corte i plurimi elementi favorevoli, costituiti dall’incensuratezza dell'imputato, dal ridotto numero di immagini rinvenute, dalla permanenza del materiale nella sfera strettamente privata, dalla natura della relazione e del contesto affettivo in cui sono avvenuti i fatti, dal comportamento processuale dell'imputato, dall'assenza di precedenti penali specifici e dalla stessa personalità dell'imputato, del tutto estraneo a qualsivoglia tendenza predatoria nei confronti dei minori, a differenza di casi simili noti alle cronache. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo, articolato, motivo col quale si lamenta l'erronea valutazione della testimonianza della persona offesa, resa nell'incidente probatorio del 18 dicembre 2019, in ordine alla validità del consenso prestato alla produzione del materiale pornografico e la contraddittorietà dell'apparato motivazionale rispetto alla disposta archiviazione per il delitto di violenza sessuale ai danni della medesima, è inammissibile per aspecificità intrinseca.
1.1. Difatti, anche accantonata la questione della rilevanza della ipotizzata contraddizione fra la sentenza resa dalla Corte d'appello e un atto del procedimento e dei noti limiti alla cognizione della Corte di Cassazione, cui è precluso ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 - 01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 - 01; Sez. 6,n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01), entrambi i profili dedotti fanno riferimento al contenuto di atti, il decreto di archiviazione e il verbale dell'incidente probatorio, quest'ultimo in alcuni brevi passaggi frammentariamente trascritto, che non risultano puntualmente allegati o riprodotti nel ricorso e dei quali nemmeno è stato chiesto alla cancelleria, ai sensi dell'articolo 165 disp. att. cod. proc. pen., l’inserimento nel fascicolo.
1.2. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, [...], Rv. 280419 - 01) e grava, comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01). 4 2. Il secondo e il terzo motivo, da trattare unitariamente, in quanto entrambi investono la questione delle modalità di induzione e dell'esistenza o meno o meno di un valido consenso, sono, nei limiti dell'esposizione che segue, fondati.
2.1. Va, in primo luogo, ribadito, con riguardo al perimetro della contestata produzione di materiale pornografico, di cui all’art. 600 -ter, comma 1, n. 1), cod. pen., quanto già affermato da Sez. U, n. 51815 del 2018, e successivamente fatto proprio da Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, [...], che "il discrimine fra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante ...non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell'utilizzazione". È quindi possibile affermare che, dalla sfera applicativa della previsione del primo comma dell'art. 600 -ter, cod. pen. fuoriesce soltanto la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso da colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo (Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, [...], Rv. 282718 - 04); laddove il termine "utilizzazione" sta ad indicare la condotta di chi manovra, adopera, strumentalizza o sfrutta il minore servendosi dello stesso e facendone uso nel proprio interesse, piegandolo ai propri fini come se fosse uno strumento, mentre, con riferimento al secondo aspetto, sono richiesti al giudice un attento e rigoroso accertamento del contesto in cui è stato espresso il consenso del minore ed una verifica specifica per escludere che lo stesso sia stato inficiato da condizionamenti.
2.2. L'art. 609 -quater cod. pen., secondo quanto rilevato dalle Sez. U n. 4616 del 2021, già consente di evidenziare, nella affine materia degli atti sessuali con minorenne, una serie di contesti nei quali la volontà del minore deve ritenersi certamente coartata e, pertanto, nel caso in cui ricorrano le condizioni di approfittamento, di abuso di poteri o di fiducia al momento della richiesta formulata al minore di riprendere o registrare immagini della sua sfera sessuale, si versa certamente in ipotesi di "utilizzazione" del medesimo;
il contesto normativo del Capo III, Titolo XII impone poi di aggiungere alla elencazione dei casi nei quali la volontà del minore non può essere ritenuta scevra da condizionamenti, anche quello, peraltro estraneo al contesto in disanima quale esposto nella sentenza impugnata, della dazione o della promessa di denaro in cambio dell'attività di ripresa o di registrazione delle immagini e l'approfittamento delle condizioni di natura economica del minore. Anche le condotte squisitamente induttive, che si differenziano dalla mera istigazione in quanto la determinazione del minore dipende esclusivamente dalla condotta dell'agente, rilevano per la nozione di "utilizzazione", che a sua volta non può prescindere dalla valutazione della maturità del minore fondata su una specifica analisi dei fattori di condizionamento della sua volontà nell'assentire alle richieste dell'adulto. Premesso che non è possibile pervenire ad una assimilazione del minore infraquattordicenne a quello infradiciottenne, è indubbio che, anche per quest'ultimo, è elevato il rischio di condizionamento per il grado di maturità necessariamente limitato in quella fase dello sviluppo psico-fisico, per cui l'accertamento sulla "utilizzazione" deve essere particolarmente rigoroso. 5 2.3. Tale verifica è indispensabile sia in presenza di una relazione tra minori, che, come nel caso in esame, tra adulto e minore. Gli insegnamenti esposti impongono in specie di verificare che l'adulto non abbia vinto le resistenze del minore inducendolo a superare le proprie riluttanze tramite tecniche di manipolazione psicologica e di “seduzione affettiva”, sfruttando la superiorità in termini di età, esperienza, posizione sociale o la condizione di inferiorità del minore. Quest'ultimo infatti, nell'ambito della relazione, è suscettibile di essere esposto a varie forme di condizionamento che includono il "ricatto affettivo", potendo l'adulto fare leva sulla paura dell'abbandono, sul "senso del dovere", sulla colpevolizzazione del rifiuto o su paragoni impropri, per raggiungere il proprio obiettivo. È inoltre importante verificare che il minore non sia rimasto vittima, nell'assentire alle richieste dell'adulto, di minacce velate o di altre pressioni subdole o insidiose. È poi necessario assicurare che il consenso del minore, ove sussista, sia stato effettivamente consapevole e libero, scevro, cioè, da influenze da parte dell'adulto derivanti da abuso o approfittamento delle condizioni del minore stesso (si veda anche Sez. 3, n. 39124 del 20/02/2024, Rv. 286925 - 01, per l’ipotesi di consenso carpito mediante l'inganno della sostituzione di persona). Deve considerarsi infine che il consenso del minore all'atto sessuale non include di per sé anche quello alla registrazione dell'attività o alle riprese di carattere intimo di natura pornografica;
che detto consenso, ove sussista, deve avere riguardo alla successiva conservazione delle immagini da parte di chi le ha realizzate nell'ambito della relazione o del rapporto.
2.4. Nel caso in esame, pur considerato che la contestazione non contempla esplicitamente alcuna forma costrittiva, per cui tutte le argomentazioni difensive attinenti questo aspetto sono prive di concreto rilievo, in quanto il fatto, quale ritenuto nei due gradi di merito, ha riguardo ad una condotta di induzione, la prova dell'attività induttiva si fonda tuttavia su una motivazione scarna e intrinsecamente contraddittoria. Va preliminarmente evidenziato che, nonostante l'originaria contestazione avesse un perimetro temporale più ampio, i fotogrammi concretamente rinvenuti nel dispositivo IPhone- X utilizzato dall'imputato sono costituiti da una serie di immagini datate 18 aprile 2019 e da alcune fotografie, della minore e dell'imputato nudi su un letto, e ulteriori brevi video (XXXXXX -1, XXXXXX -2 e XXXXXX -3, peraltro nemmeno di veri e propri nudi, dato che la giovane donna, secondo quanto riportato, indossava le mutande) del 19 aprile 2019, da uno screenshot, salvato il 25 settembre 2018. Il fatto quale ritenuto dalla Corte territoriale si colloca quindi nell'aprile del 2019, oltre al suddetto screenshot del settembre 2018, quest'ultimo, secondo quanto parimenti affermato dai giudici di merito, peraltro ritraente una ragazza neppure individuata con certezza nell'odierna persona offesa (si veda a pag. 2 della sentenza impugnata). Ebbene, al di là della generica valorizzazione, come si è detto, non necessariamente 6 indicativa di un'attività induttiva, della differenza d'età nell'ambito di un rapporto con la minore che si protraeva da anni, la prova della induzione, presupposto, per quanto si è detto, della utilizzazione penalmente rilevante, si incentra su alcuni scambi epistolari intervenuti fra il ricorrente e la persona offesa, non esattamente collocati nel tempo e, comunque, secondo quanto affermato dai giudici di merito, intervenuti in un contesto spazio temporale diverso da quello dei fatti in contestazione. Gli stralci delle lettere quali riportati nella sentenza impugnata non recano, come rimarcato dal ricorrente, che assume si collochino intorno al 2016, una datazione precisa, tuttavia, avuto riguardo al complessivo sviluppo della vicenda, lo scambio epistolare risulta dichiaratamente collocato a partire dal momento in cui la madre della ragazzina, accortasi del legame della minore con l'imputato, l'aveva privata del telefono cellulare (all'incirca sino al compimento del quattordicesimo anno di età, secondo quanto risulta riportato, in nota, a pag. 5) facendo sorgere così la necessità dello scambio dei predetti bigliettini, reso possibile dal fatto che l'imputato e la madre della minore, alla quale era all'epoca affidata, vivessero nello stesso stabile condominiale, nel cui sottoscala venivano occultate le suddette missive (si veda a pag. 5). Di converso le foto e i brevi video in contestazione, oltre a recare una precisa datazione, riguardano un diverso periodo in cui certamente i due non vivevano più nello stesso palazzo, come risulta dalle sentenze, la minore essendosi trasferita a vivere a casa del padre e anche l'imputato avendo cambiato residenza;
oltretutto la giovane persona offesa, al momento, aveva certamente la disponibilità di un proprio apparecchio cellulare, sul quale, tra l'altro, sono state anche ritrovate alcune delle immagini del 19 aprile 2019, per cui è di tutta evidenza che la corrispondenza epistolare, a prescindere dalla valutazione del suo contenuto, presenta una significativa anacronia, in alcun modo considerata e ponderata nel ragionamento della Corte di merito, rispetto al fatto che attraverso la stessa si intende provare;
dunque mal si presta, di per sé sola, non essendo stati individuati, negli stessi device analizzati, coevi messaggi, chat o conversazioni attuali dai quali trarre il medesimo convincimento, a comprovare la componente induttiva della condotta in contestazione.
2.5. Deve dunque precisarsi - quale principio di diritto cui la Corte di appello dovrà attenersi nel giudizio di rinvio - che la configurabilità della condotta di utilizzazione, rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 600 -ter cod. pen., presuppone un'approfondita valutazione del contesto di riferimento, dell'età, della maturità, dell'esperienza e dello stato di dipendenza del minore, da cui la dimostrazione di un significativo differenziale di potere, tale da integrare forme di coercizione o di condizionamento della volontà e, in ultima analisi, di utilizzazione del minore stesso, esclusa l’alternativa prospettazione della cosiddetta "pornografia domestica" (oltre la già citata, Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, [...], si veda da ultimo Sez. 3, n. 32175 del 18/06/2025, Rv. 288613 – 01). 3. La quarta doglianza, con cui si lamentano carenze motivazionali in ordine alla 7 sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, involge una questione non devoluta in grado di appello, come si può apprezzare anche dalla sintesi dei motivi d'appello nei quali la stessa non compare. Il motivo è pertanto certamente inammissibile in quanto presentato fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, [...], Rv. 256631; si vedano, quali ulteriori applicazioni di detto principio, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, [...]; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, [...]; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, [...]), che trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 4 Le predette statuizioni assorbono l'ulteriore doglianza riguardante l'applicazione della riduzione per le riconosciute attenuanti generiche in misura inferiore a quella massima di un terzo. 5. Si deve disporre, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio in ordine ai profili dianzi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato Paolo Valenzano che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 giugno 2025 Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Milano in data 12 dicembre 2023,con la quale XXXXXXXXXXXXXX, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 14.000 € di multa, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in quanto ritenuto responsabile del delitto (art. 600 -ter cod. pen.) di produzione di materiale pornografico realizzato utilizzando la minore XXXXXXXXXXXXXXXXX, all’epoca infradiciottenne.
2.XXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia avv. Paolo Valenzano, ha proposto tempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a cinque motivi di seguito enunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Col primo, articolato, motivo denuncia, la violazione dell'art. 600 -ter cod. pen., per essere stato erroneamente interpretato il concetto normativo di utilizzazione della minore Penale Sent. Sez. 3 Num. 20379 Anno 2026 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: BADAS SILVIA Data Udienza: 18/02/2026 persona offesa, e il correlato vizio di motivazione, illogica e in aperta contraddizione rispetto al contenuto della ordinanza di archiviazione per il delitto di violenza sessuale di cui all'imputazione originaria. Si deduce, sotto il primo profilo, che l'insegnamento del giudice di legittimità (Sezioni Unite n. 4616 del 28 ottobre 2021), da una parte, stabilisce che è configurabile l'utilizzazione del minore solo quando, a seguito di un accertamento complessivo che va dal contesto socio familiare al livello di maturità della persona offesa, siano ravvisabili, in concreto, forme di coercizione o anche solo di condizionamento, e che, dall'altra, la produzione del materiale pornografico è lecita ove non risulti l'utilizzazione e si tratti di un soggetto che, raggiunta l'età per manifestarlo, abbia prestato un valido consenso;
laddove la documentazione acquisita al giudizio abbreviato, in specie le risposte della giovane persona offesa rese nell'incidente probatorio del 18 dicembre 2019, escludono qualsiasi forma di utilizzazione, in quanto l'iniziativa nella produzione del materiale fotografico, così come nella trasformazione della relazione da platonica a sessuale, era stata presa e voluta dalla minore;
mentre dall'ordinanza di archiviazione disposta dal Gip in relazione al delitto di violenza sessuale (del 16 agosto 2023) emerge che la minore possedeva adeguate competenze testimoniali, buona dotazione cognitiva, era in grado di effettuare un corretto esame della realtà e non aveva nessuna tendenza a imitare o aderire alle richieste di altre persone. La motivazione del provvedimento impugnato, risulta altresì doppiamente viziata sotto un profilo logico: sia in quanto, nel negare validità al consenso della XXXXXXXXXX si pone in contraddizione con l'archiviazione per il delitto di violenza sessuale, disposta in quanto l'accusa era sprovvista di una ragionevole previsione di condanna, dunque fondata su una valutazione implicita della validità del consenso prestato dalla minore per i rapporti sessuali;
sia con riguardo all'accertamento del condizionamento (alternativa, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite, alla vera e propria coercizione) della minore, quale presupposto fondante l'utilizzazione penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 600 -ter, comma 1, n. 1), cod. pen., in quanto basato su elementi generici, in violazione dei principi stabiliti dalle citate Sez. U del 2021, e comunque sul presunto affidamento qualificato della minore al XXXXXXXX da parte della madre, esplicitamente escluso dall'ordinanza di archiviazione e comunque contraddetto in atti, emergendo fra il ricorrente e la persona offesa un rapporto sentimentale autentico, senza necessità di estorcere alcunché. 2.2. Col secondo motivo, strettamente correlato al primo, denuncia ulteriore violazione dell'art. 600 -ter cod. pen., quale interpretato dalle Sez. U n. 4616 del 28 ottobre 2021, [...], nel caso in esame, dell'ipotesi della pornografia domestica, penalmente irrilevante in presenza di un valido consenso, erroneamente scartato. Richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, già esposto sopra, osserva la difesa che nel caso di specie, come si apprezza in primo luogo dalle risposte puntuali e 2 consapevoli fornite dalla minore nel corso dell'incidente probatorio, ricorrono tutti i presupposti richiesti in quanto XXXXXXXXXXXXXXXXaveva l'età del consenso sessuale, il materiale era stato prodotto di sua iniziativa ed era rimasto nella sfera strettamente privata, dato, quest'ultimo, ricavabile dalla relazione informatica del 23 luglio 2019 che escludeva tracce di condivisione;
né era altrimenti emersa alcuna forma di offensività per la sua integrità psicofisica, atteso che si era trattato di una autentica relazione sentimentale, protrattasi tra il 2017 e il 2019, dato quest'ultimo riscontrato dalle lettere che i due innamorati si erano scambiati. 2.3. Col terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica, in ordine al ritenuto rapporto di affidamento e alla valutazione delle modalità di convincimento della minore persona offesa. Sotto il primo profilo evidenzia il ricorrente che l'aiuto nello studio prestato dal XXXXXXXX alla persona offesa era assolutamente occasionale, limitato alla storia e geografia e comunque la stessa minore ne aveva evidenziato la marginalità rispetto ai plurimi momenti di frequentazione. Risulta poi parimenti censurabile, in quanto illogica, la ritenuta prova del convincimento, basata su frasi banali, prive di richiami sessuali o contenuti manipolatori, del ricorrente, tratte dalle lettere inviate alla minore (“piccolina, mi manchi troppissimo”) e soprattutto, da qui, l’illogicità, bidirezionali, in quanto alle stesse ne corrispondevano altrettante, del medesimo tenore, scritte dalla ragazzina;
per di più, anche la collocazione temporale di siffatti bigliettini, la cui unica data certa risale, in realtà, al dicembre 2016, non appare coerente con l'epoca dei fatti per cui si procede. Ulteriore frizione coi criteri di logicità della motivazione emerge con riferimento alla valutazione del consenso della minore;
posto che, anche dalla Corte di merito, ne è stata riconosciuta la piena capacità a testimoniare, appare contraddittorio privare di significato la sua dichiarazione di non essere stata obbligata a fare alcunché dall'imputato, tanto più che la giovane aveva chiaramente dimostrato, ad esempio trasferendosi dal padre contro il volere della madre, capacità di opposizione e una personalità tutt'altro che remissiva. 2.4. Col quarto motivo denuncia la carenza e insufficienza della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto. Si censura il provvedimento impugnato per non avere motivato in ordine alla volontà di impiegare la minore per la produzione di materiale pornografico, atteso che lo stesso era destinato esclusivamente all'uso privato nell'ambito di una relazione sentimentale stabile e duratura. 2.5. Col quinto motivo si denuncia la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e il correlato vizio di motivazione, in ordine alla denegata applicazione delle attenuanti generiche 3 nella massima estensione, nonostante la sussistenza di plurimi elementi favorevoli e la contenuta gravità del fatto, con conseguente violazione del principio di proporzionalità della pena. Si lamenta in particolare che, nonostante al fine di cui all'articolo 62 -bis cod. pen. il giudice sia chiamato a valutare la globalità della condotta e la personalità dell'imputato, non sono stati minimamente valorizzati dalla Corte i plurimi elementi favorevoli, costituiti dall’incensuratezza dell'imputato, dal ridotto numero di immagini rinvenute, dalla permanenza del materiale nella sfera strettamente privata, dalla natura della relazione e del contesto affettivo in cui sono avvenuti i fatti, dal comportamento processuale dell'imputato, dall'assenza di precedenti penali specifici e dalla stessa personalità dell'imputato, del tutto estraneo a qualsivoglia tendenza predatoria nei confronti dei minori, a differenza di casi simili noti alle cronache. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo, articolato, motivo col quale si lamenta l'erronea valutazione della testimonianza della persona offesa, resa nell'incidente probatorio del 18 dicembre 2019, in ordine alla validità del consenso prestato alla produzione del materiale pornografico e la contraddittorietà dell'apparato motivazionale rispetto alla disposta archiviazione per il delitto di violenza sessuale ai danni della medesima, è inammissibile per aspecificità intrinseca.
1.1. Difatti, anche accantonata la questione della rilevanza della ipotizzata contraddizione fra la sentenza resa dalla Corte d'appello e un atto del procedimento e dei noti limiti alla cognizione della Corte di Cassazione, cui è precluso ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 - 01; Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 - 01; Sez. 6,n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01), entrambi i profili dedotti fanno riferimento al contenuto di atti, il decreto di archiviazione e il verbale dell'incidente probatorio, quest'ultimo in alcuni brevi passaggi frammentariamente trascritto, che non risultano puntualmente allegati o riprodotti nel ricorso e dei quali nemmeno è stato chiesto alla cancelleria, ai sensi dell'articolo 165 disp. att. cod. proc. pen., l’inserimento nel fascicolo.
1.2. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, [...], Rv. 280419 - 01) e grava, comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01). 4 2. Il secondo e il terzo motivo, da trattare unitariamente, in quanto entrambi investono la questione delle modalità di induzione e dell'esistenza o meno o meno di un valido consenso, sono, nei limiti dell'esposizione che segue, fondati.
2.1. Va, in primo luogo, ribadito, con riguardo al perimetro della contestata produzione di materiale pornografico, di cui all’art. 600 -ter, comma 1, n. 1), cod. pen., quanto già affermato da Sez. U, n. 51815 del 2018, e successivamente fatto proprio da Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, [...], che "il discrimine fra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante ...non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell'utilizzazione". È quindi possibile affermare che, dalla sfera applicativa della previsione del primo comma dell'art. 600 -ter, cod. pen. fuoriesce soltanto la produzione di materiale pornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso da colui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo (Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, [...], Rv. 282718 - 04); laddove il termine "utilizzazione" sta ad indicare la condotta di chi manovra, adopera, strumentalizza o sfrutta il minore servendosi dello stesso e facendone uso nel proprio interesse, piegandolo ai propri fini come se fosse uno strumento, mentre, con riferimento al secondo aspetto, sono richiesti al giudice un attento e rigoroso accertamento del contesto in cui è stato espresso il consenso del minore ed una verifica specifica per escludere che lo stesso sia stato inficiato da condizionamenti.
2.2. L'art. 609 -quater cod. pen., secondo quanto rilevato dalle Sez. U n. 4616 del 2021, già consente di evidenziare, nella affine materia degli atti sessuali con minorenne, una serie di contesti nei quali la volontà del minore deve ritenersi certamente coartata e, pertanto, nel caso in cui ricorrano le condizioni di approfittamento, di abuso di poteri o di fiducia al momento della richiesta formulata al minore di riprendere o registrare immagini della sua sfera sessuale, si versa certamente in ipotesi di "utilizzazione" del medesimo;
il contesto normativo del Capo III, Titolo XII impone poi di aggiungere alla elencazione dei casi nei quali la volontà del minore non può essere ritenuta scevra da condizionamenti, anche quello, peraltro estraneo al contesto in disanima quale esposto nella sentenza impugnata, della dazione o della promessa di denaro in cambio dell'attività di ripresa o di registrazione delle immagini e l'approfittamento delle condizioni di natura economica del minore. Anche le condotte squisitamente induttive, che si differenziano dalla mera istigazione in quanto la determinazione del minore dipende esclusivamente dalla condotta dell'agente, rilevano per la nozione di "utilizzazione", che a sua volta non può prescindere dalla valutazione della maturità del minore fondata su una specifica analisi dei fattori di condizionamento della sua volontà nell'assentire alle richieste dell'adulto. Premesso che non è possibile pervenire ad una assimilazione del minore infraquattordicenne a quello infradiciottenne, è indubbio che, anche per quest'ultimo, è elevato il rischio di condizionamento per il grado di maturità necessariamente limitato in quella fase dello sviluppo psico-fisico, per cui l'accertamento sulla "utilizzazione" deve essere particolarmente rigoroso. 5 2.3. Tale verifica è indispensabile sia in presenza di una relazione tra minori, che, come nel caso in esame, tra adulto e minore. Gli insegnamenti esposti impongono in specie di verificare che l'adulto non abbia vinto le resistenze del minore inducendolo a superare le proprie riluttanze tramite tecniche di manipolazione psicologica e di “seduzione affettiva”, sfruttando la superiorità in termini di età, esperienza, posizione sociale o la condizione di inferiorità del minore. Quest'ultimo infatti, nell'ambito della relazione, è suscettibile di essere esposto a varie forme di condizionamento che includono il "ricatto affettivo", potendo l'adulto fare leva sulla paura dell'abbandono, sul "senso del dovere", sulla colpevolizzazione del rifiuto o su paragoni impropri, per raggiungere il proprio obiettivo. È inoltre importante verificare che il minore non sia rimasto vittima, nell'assentire alle richieste dell'adulto, di minacce velate o di altre pressioni subdole o insidiose. È poi necessario assicurare che il consenso del minore, ove sussista, sia stato effettivamente consapevole e libero, scevro, cioè, da influenze da parte dell'adulto derivanti da abuso o approfittamento delle condizioni del minore stesso (si veda anche Sez. 3, n. 39124 del 20/02/2024, Rv. 286925 - 01, per l’ipotesi di consenso carpito mediante l'inganno della sostituzione di persona). Deve considerarsi infine che il consenso del minore all'atto sessuale non include di per sé anche quello alla registrazione dell'attività o alle riprese di carattere intimo di natura pornografica;
che detto consenso, ove sussista, deve avere riguardo alla successiva conservazione delle immagini da parte di chi le ha realizzate nell'ambito della relazione o del rapporto.
2.4. Nel caso in esame, pur considerato che la contestazione non contempla esplicitamente alcuna forma costrittiva, per cui tutte le argomentazioni difensive attinenti questo aspetto sono prive di concreto rilievo, in quanto il fatto, quale ritenuto nei due gradi di merito, ha riguardo ad una condotta di induzione, la prova dell'attività induttiva si fonda tuttavia su una motivazione scarna e intrinsecamente contraddittoria. Va preliminarmente evidenziato che, nonostante l'originaria contestazione avesse un perimetro temporale più ampio, i fotogrammi concretamente rinvenuti nel dispositivo IPhone- X utilizzato dall'imputato sono costituiti da una serie di immagini datate 18 aprile 2019 e da alcune fotografie, della minore e dell'imputato nudi su un letto, e ulteriori brevi video (XXXXXX -1, XXXXXX -2 e XXXXXX -3, peraltro nemmeno di veri e propri nudi, dato che la giovane donna, secondo quanto riportato, indossava le mutande) del 19 aprile 2019, da uno screenshot, salvato il 25 settembre 2018. Il fatto quale ritenuto dalla Corte territoriale si colloca quindi nell'aprile del 2019, oltre al suddetto screenshot del settembre 2018, quest'ultimo, secondo quanto parimenti affermato dai giudici di merito, peraltro ritraente una ragazza neppure individuata con certezza nell'odierna persona offesa (si veda a pag. 2 della sentenza impugnata). Ebbene, al di là della generica valorizzazione, come si è detto, non necessariamente 6 indicativa di un'attività induttiva, della differenza d'età nell'ambito di un rapporto con la minore che si protraeva da anni, la prova della induzione, presupposto, per quanto si è detto, della utilizzazione penalmente rilevante, si incentra su alcuni scambi epistolari intervenuti fra il ricorrente e la persona offesa, non esattamente collocati nel tempo e, comunque, secondo quanto affermato dai giudici di merito, intervenuti in un contesto spazio temporale diverso da quello dei fatti in contestazione. Gli stralci delle lettere quali riportati nella sentenza impugnata non recano, come rimarcato dal ricorrente, che assume si collochino intorno al 2016, una datazione precisa, tuttavia, avuto riguardo al complessivo sviluppo della vicenda, lo scambio epistolare risulta dichiaratamente collocato a partire dal momento in cui la madre della ragazzina, accortasi del legame della minore con l'imputato, l'aveva privata del telefono cellulare (all'incirca sino al compimento del quattordicesimo anno di età, secondo quanto risulta riportato, in nota, a pag. 5) facendo sorgere così la necessità dello scambio dei predetti bigliettini, reso possibile dal fatto che l'imputato e la madre della minore, alla quale era all'epoca affidata, vivessero nello stesso stabile condominiale, nel cui sottoscala venivano occultate le suddette missive (si veda a pag. 5). Di converso le foto e i brevi video in contestazione, oltre a recare una precisa datazione, riguardano un diverso periodo in cui certamente i due non vivevano più nello stesso palazzo, come risulta dalle sentenze, la minore essendosi trasferita a vivere a casa del padre e anche l'imputato avendo cambiato residenza;
oltretutto la giovane persona offesa, al momento, aveva certamente la disponibilità di un proprio apparecchio cellulare, sul quale, tra l'altro, sono state anche ritrovate alcune delle immagini del 19 aprile 2019, per cui è di tutta evidenza che la corrispondenza epistolare, a prescindere dalla valutazione del suo contenuto, presenta una significativa anacronia, in alcun modo considerata e ponderata nel ragionamento della Corte di merito, rispetto al fatto che attraverso la stessa si intende provare;
dunque mal si presta, di per sé sola, non essendo stati individuati, negli stessi device analizzati, coevi messaggi, chat o conversazioni attuali dai quali trarre il medesimo convincimento, a comprovare la componente induttiva della condotta in contestazione.
2.5. Deve dunque precisarsi - quale principio di diritto cui la Corte di appello dovrà attenersi nel giudizio di rinvio - che la configurabilità della condotta di utilizzazione, rilevante ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 600 -ter cod. pen., presuppone un'approfondita valutazione del contesto di riferimento, dell'età, della maturità, dell'esperienza e dello stato di dipendenza del minore, da cui la dimostrazione di un significativo differenziale di potere, tale da integrare forme di coercizione o di condizionamento della volontà e, in ultima analisi, di utilizzazione del minore stesso, esclusa l’alternativa prospettazione della cosiddetta "pornografia domestica" (oltre la già citata, Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, [...], si veda da ultimo Sez. 3, n. 32175 del 18/06/2025, Rv. 288613 – 01). 3. La quarta doglianza, con cui si lamentano carenze motivazionali in ordine alla 7 sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, involge una questione non devoluta in grado di appello, come si può apprezzare anche dalla sintesi dei motivi d'appello nei quali la stessa non compare. Il motivo è pertanto certamente inammissibile in quanto presentato fuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, [...], Rv. 256631; si vedano, quali ulteriori applicazioni di detto principio, Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, [...]; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, [...]; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, [...]), che trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 4 Le predette statuizioni assorbono l'ulteriore doglianza riguardante l'applicazione della riduzione per le riconosciute attenuanti generiche in misura inferiore a quella massima di un terzo. 5. Si deve disporre, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio in ordine ai profili dianzi indicati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Così è deciso, 18/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 8