CASS
Sentenza 9 agosto 2023
Sentenza 9 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/08/2023, n. 34781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34781 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LL MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 17 giugno 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 17 giugno 2022 che aveva condannato CC MA alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di assegni bancari. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore avv.to Francesco Foti, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. ovvero dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 4 cod.pen. posto che, parte degli assegni consegnati in pagamento, erano stati risarciti ed altri erano di importo esiguo così che sussisteva l'ipotesi della lieve entità della condDtta;
- nullità della sentenza per errata indicazione della data di emissione riportata nel provvedimento individuata in quella del 17 febbraio 2023 benché la discussione si fosse svolta il successivo 6 marzo 2023; doveva pertanto ritenersi che la motivaztone era stata predisposta già il 17 febbraio Penale Sent. Sez. 2 Num. 34781 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/07/2023 con conseguentelesione del diritto di difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è proposto per motivi reiterativi dr questioni già devolute alla corte di merito ovvero non fondati e deve pertanto essere respinto. Ed invero, quanto al primo motivo, lo stesso ripropone doglianze già adeguatamente confutate dal giudice di appello che ha sottolineato l'impossibilità di riconoscere le invocate attenuanti sia in ragione del numero degli assegni ric:ettati che del loro complessivo importo così correttamente escludendo l'ipotesi della speciale tenuità, elemento costitutivo di entrambe le fattispecie reclamate. E tale valutazione, in quanto collegata a precise circostanze del fatto interpretate senza alcuna illogicità, esclude la sussistenza del lamentato vizio. Il secondo motivo propone una questione di nullità a fronte di una mera irregolarità della sentenza documento;
secondo la costante giurisprudenza della corte di legittimità in tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (Sez. 3, a n. 19156 del 13/12/2017 (dep. 04/05/2018 ) Rv. 273196 - 01). Nel caso in esame, l'applicazione del predetto principio, comporta ritenere l'insussistenza della lamentata nullità posto che, dalla consultazione del verbale in atti, risulta che la pronuncia veniva emessa nella data del 6 marzo 2023 e la motivazione poi depositata in cancelleria il successivo 17 marzo dello stesso corrente anno;
inoltre anche l'intestazione della sentenza di appello riporta correttamente la data del 6 marzo. Ciò comporta l'assenza della denunciata nullità poiché dall'analisi complessivo degli atti e della sentenza può comunque ricavarsi la data di emissione;
quanto alla denunciata violazione del diritto di difesa, la prospettata predisposizione della motivazione anteriormente la decisione è mera illazione sfornita di qualsiasi riscontro. Deve infine disporsi la correzione dell'errore in relazione alla indicata data della sentenza, cui può procedere questa corte di cassazione in applicazione della particolare disciplina dettata dall'art. 130 cod.proc.pen. che prevede proprio la competenza del giudice dell'impugnazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della data della sentenza impugnata, sostituendo la data della deliberazione indicata 17 febbraio 2023, con quella del 6 marzo 2023. Roma, 13 luglio 2023 1,F L CONSIGLIERE , Tittlreu .2_7u,u,,
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 17 giugno 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 17 giugno 2022 che aveva condannato CC MA alle pene di legge in quanto ritenuto responsabile del delitto di ricettazione di assegni bancari. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore avv.to Francesco Foti, lamentando con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. ovvero dell'attenuante speciale di cui all'art. 648 comma 4 cod.pen. posto che, parte degli assegni consegnati in pagamento, erano stati risarciti ed altri erano di importo esiguo così che sussisteva l'ipotesi della lieve entità della condDtta;
- nullità della sentenza per errata indicazione della data di emissione riportata nel provvedimento individuata in quella del 17 febbraio 2023 benché la discussione si fosse svolta il successivo 6 marzo 2023; doveva pertanto ritenersi che la motivaztone era stata predisposta già il 17 febbraio Penale Sent. Sez. 2 Num. 34781 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 13/07/2023 con conseguentelesione del diritto di difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 II ricorso è proposto per motivi reiterativi dr questioni già devolute alla corte di merito ovvero non fondati e deve pertanto essere respinto. Ed invero, quanto al primo motivo, lo stesso ripropone doglianze già adeguatamente confutate dal giudice di appello che ha sottolineato l'impossibilità di riconoscere le invocate attenuanti sia in ragione del numero degli assegni ric:ettati che del loro complessivo importo così correttamente escludendo l'ipotesi della speciale tenuità, elemento costitutivo di entrambe le fattispecie reclamate. E tale valutazione, in quanto collegata a precise circostanze del fatto interpretate senza alcuna illogicità, esclude la sussistenza del lamentato vizio. Il secondo motivo propone una questione di nullità a fronte di una mera irregolarità della sentenza documento;
secondo la costante giurisprudenza della corte di legittimità in tema di nullità della sentenza, la mancanza o l'evidente erroneità della data non è causa di nullità allorché questa si possa ricavare con esattezza dagli atti (Sez. 3, a n. 19156 del 13/12/2017 (dep. 04/05/2018 ) Rv. 273196 - 01). Nel caso in esame, l'applicazione del predetto principio, comporta ritenere l'insussistenza della lamentata nullità posto che, dalla consultazione del verbale in atti, risulta che la pronuncia veniva emessa nella data del 6 marzo 2023 e la motivazione poi depositata in cancelleria il successivo 17 marzo dello stesso corrente anno;
inoltre anche l'intestazione della sentenza di appello riporta correttamente la data del 6 marzo. Ciò comporta l'assenza della denunciata nullità poiché dall'analisi complessivo degli atti e della sentenza può comunque ricavarsi la data di emissione;
quanto alla denunciata violazione del diritto di difesa, la prospettata predisposizione della motivazione anteriormente la decisione è mera illazione sfornita di qualsiasi riscontro. Deve infine disporsi la correzione dell'errore in relazione alla indicata data della sentenza, cui può procedere questa corte di cassazione in applicazione della particolare disciplina dettata dall'art. 130 cod.proc.pen. che prevede proprio la competenza del giudice dell'impugnazione. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo della data della sentenza impugnata, sostituendo la data della deliberazione indicata 17 febbraio 2023, con quella del 6 marzo 2023. Roma, 13 luglio 2023 1,F L CONSIGLIERE , Tittlreu .2_7u,u,,