Sentenza 19 aprile 2007
Massime • 1
La nullità del provvedimento di distruzione del corpo del reato non si comunica agli atti anteriori e, segnatamente, al verbale di sequestro dello stesso corpo del reato, che fa parte del fascicolo del dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/04/2007, n. 23887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23887 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 19/04/2007
Dott. SILVESTRI VA - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 616
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 000442/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR GI, N. IL 27/02/1979(RINUNCIANTE);
2) AR AN, N. IL 10/05/1978(RINUNCIANTE);
3) AR NI, N. IL 25/10/1966;
avverso SENTENZA del 13/06/2006 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CONSOLO Santi, che ha concluso per l'inammissibilità di NN VA e di NN RA;
rigetto del ricorso del NN OM e annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione per i reati ai capi da 1 a 4 della rubrica.
Uditi i difensori Avv.ti GAMBARDELLA e VENETO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 18.12.2004, la Corte di Assise di Catanzaro condannava NN VA, NN RA e NN OM AN ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno, oltre alle pene accessorie, ritenuti responsabili dei delitti di omicidio di RC NI (capo 1), di tentato omicidio di RC OM (capo 2), di detenzione e porto illegale di una pistola cal. 7,65 (capi 3 e 4), di detenzione e porto illegali di 2,9 chilogrammi di esplosivo di tipo gelatina (capi 5 e 6), aggravati dalla premeditazione e dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Con la medesima decisione i tre NN venivano assolti dal delitto di strage, circostanziato dalle stesse aggravanti (capo 7), essendo stata ritenuta l'ipotesi del reato impossibile nella condotta di avere predisposto un ordigno esplosivo composto da 2,9 chilogrammi di gelatina, collegato con un detonatore elettrico ed attivabile a distanza mediante un telecomando.
In data 13.6.2006 la Corte di Assise di Appello di Catanzaro prendeva atto del regime concordato ex art. 599 c.p.p., comma 4, tra il P.G. e NN VA e NN RA, rideterminando la pena in ventisei anni e sei mesi di reclusione per ciascun imputato, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti: assolveva NN OM AN dai delitti di concorso in omicidio, tentato omicidio, porto e detenzione della pistola cal. 7,65 utilizzata dagli altri due imputati per commettere i delitti ai capi 1), 2), 3) e 4), e determinava in tre anni e due mesi di reclusione la pena per i residui reati ai capi 5 e 6 della rubrica.
Nella ricostruzione dei fatti la Corte di secondo grado rilevava che la vicenda criminosa, che si inseriva nella sanguinosa lotta tra cosche rivali della 'ndrangheta, si era verificata nell'imminenza delle festivita' pasquali del 2002 e, precisamente, la sera del 30 marzo, in cui NN RA e VA si erano recati nell'abitazione dei fratelli RC NI e RC OM e avevano consegnato un cesto al cui interno, oltre ad una bottiglia di liquore, a cioccolatini e ad una colomba e ad un uovo di pasqua, era contenuto un pacco con 2,9 chilogrammi di esplosivo collegato ad un congegno elettronico a distanza. Lasciata l'abitazione dei RC e resisi conto che non era possibile attivare l'ordigno esplosivo attraverso il telecomando, RA e VA NN si erano ripresentati in casa dei fratelli RC, contro i quali avevano esploso più colpi di pistola, uccidendo RC NI e ferendo gravemente RC OM.
Quindi, dopo avere disatteso le eccezioni in rito sollevate dai difensori degli imputati e avere rilevato che il cesto pasquale era stato preparato anche da NN OM le cui impronte dattiloscopiche sull'involucro di cellophane dello stesso cesto, la Corte territoriale condivideva l'opinione dei giudici di primo grado che avevano escluso la punibilità degli imputati in ordine al delitto di strage, a norma dell'art. 49 c.p., comma 2, per l'inidoneità dell'azione da loro posta in essere, e prendeva atto della congruità e della legalità della pena concordata tra il P.G., RO VA e NN RA, con rinuncia ad ogni altro motivo. La Corte riteneva, poi, che dovesse pronunciarsi l'assoluzione di NN OM per il concorso nell'omicidio, nel tentato omicidio e nei reati relativi alle armi (capi da 1 a 4), in quanto tali delitti non costituivano conseguenza dell'iniziale condotta dolosa di concorso nella preparazione del cesto con l'ordigno esplosivo, ma erano derivati dall'autonoma iniziativa adottata da NN VA e da NN RA allorché costoro si erano resi conto che il pacco esplosivo non sarebbe esploso. Veniva confermata, invece, la pronuncia di primo grado nei capi riguardanti la responsabilità di NN OM per i delitti contestati ai capi 5) e 6) della rubrica anche in relazione alla detenzione e al porto del detonatore.
Il Procuratore Generale di Catanzaro e i difensori degli imputati proponevano ricorso per cassazione.
Il P.G. denunciava erronea applicazione dell'art. 110 c.p. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente all'assoluzione di NN OM dalle imputazioni ai capi 1, 2, 3 e 4 della rubrica, sull'assunto che, una volta accertata l'intenzione omicida comune anche a NN OM che aveva partecipato alla confezione del pacco contenente l'esplosivo, l'originaria volontà di eliminare i RC, presente al momento della preparazione della bomba, dovesse considerarsi persistente indipendentemente dal mezzo poi effettivamente usato per eseguire l'omicidio. Il P.G. aggiungeva che la decisione impugnata aveva erroneamente escluso gli estremi del concorso morale, per la cui sussistenza era sufficiente la certezza della realizzazione dell'evento voluto ad opera dei concorrenti anche senza la piena esecuzione dei particolari esecutivi, precisando che la Corte di secondo grado aveva immotivatamente trascurato di valutare i risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali dai quali emergeva la totale condivisione e partecipazione di NN OM all'azione criminosa posta in essere dagli altri due imputati.
Nell'interesse di NN RA e di NN VA veniva denunciata la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all'art. 599 c.p.p., comma 4, e al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, sul rilievo che la Corte di secondo grado non aveva tenuto conto del fatto che nell'accordo delle parti era stata esclusa l'applicazione dell'aggravante prevista dalla disposizione da ultimo indicata.
Nel ricorso proposto nell'interesse di NN OM veniva, anzitutto, dedotta la nullità della decisione per mancanza di correlazione tra accusa e sentenza nonché la mancanza di motivazione, sull'assunto che era stata pronunciata condanna per i delitti di cui alla L. n. 497 del 1974, artt. 10 e 12 in relazione al porto di un detonatore che non era stato oggetto di contestazione. Il ricorrente deduceva che era nullo l'atto di distruzione del detonatore, quale corpo del reato, e che doveva conseguentemente considerarsi inutilizzabile la prova desumibile dal verbale di sequestro in cui è dato atto dell'esistenza del detonatore:
lamentava altresì l'erronea applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 7 per il fatto che sussiste incompatibilità ontologica tra l'aggravante del metodo mafioso e i reati di pericolo relativi alle armi.
Venivano depositati atti di rinuncia al ricorso di NN VA e dell'avv. Managò, difensore di quest'ultimo, e di NN RA.
Con memoria difensiva depositata il 12.4.2007, il difensore di NN OM deduceva l'inammissibilità del ricorso del Procuratore Generale e ne contestava tutte le ragioni svolte a sostegno della tesi relativa alla responsabilità dell'imputato per i delitti contestati ai capi da 1 a 4 della rubrica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente deve prendersi atto dell'intervenuta rinuncia al ricorso presentata da NN VA e da NN RA, che avevano impugnato la sentenza di secondo grado dopo avere Concordato la pena a norma dell'art. 599 c.p.p., comma 4; sicché deve pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorso e la condanna in solido dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di cinquecento Euro ciascuno alla cassa delle ammende.
2. - Passando all'esame del ricorso di NN OM, deve precisarsi che la Corte di secondo grado, ritenendo accertata la partecipazione alla preparazione del cesto contenente l'esplosivo, ha limitato l'affermazione di responsabilità dell'imputato ai reati contestati ai capi 5 e 6 (detenzione e porto illegali di esplosivo), pronunciando assoluzione per i delitti di omicidio e di tentato omicidio (capi 1 e 2) nonché di detenzione e di porto dell'arma comune da sparo usata per l'uccisione e per il ferimento dei RC (capi 3 e 4).
Tanto chiarito, le censure in rito contenute nel ricorso di NN OM devono essere disattese perché giuridicamente infondate.
Riprendendo una eccezione già proposta nel giudizio di primo grado e nei motivi di appello, il ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per la mancanza di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza in riferimento alla circostanza che la condanna è stata pronunciata per la detenzione e per il porto di un detonatore, vale a dire per un fatto non indicato nelle imputazioni specificate ai capi 5) e 6) della rubrica.
Il motivo non ha pregio. Deve premettersi che è stato anche prospettato un vizio di mancanza di motivazione che, tuttavia, è del tutto privo di rilievo, per il motivo che, essendo stata dedotta la violazione di una norma processuale stabilita a pena di nullità, questa Corte è chiamata a verificare l'esistenza dell'errar in procedendo con indagine autonoma, involgente anche accertamenti di fatto ed indipendente dalle ragioni che sostengono la decisione adottata dal giudice di merito.
Tanto chiarito, deve porsi in risalto che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che le norme in materia di nuove contestazioni, di modifica dell'imputazione e di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza (artt. 516 e 522 cod. proc. pen.), avendo lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato, vanno interpretate con riferimento alle finalità alle quali sono dirette, cosicché non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui la modificazione dell'imputazione pregiudichi la possibilità di difesa dell'imputato. È stato, quindi, perspicuamente precisato che, poiché la nozione strutturale di "fatto", contenuta nelle disposizioni in questione, va coniugata con quella funzionale, fondata sull'esigenza di reprimere solo le effettive lesioni del diritto di difesa, il principio di necessaria correlazione tra accusa contestata (oggetto di un potere del pubblico ministero) e decisione giurisdizionale (oggetto del potere del giudice) risponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per un fatto, inteso nella sua dimensione storica di condotta, evento e rapporto causale, rispetto al quale non abbia potuto difendersi (Cass., Sez. 4^, 25 ottobre 2005, Canonizzo e altro, rv. 232423; Sez. 2^, 23 novembre 2005, Mignatta, rv. 232774;
Sez. 3^, 2 febbraio 2005, Vignola, rv. 231829). Pertanto, va riconosciuto che la soluzione accolta nella sentenza di primo grado, e confermata nella decisione di appello, rappresenta il corretto risultato di una puntuale applicazione del principio di diritto dianzi indicato, in quanto se è vero che nei capi 5) e 6) è fatta menzione unicamente della detenzione e del porto illegali dei 2,9 chilogrammi di esplosivo del tipo gelatina, è altrettanto vero che nel capo di imputazione immediatamente successivo è specificato che la gelatina era la componente di un ordigno esplosivo collegato con un detonatore elettrico attivabile a distanza mediante un telecomando (cfr. capo 7). E, dunque, l'esplicita indicazione del detonatore quale parte dell'ordigno-bomba rivela l'inconsistenza della doglianza di omessa contestazione, tant'è che per tutto il corso del processo le parti hanno avuto modo di discutere ampiamente del detonatore quale componente strutturale e funzionale dell'ordigno esplosivo, onde la detenzione e il porto dello stesso rappresenta un tema che ha formato oggetto del contraddittorio e sul quale l'imputato è stato posto in condizioni di esercitare il diritto di difesa nel modo più completo e senza limitazioni di sorta. 3. - Mancano di pregio le deduzioni fatte dalla difesa di NN OM per inferire dalla distruzione dell'ordigno-bomba, comprensivo anche del detonatore, l'inutilizzabilità della prova relativa all'esistenza di quest'ultimo oggetto, dato che, ad avviso del ricorrente, l'irripetibilità dell'atto, costituito dalla distruzione del corpo di reato, rende palese l'avvenuta violazione della disposizione di cui all'art. 360 c.p.p. in dipendenza dell'omesso avviso al difensore dell'indagato.
L'inconsistenza della tesi difensiva risulta evidente quando si considera che la prospettata nullità della distruzione del corpo di reato non si comunica agli atti antecedenti che l'hanno preceduta, sicché, dato che il verbale di sequestro del corpo di reato fa parte a pieno titolo del fascicolo per il dibattimento a norma dell'art.431 c.p.p. (Cass., Sez. 1^, 7 luglio 2004, Boccuni ed altro, rv.
229790; Sez. 6^, 29 ottobre 1996, Bontempo, rv. 206509; Sez. 3^, 13 marzo 1996, Girelli, rv. 204954), entrambe le Corti di merito hanno legittimamente valutato i dati fattuali risultanti dal verbale di sequestro del corpo di reato, contenente la descrizione precisa dell'oggetto ("detonatore elettrico di alluminio con reofori giallo- blu"), e hanno affermato la penale responsabilità dell'imputato relativamente alla detenzione e al porto del detonatore, tenendo correttamente conto anche delle dichiarazioni dibattimentali dell'artificiere Giuseppe Tavella, il quale ha riferito di avere personalmente estratto il suddetto detonatore nel corso delle operazioni di disarticolazione dell'ordigno.
4. - Sono infondate le censure mosse dalla difesa di NN OM contro il punto della sentenza relativo all'applicazione dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7 in ordirle alla detenzione e al porto dell'esplosivo.
L'argomento è stato diffusamente esaminato nella sentenza di primo grado, confermata da quella emessa dal giudice di appello, con argomentazioni di rigorosa plausibilità logica e giuridica che resistono ai rilievi critici del ricorrente.
Invero, la Corte di assise ha puntualmente ritenuto che i fatti dedotti nei capi di imputazione debbano essere inseriti nella "guerra di mafia" che, per anni, ha insanguinato il territorio di Lamezia Terme mediante la consumazione di una serie impressionante di omicidi ai danni di persone appartenenti alle cosche in lotta: ond'è che risulta del tutto coerente la conclusione per cui l'inserzione dei reati nel contesto della lotta tra le cosche rende incontestabile la sussistenza dell'ipotesi teleologica della previsione normativa di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. A conferma della correttezza dell'inquadramento nella disposizione anzidetta è stato anche osservato, nella sentenza di primo grado, che ricorre altresì la situazione obiettiva relativa all'utilizzo del metodo mafioso, in quanto gli autori dei reati si sono avvalsi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., per la ragione che gli imputati, nella preparazione e nell'esecuzione dei reati, hanno fatto affidamento sull'omertà e sullo stato di intimidazione e di assoggettamento radicato e diffuso nella popolazione di Lamezia.
Dai precedenti rilievi deve inferirsi che nel caso di specie esattamente sono state disattese le censure del ricorrente ed è stata applicata la circostanza aggravante prevista dal citato art. 7, i cui elementi costitutivi sono stati ritenuti esistenti con motivazione, in fatto e in diritto, immune da errori logici e giuridici.
5. - Resta da esaminare l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale di Catanzaro avverso il capo di sentenza contenente la pronuncia assolutoria nei confronti di NN OM. Nel suo ricorso, il Procuratore Generale di Catanzaro ha contestato la congruenza logica e giuridica della decisione di assoluzione, denunciando l'erronea applicazione dell'art. 110 c.p. e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione, sull'assunto che la Corte di secondo grado aveva illegittimamente riformato la sentenza di primo grado, con cui era stata affermata la responsabilità anche di NN OM per l'uccisione di RC NI e por il tentato omicidio di RC OM, in quanto, una volta riconosciuta l'esistenza della comune intenzione omicida manifestata dai tre NN nella preparazione dell'ordigno, nessuna risultanza processuale autorizzava ad escludere la continuità causale dell'originaria volontà omicida e a sostenere l'insorgenza di un nuovo dolo d'impeto, proprio esclusivamente di NN VA e di NN RA, tanto più che nulla impedisce di ritenere che i tre concorrenti avessero già previsto, al momento della preparazione dell'ordigno, che la mancata esplosione di questo avrebbe richiesto un intervento con le armi per conseguire il medesimo fine dell'uccisione dei RC.
Deve sottolinearsi che la decisione di assoluzione di NN OM dalle imputazioni di omicidio e di tentato omicidio ai danni dei RC, nonché da quelle relative alla detenzione e al porto illegale della pistola usata, si articola nei seguenti passaggi argomentativi: a) l'imputato aveva certamente partecipato alla confezione del cesto e alla preparazione dell'ordigno la cui esplosione avrebbe dovuto cagionare la morte dei RC;
b) l'assoluta inidoneità dell'ordigno a provocare l'esplosione, giustificativa dell'inquadramento nella categoria del reato impossibile, ha interrotto l'iter della concorsuale condotta criminosa unitariamente riferibile ai tre imputati;
c) la responsabilità a titolo di concorso morale postula la prova che il concorrente morale abbia realizzato una condotta di istigazione, di rafforzamento o di agevolazione legata in rapporto di causalità efficiente con le specifiche attività poste in essere dagli altri concorrenti;
d) l'uccisione dei RC non rappresenta conseguenza diretta dell'iniziale condotta concorsuale di NN OM nella preparazione del cesto contenente l'esplosivo, ma costituisce conseguenza di un'autonoma azione posta in essere da NN VA e da NN RA, onde sulla base degli elementi di giudizio disponibili deve ritenersi che la morte dei RC non è dipesa dall'uso di un mezzo diverso, ma da una condotta diversa, alla cui realizzazione NN OM non ha apportato alcun contributo di ordine materiale o psicologico.
Ciò posto, il ricorso del Procuratore Generale deve dichiararsi inammissibile perché ha come indefettibile presupposto l'accertamento di dati fattuali specificamente esclusi dalla Corte di merito, con argomentazioni immuni da vizi logici e giuridici, e perché, nello stesso tempo, è diretto a contestare il ragionamento probatorio sul quale poggia la conclusione accolta nella sentenza impugnata, proponendo una differente interpretazione delle risultanze probatorie. In particolare, considerato che il discorso giustificativo della decisione è stato sviluppato dalla Corte distrettuale secondo linee rispondenti ad una lettura organica e coordinata del compendio degli elementi probatori e attraverso l'applicazione di regole di inferenza improntate ad un ineccepibile rigore logico, deve porsi in risalto che, da un canto, la stessa Corte ha argomentatamente escluso la riferibilità causale e psicologica dei fatti di reato contestati ai capi da 1) a 4) della rubrica alla compartecipazione di NN OM alla preparazione dell'ordigno esplosivo, ritenendo che l'esecuzione degli stessi fatti fosse dovuta ad una decisione autonoma di NN VA e di NN RA, è che, dall'altro, l'assunto del Procuratore Generale ricorrente muove dalla premessa, apoditticamente supposta, che NN OM abbia voluto la differente condotta posta in essere dagli altri due imputati allorché si resero conto del fallimento dell'attentato con l'esplosivo. Ma tale premessa in fatto è stata esplicitamente esclusa dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro con adeguata motivazione, rilevando che non è provato oltre ogni ragionevole dubbio che NN OM abbia preventivamente voluto il diverso sviluppo causale dell'azione criminosa e che la condotta concorsuale realizzata in occasione dell'ordigno esplosivo sia stata estesa, sul piano obiettivo e su quello psicologico, ai fatti autonomamente compiuti da NN VA e da NN RA.
Pertanto, contenendo motivi diversi da quelli consentiti dalla legge processuale, il ricorso del Procuratore Generale di Catanzaro deve dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore Generale, di NN VA e di NN RA e rigetta il ricorso del NN OM. Condanna tutti i predetti in solido - ad eccezione del Procuratore Generale - al pagamento delle spese del procedimento e NN VA e NN RA anche al pagamento della somma di Euro cinquecento ciascuno a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2007