Sentenza 19 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/2001, n. 9831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9831 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2001 |
Testo completo
IO 4 BOR 7 .3 E N 9831 /0 1 E , 1 N 9 PUBBLICA ITALIANA ZIO 9 -1 A 1 TR -1 1 S DI PACEN NOME DEL POP 2 L RU 9 3 T AUCORTE SUPREM SALIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.09685/99 Dott. Pasquale Presidente REALE Cons. Relatore Dott. Giammarco CAPPUCCIO Cron.22434 Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Consigliere PLENTEDA Dott. Donato Ud. 09/04/01 SALME' Dott. Giuseppe Consigliere OGGETTO: giudice di pace- sentenza de quita-vizi processuli ha pronunciato la seguente: SE N TENZA sul ricorso proposto da: Giuseppe EZ, elettivamente domiciliato in Roma, via Tigre n.37, presso l'avv. Francesco Caffarelli, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Olivares giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NA VERDE intimata - avverso la sentenza del giudice di pace di Marigliano n. 78 del 07.12.98/11.02.99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 6/1000 udienza del 09/04/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo con assorbimento degli altri;
Svolgimento del processo Con sentenza 7.12.98/11.02.99 il Giudice di pace di Marigliano condannava Giuseppe LA, in contumacia, a risarcire i danni, nell'ammontare di lire 855.000 in valuta attuale, cagionati a NA RD tamponandone l'auto con la propria moto Vespa, in Napoli il 17.12.97. Ritenuta la ritualità della notifica dell'atto di citazione, avvenuta in data 4 maggio 98 in via Bernardo Tanucci 24 di Napoli, la proponibilità della domanda, perché preceduta dalla richiesta di cui all'art. 22 1.s. 990/69, la sussistenza della titolarità attiva e passiva del rapporto, la responsabilità esclusiva della parte convenuta sulla base delle prove testimoniali esperite, liquidava i danni in via equitativa nella somma indicata. Spese a carico della parte convenuta. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Giuseppe LA avanzando, con atto notificato il 5.5.99, quattro motivi di censura. La parte intimata non si è costituita. Motivi della decisione Col primo motivo del ricorso, si assume la violazione delle norme sulla notifica a mezzo posta e sull'integrità del contraddittorio. Sostiene il ricorrente che la notifica 4 maggio 1998, dalla sentenza ritenuta regolare, venne effettuata a mezzo posta, ma, poiché da tempo si era trasferito da via 2 Caf Tanucci 24, il plico fu restituito in data 9 maggio al mittente, con la dizione “non recapitato" perché "sloggiato". Altra notifica, che lo indicherebbe assente, sarebbe comunque nulla perché non era stato dato avviso raccomandato al destinatario e quindi in violazione di quanto disposto dalla Corte Costituzionale con decisione 346/98. Col secondo motivo si deduce la violazione delle norme sui termini processuali, sulla citazione e costituzione delle parti e sulla nullità degli atti. Sussisterebbe, secondo la parte ricorrente, come conseguenza della nullità della notifica, la nullità della citazione perché, alla data del 19.6.98, mancavano i termini liberi di comparizione, né era stato disposto il rinnovo della notifica, con conseguente illegittimità della dichiarazione di contumacia e nullità dell'intero giudizio. L'acquisizione del fascicolo d'ufficio della causa non ha fornito alcun altro elemento utile alla decisione dei due primi motivi di ricorso, oltre quanto già emerge dagli atti. Le due censure vanno quindi esaminate nei termini seguenti. E' evidente anzitutto che il primo ed il secondo motivo sono incompatibili, in quanto muovono da ricostruzioni del fatto processuale contrastanti. O la notifica come assume il ricorrente- non è avvenuta, ed allora la dichiarazione di contumacia è illegittima e la sentenza va annullata, rimettendo gli atti al tribunale perché provveda ai sensi dell'art. 291 cpc. Oppure la notifica è stata effettuata, ma il termine a comparire era insufficiente, ed allora gli effetti -e la sanatoria- sono regolati dall'art. 164 cpc. 3 برة Peraltro, di una seconda notifica, oltre a quanto, in maniera del tutto casuale, riferisce il ricorrente, non vi è traccia perché nella prima udienza dinanzi al giudice di pace non fu disposto il rinnovo della notifica della citazione e l'unica notifica a cui fa riferimento la sentenza impugnata è quella in data 4 maggio 1998, che il ricorrente censura con il primo motivo del ricorso. A dimostrazione della mancata notifica il ricorrente ha depositato una certificazione dell'ufficio postale dalla quale risulta che una raccomandata venne spedita il 4 maggio 1998 -da mittente che la certificazione non indica all'avv. Giuseppe LA in via Tanucci 24 di Napoli e venne restituita il 9 successivo, con la dizione "sloggiato". Tale certificazione -che, incidentalmente, risulta rilasciata, nel 1999, all'avv. Giuseppe LA, via Tanucci 24 Napoli- è priva di elementi che ne consentano la riferibilità alla citazione in giudizio di cui si discute e, di fronte all'accertamento del giudice di pace che il convenuto Giuseppe LA era stato "regolarmente citato", era onere del ricorrente dimostrare che, invece, la notifica era inesistente: prova che non risulta fornita. Col terzo motivo, si deduce violazione di legge e motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla ritenuta legittimazione del LA, perché la mancata costituzione in giudizio non può costituire fonte di convincimento del giudice, né possono soccorrere il notorio e la presunzione semplice;
in conseguenza sussiste il denunciato vizio di motivazione, rilevabile anche ai sensi dell'art. 111 Costituzione perché l'inosservanza dell'obbligo di motivazione di questioni di fatto integra violazione di legge. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile. Secondo quanto hanno deciso le S.U. (sentenza 716/99) contro le pronunce rese dal giudice di pace secondo 4 Caf equità (e tali sono quelle che definiscono cause, come quella in esame, di valore inferiore a due milioni) è ammesso solo il ricorso per cassazione per violazione di norme processuali (poiché dal combinato disposto degli artt. 311 e 113 cpc risulta che il giudizio non è “deformalizzato") mentre la violazione del diritto sostanziale è denunciabile solo se incide su norme costituzionali o comunitarie di rango superiore a quelle ordinarie. La motivazione della sentenza impugnata ("la legittimazione. .. passiva si desume dalla mancata risposta alla richiesta di risarcimento e dalla mancata costituzione in giudizio") può essere opinabile, ma non è né carente nè apparente ed il libero apprezzamento del materiale probatorio (nel caso, del valore indiziario della mancata risposta alla richiesta di adempimento ex art. 22 1.s. 990/69) esula dalle censure deducibili in questa sede. Col quarto motivo, si deduce l'incompetenza territoriale del giudice di pace di Marigliano, perché l'incidente si era verificato a Napoli ed a Napoli risiedeva il convenuto. O A parte l'incompletezza della contestazione (la residenza della attrice era il L L O B ) 4 E E 7 3 C locus destinatae solutionis) il quarto motivo va dichiarato inammissibile per . A N C P , I 1 I Z 9 A D 9 R 1 il combinato disposto degli artt. 38 e 345 cpc. - E 1 R 1 A Non luogo a provvedere sulle spese perché la controparte non si è costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso Roma, 9 aprile 2001 you en Il Presidente l Cons. Prima Sezione Civie IL CA Ийж Ганителя Depositato in CanSolleria Luis Caf " 1.9 LUG. 2001 IL CANCE UERETrave mije Domin