Sentenza 3 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/10/2003, n. 14748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14748 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2003 |
Testo completo
O L L 2 -7 O B 0 1 14 48 /03 - I 6 D 2 L E A D T S 2 4 O 0 P . .R M I .P D A ll.B D REPUBBLICA ITALIANA a E . T b N a t E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S 2 2 E . t r a LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE OGGETTO: Determinazione di indennità di esproprio Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO PRESIDENTE R.G.N.14369/2000 Dott. Giulio GRAZIADEI CONSIGLIERE Dott. Salvatore DI PALMA CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. Cron.28836 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO CONSIGLIERE Rep. 3925 ha pronunciato la seguente Ud. 31.1.2003 SENTENZA sul ricorso proposto da EL DE IT, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Flaminio n.46, presso Gian Marco Grez, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Quinto in forza di procura speciale a margine del ricorso
- RICORRENTE -
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CONTRO
COMUNE di SUPERSANO - INTIMATO · - avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce n.242/99 pubblicata il 29.5.1999. 2 4 3 2 0 0 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31.1.2003 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Uccella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 13.11.1997, EL De IS conveniva davanti alla Corte di Appello di Lecce il Comune di Supersano, chiedendo che venisse accertato e dichiarato, unitamente alle conseguenziali statuizioni e con gli accessori di legge, l'ammontare delle indennità relative all'occupazione parziale di un proprio terreno, situato nel Comune anzidetto, successivamente espropriato con decreto del 2.11.1994, notificato il successivo 12.11.1994. Deduceva l'attore che, a seguito della mancata accettazione dell'indennità provvisoria di esproprio, il medesimo Comune non aveva provveduto a dar corso al procedimento per la determinazione dell'indennità definitiva, onde l'azione esperita mirava ad ottenere una pronuncia giurisdizionale in ordine alla giusta indennità spettantegli. In contumacia del convenuto, la Corte territoriale, con sentenza del 5/29.5.1999, dichiarava l'inammissibilità della domanda, assumendo che quest'ultima fosse stata proposta oltre il termine di trenta giorni a decorrere dalla notifica del decreto di esproprio, il quale conteneva la determinazione dell'indennità definitiva. Avverso la sentenza anzidetta, propone ricorso per cassazione il De IS, deducendo due motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali non resiste il Comune di Supersano. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre, innanzi tutto, procedere all'esame del secondo motivo di impugnazione, il quale involge una questione di carattere preliminare, dal punto di vista logico-giuridico, rispetto a quella sottesa al primo motivo. Con tale secondo motivo, lamenta il ricorrente difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia, assumendo: a) che, con l'atto introduttivo della controversia odierna, esso ricorrente ha espressamente prospettato, ribadendolo nella comparsa conclusiva, di agire in giudizio per la determinazione della giusta indennità di esproprio, essendone mancata la liquidazione definitiva;
b) che la Corte territoriale, ove avesse ritenuto infondato quanto allegato e provato dall'attore, avrebbe dovuto dare conto delle ragioni in base alle quali riteneva, diversamente, che l'indennità menzionata nel decreto di esproprio non fosse stata determinata a titolo provvisorio, ai sensi degli artt. 11 e 12 della legge n.865 del 1971, ma determinata in via definitiva ai sensi dell'art. 15 della medesima legge;
c) che quanto precede non risulta dalla motivazione della sentenza gravata, la quale si limita ad affermare apoditticamente che il decreto di esproprio contiene la determinazione dell'indennità definitiva. Il motivo è fondato. La Corte territoriale, infatti, nella pronuncia impugnata, si è limitata ad affermare l'inammissibilità della domanda, "in quanto proposta oltre il termine di trenta giorni, decorrenti dalla notifica del decreto di esproprio, contenente la determinazione dell'indennità definitiva". Appare, quindi, palese come detto giudice, a fronte della specifica 1 3 prospettazione dell'attuale ricorrente circa la natura meramente provvisoria dell'indennità di espropriazione determinata nel decreto ablatorio, non abbia fornito alcuna giustificazione, onde il riconoscimento della sussistenza del vizio dedotto dal medesimo ricorrente, in ordine all'assunto contrario, posto a fondamento della decisione, secondo cui il decreto anzidetto, nella specie, contiene invece “la determinazione dell'indennità definitiva". Pertanto, il secondo motivo del ricorso deve trovare accoglimento e l'impugnata sentenza, dichiarato assorbito il primo, va cassata in relazione a motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
P. Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbito il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche fini delle spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2003. IL PRESIDENTE ритий га CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile L'ESTENSORE Deposi to Cancufteria -/3 OTT 2003 IL GANGELLIERE CANCELLIEHE Andrea Bianchi