Sentenza 29 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/01/2002, n. 1163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1163 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O B E N , E C 1 E A 9 N P 9 1 O A CORTE SU0 1 1 63 /02 I - I Z 1 D 1 A - E R 1 T C 2 S I . I D L G EPUBBLICA ITALIANA E U 0 I R 3 G A E D E 6 IN NOME DEL POPOLO TALI E 4 N T . , N T T E T S S I R E AD CASSAZIONE A X Oggetto INCAPACITÀ A SEZIONE SECONDA CIVILE TESTIMONIA28 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE Presidente R.G.N. 14170/99 Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere- Cron. 7856 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO - Rep. 328 Cante Rel. Consigliere- Ud.09/10/01 Dott. Carlo CIOFFI Dott. Ettore BUCCIANTE Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA su ricorso proposto da: AN PI, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE LIOTTA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
COND. VIA DE CHIRICO 10 14 S GREGORIO DI CATANIA, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato IGNAZIO DE MAURO, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente- avverso la sentenza n. 1/99 del Giudice di pace di 1323 -1- MASCALUCIA, depositata il 05/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto 1° motivo del ricorso, inammissibilità del 2° e 3° motivo. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Mascalucia ha rigettato l'opposizione proposta da RO IL contro il decreto ingiuntivo con il quale era stato condannato a paga- re al condominio dell'edificio sito in San Gregorio di Catania, alla via De Chirico n. 10-14 la somma di lire 767.243, a titolo di oneri condo- miniali. Il Giudice di pace di Mascalucia ha in particolare afferma- to, disattendendo le contrarie tesi ed argomentazioni proposte dall'opponente, che il condominio in questione è unico, pur se costi- tuito da due palazzine;
che, anche se gli oneri condominiali in que- stione sono relativi ad una unità immobiliare appartenente a sua mo- glie, egli è tenuto a pagarli, nella qualità di condomino apparente, perché si era sempre comportato come tale;
e che tali oneri condo- miniali erano stati correttamente ripartiti, in base alle vigenti tabelle millesimali, alle quali aveva prestato acquiescenza. RO IL ha chiesto la cassazione di tale sentenza per tre motivi. Il condominio ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso RO IL af- ferma che i fatti di causa sono stati accertati in base alle testimonian- ze rese da due amministratori del condominio cessati dalla carica, in quanto tali incapaci di deporre, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ.; norma della quale denunzia la violazione. La censura è infondata. Gli amministratori di un condominio, una volta cessati dalla carica, non sono, per ciò solo, portatori di un interesse che po- trebbe legittimare la loro partecipazione ai giudizi nei quali venga successivamente coinvolto il condominio (vedi Cassazione civile sez. II, 11 novembre 1996, n. 9826; sez. lav., 19 aprile 1980, n. 2580). Con il secondo e terzo motivo RO IL denunzia violazione degli art. 1117 e 1123 cod. civ., nonché vizi (non anche carenza assoluta) di motivazione. Tali censure sono inammissibili. h Contro le sentenze del giudice di pace pronunziate in cau- se di valore non superiore a due milioni di lire (come quella di spe- cie), e perciò da decidere secondo equità (abbia il giudice applicato un proprio criterio equitativo o si sia rifatto a norme di legge) il ricorso per cassazione non è ammesso per violazione di legge (fatta ecce- zione per quelle costituzionali e comunitarie, in quanto di rango supe- riore alla legge ordinaria) e per semplici vizi di motivazione (Cassa- zione civile sez. un., 15 ottobre 1999, n. 716). Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna RO IL a rifondere al condominio dell'edificio sito in San Gregorio di Catania, alla via De Chirico n. 10-14 le spese del giudizio di legittimità, che li- (€258,23)quida in lire 32300 (€16,53), oltre lire 500.000 per onorari. Roma, 9 ottobre 2001 Il presidente (Mario Spadone) Травми L'estensore (Carlo Cioffi) ConsW CANCELLIERE C1 Paolo Talarico relazico DEPOSITAZ GEN. 2002 CELLERIA Roma_ IL CANCELLIERE EC1 Rolerico O 4 L 7 L ) 3 . O E B N C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - I D 1 Z 1 E A - 1 R C T 2 I S . D I L G U J 9 E 3 R G E A E D 6 N 4 E . T . T T N S T I E S ( R E A : ☐