Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/2004, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11138 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2003, proposto da:
GA RA, elettivamente domiciliata in Roma, V. Maria Cristina n. 8, presso l'avv. Goffredo Gobbi che, con l'avv. Giuseppe Omenetti Tronelli, la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.
- ricorrente -
contro
RI AC, non costituito in appello e residente in Castello di Serravalle (BO), V. A. Vivaldi n. 305/b.
- intimato -
nonché
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA SEZIONE PER I MINORENNI DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA.
- interventore necessario -
avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, Sezione per i minorenni n. 379, del 7-18 marzo 2002.
Udita all'udienza dell'8 gennaio 2004 la Relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Uditi l'avv. Gobbi, per la ricorrente, e il P.M. Dr. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con sentenza 24 febbraio 2000, ha accolto la domanda di ID AH, nato a [...], ai sensi dell'art. 250 c.c., e lo ha autorizzato a riconoscere la figlia minore LS YE TT, nata a [...] il [...], senza il consenso della madre AN TT, che già aveva riconosciuto la bambina. Secondo il Tribunale, poiché la paternità non era contestata e di regola, il riconoscimento del secondo genitore risponde all'interesse del minore alla propria piena identità, AN TT non aveva fornito elementi di fatto comprovanti la contrarietà del riconoscimento del AH all'interesse della minore.
Non erano infatti emersi comportamenti devianti o tali da danneggiare la piccola del richiedente che comunque la TT non aveva negato avesse rapporti con la figlia, contestandone la richiesta soprattutto per la differenza sociale e culturale tra lei e l'uomo;
pertanto il Tribunale per i minorenni, poiché la mancanza della figura paterna avrebbe potuto arrecare danno alla minore, aveva autorizzato il AH a procedere al riconoscimento, compensando le spese di causa.
Contro la sentenza di primo grado, era proposto appello da AN TT e, nella contumacia del AH, assunte informazioni sulla posizione della minore sul riconoscimento e sulla condotta dell'uomo, la Sezione per i minori della Corte di appello di Bologna con sentenza del 18 marzo 2001 rigettava il gravame. Secondo l'appellante, i primi giudici avevano valutato in astratto l'interesse della minore senza tener conto dei dedotti motivi, concreti, specifici e seri, che erano ostativi al riconoscimento, data la strumentalizzazione dell'azione, da parte del AH, per ottenere il permesso di soggiorno, non avendo l'uomo dimostrato nessuno interesse affettivo verso la figlia.
Dalle informazioni di P.S. risultava che il AH aveva ottenuto nel 1990 il permesso di soggiorno, che era stato revocato a seguito di una condanna per spaccio di stupefacenti (reato consumato in quell'anno), e di nuovo ottenuto nel 1999, in quanto l'uomo lavorava regolarmente in una cooperativa di facchinaggio e non aveva dato adito a rilievi negativi.
Secondo la Corte, il detto precedente penale e il lungo soggiorno in Italia senza permesso, non erano ostativi al riconoscimento e non essendosi potuta svolgere un'indagine psicologica sulla bambina, la quale aveva rifiutato di rapportarsi da sola con la psicologa incaricata, correttamente si era autorizzato il chiesto riconoscimento del AH.
D'altro canto la minore era consapevole, secondo quanto rileva la Corte, della sua situazione, pur se chiamava "papà" il nuovo compagno della madre e quindi,anche per tale profilo, non apparivano chiare le controindicazioni al riconoscimento da parte del secondo genitore biologico della piccola.
Per la cassazione di questa sentenza, propone ricorso AN TT con unico articolato motivo e il AH non svolge attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso censura la sentenza di merito per violazione e falsa applicazione dell'art. 250 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., dovendosi procedere a una valutazione completa degli interessi, morali e materiali, del minore, per autorizzare il secondo genitore al riconoscimento, con rilevanti poteri istruttori dei giudici, per consentire una rigorosa analisi dei concreti elementi di fatto, senza ricorrere a deduzioni generali e astratte, di tipo presuntivo.
Non è sufficiente pertanto la constatazione degli effetti, in genere positivi, del secondo riconoscimento, ma occorre valutare pure la necessità di evitare turbamenti e conflittualità psicologiche, pregiudizievoli allo sviluppo della personalità del minore, oltre che le concrete esigenze di questo, materiali, morali e di tipo psicologico, correlate all'età, alla condizione attuale e a quella in cui il minore stesso si troverà, a seguito del riconoscimento del secondo genitore.
Nel caso, ne' il Tribunale ne' la Corte hanno proceduto al detta completa valutazione, il primo perché non ha svolto nessuna indagine, e la seconda per essersi limitata a una sommaria richiesta di informazioni sulla figura paterna all'Ufficio Immigrazione della Questura competente, dalle quali è emersa la condanna penale e la conseguente revoca del permesso di soggiorno, rilasciato nuovamente solo nel luglio 1999.
Il AH aveva proposto ricorso per essere autorizzato al riconoscimento il 15 dicembre 1998, per provare la continuità della sua permanenza in Italia, al fine di ottenere il permesso di soggiorno, essendo possibile la regolarizzazione della posizione degli stranieri solo se presenti in Italia al 27 marzo 1998. Se è vero che il precedente penale e il periodo della presenza clandestina in Italia non sono elementi ostativi al riconoscimento, comunque questo non è rispondente all'interesse della minore, costituendo solo un atto anagrafico;
nessuna indagine psicologica è stata effettuata sulla minore, affermandosi che la psicologa incaricata non aveva proceduto alle sue valutazioni di carattere tecnico, per il rifiuto di YE a colloqui da sola con lei, senza considerare che la professionista non aveva tratto conclusioni da due colloqui avuti con la minore.
Neppure si comprende da quali elementi il Servizio sociale abbia dedotto che la piccola YE è consapevole della sua situazione familiare, pur essendo emerso, dalle stesse ammissioni del AH, che egli non vede la bambina da quando questa aveva tre anni. Nessuna informazione si è assunta da parenti e da coloro che frequentano la minore, ne' si è dato rilievo alla relazione della neuropsichiatra infantile, consulente di parte, che evidenzia i danni che la minore potrebbe ricevere dalla comparsa saltuaria e incostante del secondo genitore nella sua vita.
La ratio dell'art. 250 c.c. è il diritto del minore ad essere riconosciuto, nel suo esclusivo interesse morale e materiale, e la sentenza impugnata non valuta entrambi i profili di detto interesse, soprassedendo all'esame psicologico della bambina e, in sostanza, ritenendo presunto l'interesse di lei al secondo riconoscimento, in contrasto con la dottrina e la giurisprudenza prevalenti, anche a non rilevare la mancanza di ogni interesse materiale, non avendo l'uomo contribuito al mantenimento della figlia per tutti questi anni. Lo stesso P.M. aveva concluso chiedendo l'accoglimento del gravame e, sulle indicazioni negative di cui all'appello, si è preferito rispondere con il generico interesse di ogni minore all'acquisizione della propria completa identità nelle figure di entrambi i genitori.
2.1. Il ricorso deve essere rigettato, non emergendo da esso le ragioni che rendono legittimo e opportuno il rifiuto della ricorrente a consentire al riconoscimento di YE da parte del padre naturale. L'art. 250, 4^ comma, c.c. vieta che il consenso del genitore che per primo ha riconosciuto il figlio naturale sia rifiutato "ove il riconoscimento risponda all'interesse del figlio", così chiarendo che il rifiuto può essere legittimo solo se il rapporto di filiazione contrasti con gli interessi morali e materiali del minore. Poiché il riconoscimento del figlio naturale infrasedicenne costituisce un diritto soggettivo del secondo genitore, la legge chiarisce che detta situazione soggettiva e lo stesso "diritto del bambino alla propria identificazione come figlio di una madre e di un padre e ad assumere così una precisa e completa identità" si possono sacrificare solo per "motivi gravi e irreversibili tali da far ravvisare la probabilità d'una forte compromissione dello sviluppo psico-fisico del minore" (Cass. 8 agosto 2003 n. 11949, 3 aprile 2003 n. 5115, 22 ottobre 2002 n. 14894, 10 maggio 2001 n. 6470, 29 dicembre 1994 n. 11263, 4 febbraio 1993 n. 1412). Ciò ha fatto ritenere che il riconoscimento del secondo genitore può presumersi vantaggioso per il minore (in tal senso Cass. 11 marzo 1998 n. 2669), anche se detto vantaggio deve valutarsi in concreto e non per presunzioni, accertandosi gli elementi ostativi al riconoscimento del minore "attraverso una completa valutazione dei suoi interessi in base alle ragioni addotte dall'altro genitore per negare il consenso, tenendo pure presente la necessità d'evitare turbamenti e conflittualità pregiudizievoli allo sviluppo armonioso della personalità del minore, nonché alle esigenze materiali, morali e psicologiche di lui correlate all'età, alla sua condizione attuale e a quella in cui si verrebbe a trovare dopo il secondo riconoscimento" (in tal senso Cass. 21 agosto 1993 n. 8861). Sembra allora chiara la ragione per la quale, nel valutare vantaggi e svantaggi del riconoscimento del secondo genitore, si esclude ogni rilievo che sia estraneo o esterno al rapporto genitore-figlio (così Cass. 15 marzo 1994 n. 2463): nessun ostacolo al riconoscimento può derivare dalla diversità culturale, di origini, di etnia e di religione (Cass. 27 ottobre 1999 n. 12077), a meno che non si dimostri uno squilibrio del secondo genitore che possa danneggiare il minore, ne' hanno rilievo la condotta pregressa e i precedenti penali del secondo genitore che chiede di essere autorizzato al riconoscimento (Cass. 22 febbraio 2000 n. 1990). Non viola quindi l'art. 250 c.c. la sentenza impugnata, per la parte in cui esclude la rilevanza nel caso della condanna penale nel 1990 del AH e delle differenze culturali tra il padre e la madre;
irrilevante è pure il rapporto della piccola YE con l'attuale compagno della madre e il suo inserimento nel contesto familiare nuovo realizzato dalla ricorrente, in quanto fattori comunque sono relativi a situazioni esterne al futuro rapporto padre-figlia. Le esigenze psicologiche della bambina risultano non esaminate dalla Corte d'appello solo perché la stessa ha rifiutato d'avere un numero di colloqui con la psicologa incaricata, sufficiente, ad avviso della stessa, per giungere a conclusioni tecnicamente valide sui vantaggi e sugli svantaggi per la minore dell'eventuale autorizzazione al AH a riconoscerla, stante l'opposizione della madre.
La sola ragione che potrebbe evidenziare un interesse negativo di YE ad essere riconosciuta è la sostanziale mancanza d'ogni rapporto del padre, ammessa dal AH, che non ha più visto la bimba da quando ella ha compiuto tre anni.
Peraltro non risulta chiaro se la mancanza di questi rapporti negli ultimi anni, tra il AH e YE, è dipesa dalla sostanziale difesa del nuovo contesto familiare della piccola, rispetto all'eventuale incidenza che su di esso potrebbe avere avuto il secondo genitore o da volontà di quest'ultimo e, per detto profilo, deve quindi negarsi uno svantaggio chiaro per la ormai quasi adolescente minore per effetto del riconoscimento da parte del padre. Sulla decisione dei giudici correttamente non hanno avuto rilievo ostativo le condizioni economiche del secondo genitore il cui lavoro di facchino evidenzia solo la chiara differenza economica di posizione del padre rispetto a quella della madre, medico-chirurgo, e concorre a spiegare, allo stato, la mancanza di contributi del padre al mantenimento della figlia.
È da negare quindi che il ricorso evidenzi ragioni specifiche ostative al riconoscimento del secondo genitore nel caso di specie e quindi lo stesso deve essere rigettato perché infondato. Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi costituito l'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004