Sentenza 22 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/08/2003, n. 12383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12383 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
123.83 /03 REPUB LIC IT IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE PAGAMENTO зонна Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CALFAPIETRADott. Vincenzo Presidente R.G.N. 16769/00 - Cron. 26265 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Rep. 3287 Dott. Salvatore BOGNANNI Rel. Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere- Ud.27/02/03 - Dott. Giovanna SCHERILLO Consigliere M ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOTONAUTICA DI IO DI IA & CI DI IO SAS, in persona del socio accomandatario DI IO IA procura speciale ad litem Notaio Pasquale ROZZI rep.173496, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 10, presso 10 studio dell'avvocato GIOVANNI GRAZIANI, difeso dall'avvocato PIETRO ANTONIOLI, giusta delega in atti;
-
- ricorrente -
contro
CANTIERI CAPELLI SRL, in persona del legale 2003 rappresentante pro tempore CAPPELLI NUNZIA, 354 elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 30, -1- presso lo studio dell'avvocato RENATO CLARIZIA, che la ANTONIO GANDOLFI, difende unitamente all'avvocato giusta delega in atti;
controricorrente - - avverso la sentenza n. 90/00 del Tribunale di CREMONA, depositata il 10/03/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/03 dal Consigliere Dott. Salvatore BOGNANNI;
udito l'Avvocato Isabella LESTI con delega dell'Avvocato ANTONIOLI Pietro, depositata in udienza, che ha chiesto difensore del ricorrente accoglimento;
Renato, difensore del udito l'Avvocato CLARIZIA resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- R.G. n.16769/00 UT Di AB Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 14/11/1991 la società UT Di AB s.a.s. proponeva opposi- zione avverso il decreto ingiuntivo n.1002/91 emesso dal pretore di Cremona il 5/10/1991 su domanda della società TI CA s.r.l. per la somma di £4.500.000. Essa infatti aveva adito quel giudice, sostenendo di non dove- re corrispondere alcunché, posto che il contratto a suo tempo stipulato con la controparte avrebbe previsto fra l'altro la fornitura di diverse imbarcazioni, tra cui una seconda barca tipo "Laser 19", anch'essa compresa nell'ordine trasmesso alla venditrice in data 17/10/1990, e inspiegabilmente non consegnata mai alla società acqui- rente. Sicché questa aveabbe ricevuto un danno da tale mancata fornitura, quantificato nella somma sopraindica- avere potuto a sua volta alienareta, per non 1'imbarcazione, nonostante che già avesse avuto trattati- ve in tal senso. La società TI CA si costituiva con compar- sa di risposta, eccependo che la controparte non av e avuto alcunché da ridire se non relativamente alla fattu- ra n.47, per la quale inopinatamente la rata scaduta il sarebbe stata abusivamente decurtata di30/8/1991 £4.500.000, quale preteso danno scaturito dalla mancata I dell'imbarcazione tipo Laser. Peraltro. consegna nulla mai avrebbe lamentato. Tanto che l'acquirente avrebbe pagato le varie rate senza alcuna difficoltà, se non solamente a seguito della fiera di Pescara, nella quale avrebbe esposto le imbarcazioni della CA abu- sivamente, giacché l'esclusiva sarebbe stata conferita ad altra ditta. Il pretore accoglieva l'opposizione, revocava il de- creto ingiuntivo e condannava la opposta società TI CA al rimborso delle spese, sul presupposto che avesse adempiuto per intero 1'opposta stessa non thesofonis 1'obbligazione assunta. La società TI CA proponeva appello, e il Tribunale, nel riformare la sentenza impugnata, rigettava decreto ingiuntivo, condannando l'opposizione al l'appellata al rimborso delle spese del doppio grado, sul presupposto che il contratto si era perfezionato su un oggetto più ristretto rispetto a quello previsto origina- riamente nella commissione sottoscritta dall'acquirente, h dato che la società venditrice si era riservata la facol- tà di accettarla in tutto o in parte. Del resto la Moto- nautica Di AB non aveva mosso contestazioni, tanto che in un secondo momento aveva alienato l'imbarcazione non ricevuta, sicché tutta la questione era scaturita sola- 1. 2 mente a seguito del divieto dell'esposizione alla fiera di Pescara intimatole dalla società venditrice. Avverso tale sentenza la UT Di AB ha pro- posto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti moti- vi: a) violazione e/o falsa applicazione di norme di di- ritto, in quanto la Corte di appello non avrebbe conside- rato che la proposta di commissione rilasciata durante l'esposizione del Salone nautico a Genova, nell'apposito stand> della società TI CA, col n.25 in data 27/10/1990 prevedeva la fornitura di diverse imbarcazioni di vario tipo. Quindi l'esecuzione di contratto avrebbeavrebb dovuto essere integrale, senza che la venditrice "ad Добрый bitum" potesse ridurne l'oggetto. Anche se per un certo periodo la committente non avesse sollevato alcuna obie- zione, tuttavia tale silenzio non avrebbe potuto essere interpretato come accettazione di una riduzione dell'og- getto del contratto. Infatti sarebbe stato solo in occa- sione dell'esposizione delle imbarcazioni durante la fie- ra di Pescara che la venditrice aveva sollevato questioni 1: era ri- relativamente all'esclusiva, che in quella zona M e servata all'agente della TI CA, e nella quale la società acquirente aveva realizzato uno stand. Proprio a seguito di questa vicenda la committente avrebbe capito che l'imbarcazione non fornita non sarebbe stata mai più 3 consegnata. Quindi solo allora si sarebbe convinta della inesatta esecuzione del contratto, per il quale perciò non si sarebbe potuto ravvisare l'ipotesi di nuova propo- sta nella diversa esecuzione di esso da parte della ven- ditrice;
b) insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, giacché la Corte di appello non aveva considerato che la clausola relativa alla riserva di accettazione da parte della società rap- presentata non avrebbe comportato la facoltà per la stes- sa di adempiere solo in parte il contratto, ma o di ac- cettarlo per intero, e quindi mediante la fornitura Phoeni tutte le imbarcazioni previste, ovvero di respingerlo. Infatti mentre la commissione era dell'ottobre 1990, le consegne erano state effettuate alla fine di marzo 1991, e mai durante tale periodo erano sorte contestazioni. La soc. TI CA si è costituita con
contro
- ricorso, insistendo nella infondatezza del proposto gra- e chiedendo il rimborso delle spese e compensi an-vame, che di questo grado del giudizio. Motivi della decisione " I motivi addotti a sostegno del ricorso possono esse- re congiuntamente esaminati a causa della loro evidente connessione. Entrambi sono infondati. Ja I) Ed invero per quanto attiene alla censura indicata con la lettera a) la Corte di appello ha messo in eviden- za quanto segue: 1) la società venditrice aveva fornito la merce p prevista, meno una barca "Laser 19", senza che la società compratrice avesse avuto alcunché da ridire;
2) quindi la originaria proposta aveva avuto esecuzione parziale, e tale comportamento era da ritenere a sua vol- ta come nuova proposta, peraltro accettata dalla società UT Di AB senza alcuna contestazione;
3) infatti sia i rapporti telefonici che quelli epistolari intercorsi tra le parti mai avevano fatto presumere in- certezze in tal senso circa la definitiva conclusione del contratto in questi termini, se non a seguito della con- testazione mossa dalla cantieri CA in occasione del- la esposizione delle imbarcazioni col suo marchio alla fiera di Pescara da parte della UT Di AB, perché non autorizzata a tanto, e ciò con lettera del 13/5/1991; 4) quindi il contratto era da ritenere concluso in maniera ridotta quanto all'oggetto iniziale;
5) la clausola "salvo approvazione della casa" inserita nella 11 commissione appariva impropria (dal momento che il docu- K mento proveniva direttamente dalla venditrice), ma con essa la soc. TI si era riservata il diritto di ac- cettare l'esecuzione del contratto anche in maniera non integrale, e pertanto la compratrice avrebbe dovuto subi- 5 to muovere le sue rimostranze;
6) infine male essa aveva fatto a vendere l'imbarcazione prima ancora di averne avuto la materiale consegna. Orbene non v'ha dubbio che allorquando la proposta sia seguita da esecuzione della prestazione senza previa accettazione, e ciò in modo difforme, questa equivale a nuova proposta che, se non rifiutata dalla controparte in modo espresso, ne comporta l'accettazione. Al riguardo infatti questa Corte ha statuito che alla spedizione di merce in un quantitativo inferiore a quello commissionato non puo' attribuirsi valore di accettazione della propo- Aggi sta contenuta nella commissione, ma, trattandosi di cettazione difforme dalla proposta, si e' in presenza di nuova proposta in relazione alla quale soltanto, con ° l'accettazione da parte dell'originario proponente, si verifica la conclusione del contratto alle diverse condi- zioni prospettate dal destinatario della prima proposta (SENT. 01934 DEL 25/02/1994). Con la decisione in tal senso adottata, la Corte di appello, a differenza di quanto assume la ricorrente, non solo ha correttamente applicato le norme sulla conclusione del contratto, ma ha formulato una motivazione sufficiente e non contradditto- ria, che si sottrae ad ogni censura. Né è consentito in sede di legittimità proporre una valutazione alternativa degli elementi acquisiti e vagliati dal giudice di meri- 11 6 77 to. In proposito invero questa Corte ha statuito che la valutazione degli elementi probatori e' attivita' istitu- zionalmente riservata al giudice di merito, non sindaca- bile in cassazione se non sotto il profilo della congrui- ta' della motivazione e del relativo apprezzamento. Ne deriva che il ricorso va rigettato, e la ricorren- Va condannata al rimborso delle spese e compensi di te questo grado del giudizio, che si liquidano come in di- spositivo, in favore della controricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la società UT Di AB al rimborso delle spese di questo grado a favore della società resistente, che liquida in E91,00 per esborsi, ed E1.000,00 per onorari, oltre gli accessori di legge. Roma, 27 febbraio 2003 Нов ий Il Consigliere est.re Il Presidente IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA, Lelazico 22 AGO, 2003 Roma IL CANCELLIERE C1 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 5.11.03 serie 4 al n. 36864 versate € 149,77 (euro centoquarantanove,) 77 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annotato il 26.11.03 IL CANCELLIERE