Sentenza 29 maggio 2000
Massime • 1
In tema di delitti contro la pubblica amministrazione, al fine di affermare la sussistenza del concorso del privato nel reato di abuso di ufficio, la prova che un atto amministrativo è il risultato di collusione tra privato e pubblico funzionario non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo e il provvedimento posto in essere dal secondo, essendo, invece, necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati di contorno dimostrino che la presentazione della domanda è stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa col pubblico funzionario o, comunque, da pressioni dirette a sollecitarlo, ovvero a persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo. Non può, per contro, ravvisarsi il concorso nella sola e semplice istanza relativa a un atto che, nel concreto, risulti illegittimo e, nonostante ciò, venga adottato: va, infatti, considerato che il privato, contrariamente al pubblico funzionario, non è tenuto a conoscere le norme che regolano l'attività di quest'ultimo, ne', soprattutto, è tenuto a conoscere le situazioni attinenti all'ufficio che possono condizionare la legittimità dell'atto richiesto.
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: per il concorso dell'extraneus va provata l'intesa con il funzionario pubblicoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio determinativo di un danno ingiusto nei confronti di terzi, per configurare il concorso dell'extraneus nel reato deve essere provata l'intesa intercorsa col pubblico funzionario o la sussistenza di pressioni o sollecitazioni dirette ad influenzarlo, desumibili dal contesto fattuale, dai rapporti personali tra le parti o da altri elementi oggettivi, non essendo a tal fine sufficiente la sola domanda del privato volta ad ottenere un atto illegittimo. (Fattispecie in cui l'intesa collusiva è stata dedotta dal fatto che il privato presentava plurime denunce con le quali sollecitava il Comune all'annullamento in autotutela del permesso di costruire …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/05/2000, n. 8121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8121 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'ASARO Presidente del 29/5/2000
1. Dott. Luciano DERIU Consigliere SENTENZA
2. Dott. Ugo Luigi SCELFO Consigliere N. 1094
3. Dott. Ilario Salvatore MARTELLA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Arturo CORTESE Consigliere N. 7831/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) RG CC, nato il [...] a [...];
2) SI EN, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza, in data 12.11.1999, della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, la sentenza denunziata e i ricorsi;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Ilario S. MARTELLA;
udito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen., Dott. Gianfranco IADECOLA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per non aver commesso il fatto;
udito per l'imputato RG CC: l'Avv. IO OCCHIPINTI;
udito per l'imputato SI EN: l'Avv. Aldo Lucio LANIA. FATTO E DIRITTO
1.Con sentenza in data 6.4.1998, all'esito di giudizio con rito abbreviato, il G.U.P. del Tribunale di Roma dichiarava non doversi procedere nei confronti di RG CC e SI EN, oltreché di altri coimputati, in ordine al reato di concorso in abuso di ufficio aggravato (ex artt. 110, 323 2^ co., 61 n. 7 c.p.) previa concessione delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, per essere detto reato estinto per intervenuta prescrizione.
Si richiamano i rispettivi capi di imputazione.
Con riferimento al RG:
- per avere AP IO (deceduto), nella qualità di presidente dell'NP (Ente Nazionale Previdenza Assistenza Farmacisti) abusato del proprio ufficio stipulando in violazione dell'art.61 D.P.R. 1979 n.696 il contratto di locazione (privo del prescritto parere, che ai sensi del citato D.P.R. avrebbe dovuto essere espresso dalla c.d. Commissione di congruità), registrato il 7.12.1987, relativo all'immobile di carattere non abitativo di proprietà del suddetto Ente, sito in Roma in Via Pasteur n.65/6, sottoscritto da esso AP, nonché dallo stesso RG nella qualità di legale rappresentante della "Oreo s.r.l.", per il quale era stato determinato un canone locativo, per la durata complessiva del contratto di anni 9, pari a complessive L. 1.985.000.000, inferiore rispetto a quello congruo, pari a L. 4.232.898.000, di L. 2.247.898.000, così determinando un canone di locazione di gran lunga inferiore a quello congruo;
con riferimento all'SI:
per avere lo AP, nella qualità come sopra precisata, abusato del proprio ufficio, stipulando in violazione del richiamato art.61 D.P.R. 1979 n.696, il contratto di locazione relativo all'immobile di carattere non abitativo di proprietà dell'NP, sito in Roma, Viale Europa n.64, sottoscritto in data 1.4.1989 dallo AP e da esso SI, per il quale veniva determinato un canone di locazione per la durata del contratto di anni 6, pari a complessive L. 127.008.000, inferiore a quello ritenuto congruo dalla Commissione di Congruità, pari a L. 181.440.000, di L. 54.432.000.
2. Interposto gravame dagli imputati, la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 12.11.1999, confermava l'impugnata decisione.
3. Col proposto ricorso per cassazione, il RG denuncia:
- violazione e falsa applicazione dell'art.61 del D.P.R. 696 del 18.12.1979. Illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia.
In particolare si censurano le argomentazioni della Corte secondo la quale il contratto di locazione "incriminato" doveva essere preventivamente sottoposto al controllo della "Commissione di congruità" così come previsto dall'art.61 D.P.R. 696 del 18.12.1979. Detta norma non poteva trovare applicazione al caso di specie, per essere stato il contratto de quo stipulato all'interno di un atto di transazione inter partes ex art.1965 c.c. (preventivamente approvato dal Consiglio di amministrazione dell'NP) e, come tale, insindacabile.
Si fa, peraltro, presente, che il parere della Commissione è inequivocabilmente un atto interprocedimentale, esclusivamente interno all'NP e del quale l'NP non ha mai fatto menzione, per cui il RG nulla sapeva se detto parere fosse mai stato richiesto o, comunque, lo stesso fosse stato rilasciato;
- violazione e falsa applicazione degli artt.323 e 42 c.p.. Illogicità, erroneità ed insufficienza della motivazione su un punto decisivo della controversia.
In particolare si censura la motivazione della Corte di appello, allorché asserisce per il contratto in contestazione che "si sia verificato un danno patrimoniale per l'NP balza evidente... ". In proposito si rileva difensivamente che il giudicante di 2^ grado non solo non ha tenuto in conto l'atto di transazione ma che, comunque, non sussiste alcuna prova che il RG abbia commesso il delitto di abuso d'ufficio, o che abbia concorso con persone facenti capo all'NP alla Commissione di detto reato.
A sua volta l'SI denuncia:
- violazione dell'art 129 n.2 c.p.p., in relazione all'art.606 lett. b) ed e) dello stesso codice.
Si censura il giudice di appello che ha fatto propria la motivazione del G.U.P. ritenendo che l'SI non poteva non sapere che il canone fosse inferiore a quello determinato dalla "Commissione di congruità". E ciò anche perché l'SI aveva già stipulato altri due contratti.
Si ritiene tale motivazione apparente, illogica e priva di qualsiasi riscontro probatorio.
Ciò che risulta agli atti è solo un dato oggettivo e cioè un canone richiesto e pagato, inferiore a quello determinato dalla "Commissione di congruità". È, peraltro, aberrante, che un soggetto per aver chiesto in locazione a un Ente pubblico un suo bene immobile, si vede richiedere un prezzo, che, cui parere fa parte dell'iter poi, risultando inferiore a quello espresso da detta Commissione, il cui parere fa parte dell'iter procedimentale della formazione di volontà dell'Ente stesso, parere mai indicato nei vari contratti dall'Ente stipulati, possa essere ritenuto responsabile di concorso nel reato di abuso d'ufficio, pur in difetto di qualsivoglia altro elemento probatorio, tale che possa far pensare ad una "combine" intercorsa con il pubblico ufficiale.
Conclusivamente, se si può ritenere per certo che nella fattispecie gli organi preposti alla stipula del contratto hanno violato la legge che imponeva loro di locare gli immobili al prezzo indicato dalla "Commissione di congruita", non si comprende perché tale omissione debba essere addebitata a titolo di concorso nel reato a chi, come l'SI, è estraneo all'Amministrazione stessa, in mancanza di ogni prova dell'illecito accordo, tenuto altresì conto della modestia tra il canone indicato dalla Commissione e quello imposto all'SI (la differenza era pari a L. 756.000 al mese).
4. Ritiene il Collegio, alla stregua delle risultanze processuali emergenti dal testo delle sentenze dei due gradi del giudizio di merito, la fondatezza della richiesta di entrambi gli imputati ad ottenere una pronuncia più favorevole di quella impugnata, avuto riguardo oltreché al dispositivo, alla manifesta illogicità della motivazione dei richiamati provvedimenti.
Va preliminarmente osservato che, seppure l'abuso d'ufficio è un reato "proprio" che può essere, quindi, commesso solo da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, è tuttavia pacificamente configurabile il concorso del privato destinatario dei benefici conseguenti all'atto abusivo. Peraltro, a tal fine, è pur sempre necessaria la dimostrazione che questi abbia posto in essere una condotta tale da avere svolto un ruolo "causalmente rilevante" nella realizzazione della fattispecie criminosa.
Tale partecipazione dell'extraneus all'abuso posto in essere dal soggetto qualificato può, quindi, comprendere oltre alla determinazione e all'istigazione (eventualmente anche a mezzo di intermediari) anche l'accordo criminoso.
Non può, d'altro verso, ravvisarsi il concorso nella sola e semplice istanza relativa a un atto che, nel concreto, risulti illegittimo e, nonostante ciò, venga adottato: va, infatti, considerato che il Privato, contrariamente al pubblico funzionario, non è tenuto a conoscere le norme che regolano l'attività di quest'ultimo, ne', soprattutto, è tenuto a conoscere le situazioni attinenti all'ufficio che possono condizionare la legittimità dell'atto richiesto.
In una tale ottica, pertanto, al fine di affermare la sussistenza del concorso del privato, la prova che un atto amministrativo è il risultato di collusione tra privato e pubblico funzionario, non può essere dedotta dalla mera coincidenza tra la richiesta del primo e il provvedimento posto in essere dal secondo, essendo, invece, necessario che il contesto fattuale, i rapporti personali tra le parti o altri dati di contorno dimostrino che la presentazione della domanda è stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa col pubblico funzionario o, comunque, da pressioni dirette a sollecitarlo, ovvero a persuaderlo al compimento dell'atto illegittimo.
Questa Corte ritiene che la disapplicazione, in subiecta materia, di tali principi ermeneutici, costituisca il denunciato vizio logico- motivazionale dell'impugnata sentenza.
Le risultanze fattuali evidenziano, per quanto attiene al RG, che il contratto che lo riguarda è conseguito a un atto di transazione, con le quali le parti sono fatte reciproche concessioni al fine di transigere alcune vertenze in corso e prevenirne altre. All'interno di detta transazione le parti hanno inserito, tra l'altro, tutte le clausole e condizioni di cui al contratto di locazione oggetto del presente giudizio.
Tale atto di transazione risulta essere stato preventivamente approvato dal Consiglio di amministrazione dell'NP. Per quanto riguarda l'SI, ciò che risulta dagli atti è che questi ebbe a chiedere all'NP la locazione di un suo bene immobile. Il prezzo richiesto dal rappresentante dell'Ente, è effettivamente risultato inferiore a quello espresso dalla "Commissione di congruità", il cui parere non risulta essere mai stato pubblicizzato, ne' indicato nel contratto stipulato dall'SI con l'NP.
Ciò posto, nel difetto probatorio di un effettivo contributo causale, la eventuale mera consapevolezza da parte dei prevenuti di essere stati favoriti dalla illegittimità dell'atto, o la loro semplice accettazione dell'ingiusto vantaggio patrimoniale a loro derivato, sono circostanze del tutto inidonee a configurare una responsabilità a titolo concorsuale, a meno che, a norma dell'art.40 c.p., costoro avessero l'obbligo giuridico di impedire l'evento
(ipotesi nella specie non ricorrente).
Conclusivamente si osserva che, da parte dei giudici del merito, si è totalmente pretermesso che l'abuso d'ufficio configura un tipico reato monosoggettivo, in quanto il disvalore del fatto risiede soltanto nel comportamento del pubblico agente;
di conseguenza ai fini della sussistenza del reato, non è necessaria la partecipazione del destinatario dell'atto alla condotta illecita posta in essere dal pubblico funzionario.
Il destinatario dell'utilità economica prodotta attraverso l'abuso, potrà concorrere nel reato, ma solo quando si dimostri che egli abbia svolto una effettiva attività di istigazione o agevolazione rispetto all'esecuzione del reato.
Nella fattispecie in esame, tale prova è totalmente carente. Consegue l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza nei confronti di entrambi i ricorrenti, per non aver commesso il fatto.
P. Q. M.
la Corte di Cassazione
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di entrambi i ricorrenti, per non aver commesso il fatto.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2000