Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/1991, n. 3499
CASS
Sentenza 1 ottobre 1991

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In tema di chiamata di correo, l'art. 192 comma secondo nuovo cod. proc. pen. - applicabile anche ai procedimenti che proseguono secondo le norme anteriormente vigenti (art. 245 cpv. lett. b trans.) - riconosce formalmente la validità probatoria degli indizi, quando siano gravi, precisi e concordanti. Gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti; precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi. Quando hanno queste caratteristiche gli indizi possono costituire prova di un fatto, se valutati nel loro complesso e in logica coordinazione.

In sede di imposizione di misure cautelari per i reati indicati nell'art. 275, comma terzo, cod.proc.pen., il giudice deve valutare soltanto se sussistono gravi indizi di colpevolezza e deve adottare la misura restrittiva carceraria, perché il concorso di esigenze cautelari è ora presunto dalla legge, che fa tuttavia, salva la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali si desume l'insussistenza delle stesse. Ciò alla stregua del nuovo testo dell'art. 275, comma terzo citato, come modificato dall'art. 5 legge 12 luglio 1991, n. 203, che ha disposto la conversione del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292, che ha esperito le parole "o che le stesse (le esigenze cautelari) possono essere soddisfatte con altre misure".

In tema di chiamata di correo, l'art. 192 comma terzo nuovo cod. proc. pen. - applicabile anche ai procedimenti che proseguono secondo le norme anteriormente vigenti (art. 245 cpv. norme trans.) - attribuisce valore di prova alle dichiarazioni dell'imputato del medesimo reato o di reato connesso o collegato sul fatto altrui quando siano valutate insieme ad altri elementi di prova idonei a confermarne l'attendibilità. Tali dichiarazioni costituiscono elemento di prova del fatto asserito, dello stesso tipo di ogni altra prova legittima; ma, essendone dubbia l'attendibilità, non sono validamente utilizzabili da sole, ma soltanto se valutate insieme con altri elementi esterni di riscontro della loro attendibilità. Questa va valutata alla luce di qualsiasi altro idoneo elemento esterno (che può essere costituito anche da un indizio qualificato o da un'altra chiamata di correità convergente) non idoneo da solo a dimostrare il fatto, ma tale da contribuire a garantire l'attendibilità della dichiarazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/1991, n. 3499
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3499
    Data del deposito : 1 ottobre 1991

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