Sentenza 1 ottobre 1991
Massime • 3
In tema di chiamata di correo, l'art. 192 comma secondo nuovo cod. proc. pen. - applicabile anche ai procedimenti che proseguono secondo le norme anteriormente vigenti (art. 245 cpv. lett. b trans.) - riconosce formalmente la validità probatoria degli indizi, quando siano gravi, precisi e concordanti. Gravi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle obiezioni e, quindi attendibili e convincenti; precisi sono quelli non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile, perciò non equivoci; concordanti sono quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati o elementi certi. Quando hanno queste caratteristiche gli indizi possono costituire prova di un fatto, se valutati nel loro complesso e in logica coordinazione.
In sede di imposizione di misure cautelari per i reati indicati nell'art. 275, comma terzo, cod.proc.pen., il giudice deve valutare soltanto se sussistono gravi indizi di colpevolezza e deve adottare la misura restrittiva carceraria, perché il concorso di esigenze cautelari è ora presunto dalla legge, che fa tuttavia, salva la prova contraria, costituita dall'acquisizione di elementi dai quali si desume l'insussistenza delle stesse. Ciò alla stregua del nuovo testo dell'art. 275, comma terzo citato, come modificato dall'art. 5 legge 12 luglio 1991, n. 203, che ha disposto la conversione del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, e come ulteriormente modificato dall'art. 1 d.l. 9 settembre 1991, n. 292, che ha esperito le parole "o che le stesse (le esigenze cautelari) possono essere soddisfatte con altre misure".
In tema di chiamata di correo, l'art. 192 comma terzo nuovo cod. proc. pen. - applicabile anche ai procedimenti che proseguono secondo le norme anteriormente vigenti (art. 245 cpv. norme trans.) - attribuisce valore di prova alle dichiarazioni dell'imputato del medesimo reato o di reato connesso o collegato sul fatto altrui quando siano valutate insieme ad altri elementi di prova idonei a confermarne l'attendibilità. Tali dichiarazioni costituiscono elemento di prova del fatto asserito, dello stesso tipo di ogni altra prova legittima; ma, essendone dubbia l'attendibilità, non sono validamente utilizzabili da sole, ma soltanto se valutate insieme con altri elementi esterni di riscontro della loro attendibilità. Questa va valutata alla luce di qualsiasi altro idoneo elemento esterno (che può essere costituito anche da un indizio qualificato o da un'altra chiamata di correità convergente) non idoneo da solo a dimostrare il fatto, ma tale da contribuire a garantire l'attendibilità della dichiarazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/10/1991, n. 3499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3499 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 1991 |
Testo completo
3499 MARIO
AL
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 30.1.1991 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SENTENZA SEZIONE I PENALE N.N. 96 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Presidente Dott. MOLINARI Pasquale IN
Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott.
.
VALIANTE MA N.33867/90CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2: UFFICIO COPIE POMPA MA
Richiesta copia studio 3. » EN IN OR ADDICASSAZIONE dal sig. VA
BE per diritti L. Seesf diritti IC CORE 4. » DI
Fil ter ampia studio 18 NOV 1994- ha pronunciato la seguente IL CANCELLIERE at Sid. Barzaye& S por dirittii 24000 SENTENZA
1 74 EB. 1992 sul ricorso proposto da 1) TI NN n. Salerno 12.4.52 C LIRE 2000
2) AS TO n.Battipaglia 8.12.57; 3) TE MB PRE ANCELLERIA TO n.Salerno 12.8.61; 4) RI CO n.Salero
12.59; 5) AN AL n.Salerno 24.2.55; 6) TO n. Salerno 25.4.47; 7) FA IN n.Salerno 88.59
8) RO TO n.Baronissi 21.1.54; 9) RO OM n. Baronissi 4.9.55; 10) RO IU n. Salerno 6.2.58 E936406 11) CO IG n.Salerno 18.1.62; 12) TI AL n. 16.10.44; 13) IS IU n.Salerno 4.1.36; 14) CC
MA n. Camerota 10.5.48; 15) AN CO n.Salerno 28.8.47; 16) EL IR n.Salerno 23.5.54; 17) TT
CO n. Salerno 8.5.64; Navverso la sentenza 29 maggio 1990 della Corte di assise do
O
appello di Salerno, che ha parzialmente modificato la
C
sentenza della Corte di assise di Salerno, di condanna NOTA O dei ricorrenti per associazione per delinquere di tipo mafioso, tentata estorsione, ricettazione, lesioni ag- gravate, reati di arma ed altro;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dot tor VALNO CZY SEND Mod. 82 A. Spinosi Roma
CANCE DI
SUPBEMA per la parte civile, l'avv. E936410
E936409 D
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R
O
E936408
C
S
S
A
E936407 Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dottor Giulio CARLUCCI
na concluso per l'inammissibilità dei ricorsi Biz-
zantino, IS IU, CO, RT, Fian- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE dra, OL, AR TO, SE, TT;
Rilasciato copia studio al SIC. CEMTOMINI il rigetto degli altri ricorsi;
per dirity L. food 5 NOV 1992 M IL PANCELLIERE
Udit i i difensori avv. Alberto Clarizia per Vas-
sallo, TE, LI e AN;
avv. AR Giovine per IS IG;
avv. Antonia Verna per AR CO, Barone
IU e RU;
avv. LV De Donato per IS IU,
SE, AR IU, AR TO e RU;
Svolgimento del proces50.
1 ) I reati in esame 51 inquadrano in Lina
serie di fatti di sangue, di attentati dinami tardi ad esercizi commerciali e di estorsioni consumate o tentate, che si verificarono in Salerno negli anni 1981 - 83. Intercettazioni telefoniche, pedinamenti ed altri servizi ricognitivi della polizia, nonchè
di documenti Significativi,la scoperta le testimonianze ottenute da alcune persone offese,
dichiarazioni di dissociati o pentiti E qualche confessione o significativa ammissione, portarono alsand alla raccolta di elementi che consentirono di ed altri procedere per associazione camorristica reati tipici nei confronti di numerose persone.
Altri processi, già definiti con sentenza passata in giudicato, hanno accertato l 'e sis t e n za
1'attività di associazioni per delinquere facenti capo alla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele
l'associazioneCutolo, I fatti in esame riguardano parte di camorristi, le attività di un'altra accertate nell'anno 1983.
2) Il presente processo ha preso le mosse dai
episodi di intimidazione che, nel luglio gravi furono diretti
contro
OR PI RL, 1983,
commerciante in motociclette. Prima l'esplosione di
0
1 L ordigno contro l'esercizio, sequita da
telefonate estorsive, poi l'aggressione da parte di due giovani giunti in motocicletta, che indirizzarono alcuni colpi di pistola alle gambe dei presenti nel negozio, misero in moto la polizia che poco dopo ne scopriva e denunziava gli autori tra quali un minore www. insieme ai mandanti al gruppo cui facevano capo.
Le confessioni le confidenze ottenute fecero scoprire anche altri reati relativi autori. talian La Corte di assise giudicè ventinove persone, tredici delle quali furono ritenute colpevoli di delinquere camorristica: la associazione per maggior parte di esse insieme ad altre persone furono altresi dichiarate colpevoli di diversi reati fine, e condannate di consequenza. La Corte di assise di appello ha confermato tutte le condanne per associazione camorristica la maggior parte delle altre.
3) Diciassette condannati hanno prodotto ricorso per cassazione.
VA TO, AN AL, TE BE
e LI CO hanno denunziato "carenza di
motivazione logica" e travisamento dei fatti nonchè
3 ز
نا violazione di legge, riguardo alle ritenute loro partecipazione all'associazione Commissione dei ricettazione e di detenzione di porto reati di abusivo di armi.
In particolare, TE BE ha lamentato sarebbeche la sua partecipazione all'associazione stata desunta unicamente dal fatto che egli scrisse,
una lettera estorsiva. Ma egli riteneva che si
trattasse di uno Scherzo, tanto vero che non usè il normale accorgimento di una macchina da scrivere
Paliant dello stampatello, Si tratterebbe in ogni caso di
semplice indizio, non corroborato da altri elementi obiettivi.
Analogamente, la partecipazione di LI
CO è stata ricavata dall'esistenza del SUO
nome in un elenco sequestrato a Di MA LV,
condannato in altro processo per la dirigenza di un'associazione criminosa, e dalla conferma di due altre persone. Ma l'inclusione nell'elenco non costituisce prova di associazione, potendo avere svariati significati. Peraltro, la grave malattia
che soffriva non renderebbe verosimileinfettiva che partecipisse staltale attività criminosa.
La partecipazione di VA TO è stata desunta dai tentativi di estorsione da lui compiuti
4 in danno di OR e D'Ascoli, che non consentirebbero di ritenerlo operante se non I n
criminosa; collegamento con un'organizzazione nonchè dall'opinione che abbia ricevuto assistenza
I n una casa privata dopo essere stato ferito dal
OR in OCCASIOne dell'aggressione nei SUO unnegozio; e dall'assicurazione nella lettera, che camorrista detenuto scrisse ad altri, secondo cui il "boss" Di MA lo avrebbe assistito a segui to falian Si tratterebbe di indizi non gravi,dell'arresto.
nè precisi e concordanti.
Se non si può provare che fu lui l'assistito dopo il preteso ferimento il destinatario dell'assicurazione del Di MA, sarebbe estraneo anche alle tentate estorsioni.
AN AL, infine, sarebbe Stato
condannato per ricettazione di una pistola soltanto perchè di illecita provenienza. La prova, pertanto,
sarebbe del tutto carente.
4 } IS IG ha Ugualmente dedotto violazione di legge e vizio di motivazione.
stato accusato di partecipazione all'associazione da Un "pentito" 3 che im dibattimento ha mostrato di non conoscerlo non avrebbe potuto direttamente, quindi
的 identificarlo nel preteso riconoscimento fotografico.
l'inclusione del SUO nome D'altra parte,
nell'agendina di Di MA LV non comporterebbe come gli stessi giudici hanno
generale la riconosciuto in linea Sua
partecipazione all'associazione. Altrettanto Va detto del SUO interessamento per i funerali di un
giovane suicidatosi in Questura senza ragione qualificato camorrista, della circostanza risultante da altro processo secondo cui egli ospitò il camorrista RA sulla sua automobile fino a Firenze, = dell'uso del motorscooter da parte del ritenuto camorrista TT CO.
Gli elementi che dovrebbero provare la Sua
colpevolezza, quindi, sarebbero inutilizzabili ai fini della decisione.
IR ha dedotto vizio di
5 ) C ase l la riguardo a un imprecisato motivazione derivanteaccertamento della sentenza impugnata dall'utilizzazione delle conclusioni di due pentiti che in altro processo sono stati ritenuti poco credibili
L'elenco di persone, dal quale risulta il
SUO nome, non potrebbe far fede, anche per le circostanze in cui Venne rinvenuto;
ed altrettanto deve dirsi della lettera sequestrata a terzi, che potrebbero averla scritta per loro fini.
Egli, infine, é stato detenuto fin dal 1978,
quando ancora della Nuova Camorra Organizzata non si parlava nella zona.
Violazione di legge sussisterebbe, poi, nella
negazione delle circostanze attenuanti generiche nella graduazione della pena. foliant I suddetti motivi sono stati estesi anche a
IU, il cui nome risulta aggiunto IS
penna nell'intestazione.
6) RU MA ha lamentato violazione di legge in ordine alla ritenuta قلات partecipazione all'associazione per delinquere, in quanto fondata
SU "elementi extraprocessuali", quali la lettera del AT 2 le dichiarazioni del Verderame,
ad altre circostanze marginali edaltresì
indifferenti, quali il possesso di un libro sulla
Camorra e la presenza nell'aula nella quale Si
celebrava il processo FI.
Vizio di motivazione ha poi denunciato In
ordine allo stesso accertamento, considerato che non è stato precisato il SUO ruolo nella stessa,
che una perizia fonica ha escluso che egli fosse il telefonista della banda, che il قلات 110me non stato trovato 10 nessuna lista, che soitanto
"pentito" l'ha riconosciuto fotograficamente, senza che la Corte di appello abbia valutato la stessa efficacia dell'attendibilità riconoscimento in base a fotografia.
La stessa sentenza fa riferimento a una Sua
implicazione in estorsioni, mentre egli non ne e stato affatto imputato.
Pliant In ogni Caso manca la motivazione sulla permanenza del vincolo dopo il 29 settembre 1982, e altresi sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. 7) OL IN, CO IG, Barone
CO, AR TO e AR IU hanno difetto di motivazione per 11 mancato denunziato esame di alcune eccezioni di nullità prospettate con l'appello, e in particolare quella relativa al verbale di dibattimento del 10 novembre 1988
degli interrogatori di AR Ciro, AR
MA, ER AR e D'IN EL,
appello: per le ragioni già esposte nei motivi di
il presidente della Corte non avrebbe informato le persone imputate i procedimenti connessi che potevano farsi assistere da un difensore di
8 fiducia, affrettandosi invece a nominare difensori di ufficio.
Violazione di legge sussisterebbe nel fatto di aver considerato come fonte di prova un elenco di nomi Scritti da un estraneo al processO SU
un'agendina sequestrata al AR TO, non
corroborato da altra risultanza processuale.
mero indizio costituirebbero Pure
l'accusa Mosse dalfotografici riconoscimenti altre volte considerato niente affatto ER,
credibile.
B) Con motivi contestuali, CO IG,
RT AL, IS IU e FI CO,
nonche il già ricordato RU MA hanno lamentato violazione dei diritti della difesa,
"violazione delle norme e dei principi giuridici".
nullità del decreto di citazione per difetto dei
E comparire in udienza;
j nullità del termini
"decreto" di rinvio a giudizio per difetto di motivazione: i l tutto non meglio precisato.
9) AR CO, AR IU e Ruocco
con ulteriori motivi di altro difensore i l MA,
hanno dedotto vizio di terzo per il RU
motivazione degli accertamenti che li riguardano. AR CO Sl Sarebbe introdotto nella tentata estorsione in danno di Camera non perchè
partecipe della ritenuta associazione criminosa, ma
probabilmente per quadagnare qualche soldo. La
della vicenda così come effettuataricostruzione dai giudici di merito è verosimile, ma non l'unica possibile: il che le toglie validità.
Quanto alla sua appartenenza al sodalizio criminoso, l'indizio del SUO inserimento nelle ant liste sequestrate non esclude che esse siano State r M compilate ad altri fini mentre la Sua
frequentazione di RU MA, anch'egli ritenuto
camorrista é prova del tutto insufficiente.
SuaAR IU ha lamentato che la partecipazione all'associazione criminosa sia stata
fondata soltanto sulla presenza del SUO nome nella
lista rinvenuta in casa del fratello TO, sulle accuse del ER altre volte ritenuto poco credibile, SU Una precedente denuncia per associazione. Si tratterebbe di meri indizi, non sufficienti a giustificarne la condanna.
Stato dichiarato MA sarebbe RU
criminosa soltanto dell'associazione partecipe perchè, già denunciato per lo stesso reato nel
1979, fu trovato in possesso di un libro sulia
10 camorra, fu presente
FI CO ed al pressi dell'ufficio de sottoposto a pressioni al process0 carico di tri Camorristi, fu notato nei l D'Ascoli mentre questi era estorsive.
Araul
11 Ma elementi di conferma di tali indizi non esistono, ed anzi non fu identificato nel preteso telefonista della banda, né figura in alcun elenco
dei pretesi camorristi.
Irrilevante sarebbe la lettera scrittagli dal
AT nel 1980; e il fatto che l'abbia conservata non comporta che egli continuasse a far parte dell'associazione anche dopo il 29 settembre 1982.
10) TT CO ha lamentato mancanza di
Plant motivazione del rigetto della Sua richiesta di attenuanti, Cosi come illustrata nei motivi di
appello.
11 ) ZZ NN ha denunciato
"insufficiente motivazione della sua condanna: non sarebbe stata valutata, infatti, la circostanza,
ricavata dalle intercettazioni telefoniche, secondo la quale chiedeva chiarimenti al marito in ordine al Suoi pretesi contatti con persona da lei
Sconosciuta: se fosse stata consapevole dello spaccio di stupefacenti imputatole non avrebbe
fatto simili domande.
Neppure stato considerato che non le A
stata sequestrata sostanza stupefacente.
12 Motivi della decisione.
I RICORSI INAMMISSIBILI 12) Va preliminarmente dichiarata la
i nammissibilità dei ricorsi di RT AL,
FI CO e IS IU, per la assoluta genericità dei motivi dichiarati contestualmente.
Essi non consentono minimamente di individuare 1 1
punto della sentenza che sarebbe viziato. La doglianza di difetto dei termini di comparizione in giudizio, vagamente accennata,
Aitional destituita di fondamento.
La sanzione dell'inammissibilità del ricorso
✓
riguarda anche i coimputati CO IG e Ruocco
MA. Ma per ess1 è stata presentata altra valida
dichiarazione. Altro ricorso è stato presentato anche per
IS IU. Ma 1. motivi indicati dal difensore designato Sono quelli peraltro amch'essi inammissibili (Wa 17. 16) Scritti per
SE IR, la cui posizione è tutt'affatto diversa. L'estensione al IS è stata fatta con l'aggiunta del nome a penna nell'intestazione e la
versione al plurale di una preposizione articolata,
ma senza alcuna specifica contestazione che riguardi la sua ritenuta colpevolezza.
13 13) TT CO ha soltanto lamentato omessa motivazione del rigetto della Sua richiestal di circostanze attenuanti generiche.
Egli aveva spiegato con 1 motivi di appello che le dette circostanze attenuanti gli erano state riconosciute in occasione di una condanna per già
porto e detenzione di esplosivi, quelli stessi com.
attribuitigli nel 1 quali aveva compiuto i reati
presente giudizio, e che perciò era logico riguardoestendere il giudizio di favore anche ant questi ultimi
M La Corte di merito ha ritenuto immeritevoli delle circostanze attenuanti tutti gli imputati,
perchè nessuno ha reso confessione 0 tenuto comunque un comportamento processuale od extra-
processuale tale da far intendere resipiscenza 0
desiderio di riadattamento sociale (fol. 97). In
particolare le ha negate al TT per Suoi
precedenti penali per furto, reati concernenti le armi ed evasione (fol. 99) La spiegazione è congrua e puntuale. Perciò
manifestamente infondata è la denuncia di omessa motivazione, e di consequenza inammissibile i l ricorso..
14 della sua ignoranza del traffico di stupefacenti.
Invero, nella Sua telefonata intercettata ella chiedeva al marito spiegazioni circa SU01
-.-.
contatti con persone da lei mai conosciute: i l che non si implicatagiustificherebbe se ella fosse nell'illecito commercio.
Ma la censura non indica alcun vizio logico o giuridico della motivazione impugnata, e si riduce
a una rinnovata prospettazione di una diversa valutazione del fatto, inammissibile in questa sede ianl di legittimità.
M 15) AN AL stato giudicato colpevole ricettazione di una pistola di provenienza di di porto abusivo della stessa.clandestina
Entrambe le sentenze di merito spiegano che egli fu visto dagli agenti di polizia verbalizzanti mentre,
da loro inseguito perchè si era dato alla fuga, la
estraeva dal proprio borsello la gettava im 407
cantiere edile adiacente, dove poi fu recuperata.
Le contestazioni del ricorrente ripetono digià prospettate denunce di esagerazione e
fantasia dei verbalizzanti, inammissibili in questa sede di mera legittimità.
Manifestamente infondata, peraltro, la essa Censura della motivazione di colpevolezza:
15 invero, risulta fondata sulla flagranza del reato, durante la quale gli agenti videro commettere il fatto, recuperarono l'arma e arrestarono l'autore.
16) SE IR ha prodotto רת! ricorso motivi disordinati al limite della con privi di censure definite, intelligibilità,
sopratutto largamente tardivi : invero sono stati presentati i l 3 ottobre 1990, mentre l'ultima notificazione dell'avviso di deposito della
sentenza risale al 24 luglio 1990 (fol. 467). In la sospensione estiva dei': ' modo, detratta termini processuali, i motivi risultano presentati
venticinque giorni dopo l'ultimo avviso, e perciò
fuori dei termini prescritti
L'AUDIZIONE DEI "PENTITI" 17) I ricorrenti OL IN, Bifulco
IG, AR CO, AR TO e Barone
IU hanno nuovamente denunciato la nullità del verbale dibattimentale del 10 novembre 1988. A loro scorrettamente i "pentiti" AR IRparere,
ER AR nonchè AR MA
D'IN EL furono interrogati liberamente ai sensi dell'art. 348 bis, Senza
essere stati avvertiti della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia ad essi
16
-- peraltro furono nominati difensori di ufficio che non risultano iscritti all'albo del distretto. La censura è manifestamente infondata.
La sentenza impugnata sostiene innanzi tutto che non risulta da alcun elemento che 1 c.d.
"pentiti particolarmente i primi due, le cui FL
!
dichiarazioni sono state utilizzate in questo process0, fossero all'epoca imputati di reati
connessi Pertanto le loro dichiarazioni dovrebbero " esser ritenute comuni dichiarazioni di testimoni
(foll. 71 72)
L'affermazione non certamente fondata. essendo quanto meno intuibile che i dichiaranti derivavano le loro informazioni dalla militanza nella stessa organizzazione o in altra consimile,
con la conseguenza che dovevano ritenersi imputati altroimputabili ovvero già condannati in procedimento connes50. Diventava così chiaro che anche al loro interrogatorio doveva applicarsi la
disposizione dell'art. 348 bis c.p.P..
riferisce In verità, la disposizione si espressamente alle persone imputate per lo stesso reato o per un reato connesso, nei confronti delle
quali si proceda separatamente. Ma nella stessa condizione si trova anche la persona già giudicata
17 separatamente, tanto che il nuovo codice ha esteso espressamente ad essa la disciplina (art. 210)
siccome rientrante nella medesima ratio, 1
Comunque, la Corte di merito ha ugualmente applicato agli interrogati la regola del richiamato art. 348 bis c.p.P. 7 nominando loro un difensore di ufficio S1CCOMe non già assistiti da un difensore di fiducia, e quello ha prestato effettivamente ricorrenti hanno l'assistenza, Come gl stessi
ammess0.
Want Che il presidente non li abbia formalmente
avvisati che avevano facoltà di farsi assistere da
L17 difensore di fiducia non può ritenersi
rilevante, dal momento che risulta che stata sia pure ad garantita la sostanza dell'assistenza,
opera di un difensore di ufficio.
Neppure rileva che i difensori nominati non fossero iscritti nell'albo del distretto di Corte
di appello di Salerno, innanzi tutto perchè non quello del esiste Lin albo del distretto ma solo circondario;
e poi perchè l'iscrizione nell'albo esercitare dinanzi a degli avvocati abilita ad del Paese. Quindi ben tutti gli uffici giudiziari essere iscrittipotevano i difensori nominati nell'albo di altro circondario.
18 assorbente, comunque, che i difensori diE'
abbianoufficio effettivamente assistito 1
dichiaranti, e né costoro nè alcun altro, Compres1
1 ricorrenti, abbiano avanzato alcuna obiezione
(fol. 72).
GLI INDIZI E LE CHIAMATE IN CORREITA'
18) Nessuno dei ricorrenti ha contestato la del reato di associazione per sussistenza delinquere camorristica.. Essa peraltro risulta ampiamente motivata dalla sentenza impugnate, con precisi riferimenti agli elementi acquisiti al l iau process0.
oggetto di M Il punto, quindi, non
valutazione in questa sede.
Le censure proposte dai ricorrenti condannati per associazione concernono soltanto la personale in particolare la correttezza partecipazione,
della prova di essa. E' stato invero contestato che della partecipazione possa essere l'accertamento desunto ch elenchi rinvenuti presso uno degli imputati o addirittura sequestrato a un imputato in processo, 0 dall'accusa di "pentiti altro "
dissociati, magari considerati in altra sede poco credibili, o dall'indicazione contenuta in lettere provenienti da camorristi, o dalla corrispondenza
19 con camorristi, 0 dall'interessamento ai funerali di un presunto appartenente al clan, ovvero dalla
partecipazione a un processO conclusosi con l'accertamento della partecipazione degli imputati
E un'associazione camorristica. Sulla utilizzabilità degli indizi P altresi delle dichiarazioni dei cosiddetti "pentiti" 0 di altri coimputati vanno precisate le regole di fondo cui bisognerà confrontare quelle applicate dalla briant Corte di merito nei singoli Casl.
19) L'art. 192 del nuovo c.p.p. applicabile anche ai procedimenti che proseguono secondo le norme anteriormente vigenti (art. 245.2 b disp.
la validità trans.) riconosce formalmente probatoria degli indizi, quando siano gravi,
precisi concordanti;
attribuisce poi valore di prova alle dichiarazioni dell'imputato del medesimo reato o di reato connesso o collegato (n.
17) sul fatto altrui quando siano valutate insieme ad altri elementi di prova idonei a confermarne l'attendibilità.
La prova c.d. critica, che utilizza appunto gli indizi per dedurne 1 esistenza di un fatto
(art. 192.2 c.p.p. ) 1 la risultante di on ragionamento sillogistico, caratteristico della
20 logica del giudice. La massima di esperienza S1
pone come la premessa maggiore;
l'indizio premessa minore: la conclusione diventa elemento di prova del fatto in esame.
Data, però, la naturale inadequatezza degli indizi, giurisprudenza anche con riferimento alla regola delle presunzioni dettata
dall'art. 2729 C. civ. li considera rilevanti concordanţi. Gravi soltanto Se gravi, precisi sono gli indizi consistenti, cioè resistenti alle precisi Sono quelli non generici non suscettibili Juliant obieziom1, quindi attendibili e convincenti,
di diversa interpretazione altrettanto o anche più sonoverosimile, perciò non equivoci;
concordanti quelli che non contrastano tra loro e più ancora con altri dati 0 elementi certi. Quando hanno queste caratteristiche gli indizi possono costituire prova di un fatto, se valutati nel loro coreplesso col in logica coordinatore -
La dichiarazione resa da un coimputato del medesimo reato o da imputato in Un procedimento connesso o collegato costituisce elemento di prova del fatto asserito ma di per sè sola non validamente utilizzabile, e va valutata insieme con altri elementi esterni di riscontro della Sua
quindi prova valida, attendibilità. Costituisce
21 dello stesso tipo di ogni altra prova legittima;
ma
l'attendibilità me è dubbia
Questa Va riscontrata con qualsiasi altro elemento esterno: non necessariamente i doneo una prova pienamente attendibile, che finirebbe per rendere superflua la nuova dichiarazione, ma uni altro elemento rilevante di qualsiasi tipo e natura
(Cass. V. 3 feb. 1990, 1. 10 perfino un indizio
come innanzi qualificato, e addirittura un'altra
chiamata in correità convergente non idoneo da
contribuire a garantire 1'attendibilità della Wanl solo a dimostrare il fatto in questione, ma tale da
dichiarazione.
Tali regole sono essenziali specialmente per
la prova dei reati associativi, perchè consentono
di non privarsi del contributo di elementi che rompono la caratteristica segretezza della organizzazione e 1'omertà di cui essa si avvale,
difficile e spesso impossibile altra rendendo assai prova diretta;
e tuttavia garantiscono dal pericolo di considerare valido ogni elemento che riesca
soddisfare comunque le esigenze di motivazione della decisione.
LE PARTECIPAZIONI ALL'ASSOCIAZIONE
20) Entro limiti questi si mantiene Ma
22 motivazione impugnata, cosi in ordine alla utilizzazione degli indizi come riguardo al credito prestato alle dichiarazioni di "pentiti dissociati.
21) Cosi, ta prova dell'appartenenza di Abate
BE all'associazione risulta desunta dalla
S ua partecipazione al tentativo di estorsione in danno diGallo AL, svoltosi con di modalità
esecuzione tipiche della camorra;
dal fatto che la
stessa Plant lettera estorsiva da lui redatta faceva riferimento ad altri episodi.analoghi realizzati dalla associazione in quei giorni, ed era contenuta in una busta recante la grafia di Uno che
B
A
B
A
B
compilato l'elenco dei presunti camorristi sequestrato in casa AR. E' vero quanto detto dal ricorrente, che cioè
la compilazione di una lettera minatoria anche se non per la risibile ragione di uno scherzo non)
comporta necessariamente l'appartenenza alla associazione criminale che gestisce i l delitto relativo;
ma è anche di comune esperienza che un'associazione, che caratteristicamente Si
circonda del più fitto segreto, non affida un atto del genere a Lu estraneo.
Tale considerazione consente di considerare
23 corretta 1'affermazione della sentenza impugnata,
secondo cui la scrittura della lettera minatoria da parte dell'TE si inserisce nell'estorsione relativa, tanto da rendere sicuro il collegamento dello stesso con altri membri dell'associazione.
Ulteriore, anche se secondario, elemento di prova della partecipazione del ricorrente all'associazione giudici di merito hanno considerato il fatto che egli ت fratello di quell'TE Rosario, minore, che ha partecipato relativi amici, per compiere 1 reati estorsivi Katrant alle sparatorie contro il OR e il D'Ascoli
persequiti dall'associazione criminosa.
Si tratta, come è evidente, di indizi, ma di indizi Seri e gravi, significativi non soltanto di una vicinanza ad ambienti camorristici, che praticano delitti tipici, tra 1 quali appunto l'estorsione; niente affatto vaghi ma precisi e non
suscettibili di diversa interpretazione, quanto meno dello stesso peso di quella accolta dalla
Corte di merito;
e non contraddittori tra loro, ma insieme concordanti e convergenti Verso la medesima dell'appartenenza o quanto meno dellaconclusione cooperazione il che è lo stesso dell'imputato i all'associazione criminosa ai fini della Sua
24 sussistenza ed operatività, nonchè a quelli della realizzazione del suo programma.
La giustificazione della stesura della lettera estorsiva con il presunto scherzo è stata adeguatamente respinta dalla Corte di merito 3 9 non die ulteriormente valutabile in questa sede legittimità siccome questione di mero fatto e non comportante denuncia di un Vizio logico 0
giuridico della motivazione. Pertanto anche la denuncia della condanna per la tentata estorsione
MI seppure possa ritenersi, per quanto vagamente,
proposta va ritenuta priva di ogni pregio.
Si dimostra cosi infondata anche l'obiezione della mancata precisazione del ruolo del ricorrente nell'associazione, esattamente considerato essenziale elemento costitutivo della condotta associativa. I I ruolo svolto dall'TE risulta appunto quello accertato di realizzatore di estorsioni in danno di commercianti
22) La militanza associativa di LI
CO è dalla sentenza ricollegata alle accuse
formulate da ER MA, a quelle de relato confermate da D'IN EL, il Cui
riscontro peraltro ritrova nell'inclusione del nome
nell'elenco sequestrato al "boss" camorristico Di
25 MA LV, contenente anche il nome di altri,
la cui qualità di associati al clan salernitano →
stata definitivamente accertata in altro procesSO
concernente RA MA ed altri.
La motivazione impugnata considera non accettabile l'ipotesi difensivar Secondo cui i l
nome dell'imputato sarebbe stato incluso nell'elenco per errore al posto del fratello del
ricorrente, LI IR es so si camorrista,
e spiega che il nome che IAcome accertato in altra sede è indicato inequivocabilmente come CO, la sua appartenenza all'associazione fu riferita al
D'IN appunto dal Circ.
l'obiezione, I l ricorrente ha riproposto ragioni dell'inserimento prospettando nell'elenco da quelle alladell'appartenenza diverse associazione, e richiamando gravi infermità che non
gli avrebbero consentito di partecipare in maniera
efficace un'associazione " Tuttavia non ha individuato alcun vizio specifico della motivazione della sua colpevolezza. La censura, pertanto, è priva di pregio,
al limite dell'inammissibilità.
dell'adeguatezza Nel merito, a conferma
26 della motivazione e della ritenuta validità dei diversi indizi siccome gravi, precisi e
concordanti, va rilevato che non appare verosimile iscrizione del nome da parte del l'errore di capo del clan camorristico, che ทายา poteva noni
distinguere bene l'uno e l'altro fratello, mentre è
inverosimile che scambiasse il nome di IR con quello dell'altro se veramente non lo avesse mai conosciuto.
23) VA
MI TO Stato considerato associato in quanto partecipante alle tentate estorsioni in danno del OR e del D'Ascoli, nelle quali avrebbe agito non come singolo bensi dell'associazione criminosa che le come membro 2 altresi perchè, ferito dalla avrebbe disposte reazione del OR, sarebbe stato ospitato nella
in cui Si trovava già il camorrista di spicco
AR IR, che poi "pentito" lo rivelò.
La sentenza aggiunge che la matrice camorristica di tali attentati è stata più volte ed espressamente rivendicata dagli estorsori, S1
oggettivamente manifestata nella pluralità degli esecutori nella ripetizione delle modalità
esecutive, tipiche della camorra.
i
Alle obiezioni in ordine alla credibilità
27 alla permanenza nella Casa presso dello AR
la quale costui era ospitato la sentenza replica l'oggettivo riscontro delle cicatrici richiamando delle ferite;
e, quanto alla fondatezza dell'accusa di Camorra, sottolineando l'assicurazione data dal
"boss" Di MA LV ad altro associato che Si
sarebbe assistito adeguatamente il VA da poco arrestato. mosse comt'appello riproposizione delle stesse obiezioni in La
Arant questa sede di legittimità non è ammissibile.
Quanto alla validità delle indirette prove di militanza nell'associazione, Va considerato che il ricorrente non ha neppure contestato la condanna
per le tentate estorsioni, solo vagamente, al
termine delle sue argomentazioni, ha concluso c he
Se non risulta positivamente la sua partecipazione a coinvolto nelle all'associativo non può
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estorsioni.
Risulta però adeguatamente motivata la Sua
partecipazione agli attentati estorsivi. Tra
l'altro fu trovato sangue sulla motocicletta che guidato, prova che la reazione del egli avrebbe
OR lo attinse al corpo: di qui i segni delle
ammesse dallo stesso ricorrente anche seferite,
28 attendible a dultin i l ricovero presso Una Casa ospitale;
mentre la telefonata alla moglie da Lun diverso luogo non esclude che possa essere stata precedente o magari seguente.
D'altra parte la rivelazione del "pentito riscontroAR in ordine al ricovero ha trovato nelle stesse tracce di lesioni.
Elemento bensì secondario ma non irrilevante stata fondatamente ritenuta di riscontro
MI assicurazione del Di MA ad altri detenuti che
VA sarebbe stato convenientemente il assistito dopo il suo arresto. Il fatto che il Di
MA non abbia scritto direttamente all'interessato può spiegarsi con l'accorgimento di non rivolgersi
21 detenuti in attesa di giudizio, direttamente data la possibilità del controllo della corrispondenza loro diretta. Anche 117 questo caso, dunque, a sostegno dell'accertamento operato dalla Corte di merito nonchè stanno indizi gravi, precisi e concordanti,
dichiarazione di estraneo al process0 una convalidata da obiettivi elementi esterni.
Neppure contestata, la condanna per le
lesioni volontarie in danno di IO, Cesari
e AL così come stata derubricata
29 l'originaria imputazione di tentato omicidio www è da ritenersi definitiva.
24) IS IG è stato ritenuto associato alla camorra im base alla precisa accusa del
conosceva bene e ne "pentito" AR IR, che lo ha fatto una precisa descrizione, qualificandolo come capo zona nella città di Salerno.
Il riscontro dell'accusa è stato trovato nella inclusione del nome del Maisto IG nell'elenco
Julinar sequestrato al "boss" Di MA LV e altresi NT nell'elenco sequestrato al AR TO.
Ulteriori elementi di riscontro sono stati considerati il suo interessamento per i funerali di
IK IA nei locali della Questura di Salerno, i che provocè violente minacce della camorra contro i
poliziotti: ci ene costitui conferma del sospetto che i l IK fosse un aderente all'associazione la Sua frequentazione del dirigente criminosa;
camorristico RA MA, definitivamente condannato come tale in altra sede, che accompagnė
sua automobile in Toscana per un recupero di con la infine 1'uso del SUO motorscooter da crediti;
parte di TT CO, implicato nella tentata
estorsione Camera.
La censura di invalido riconoscimento 'da
30 parte del "pentito" AR è stata prospettata 1 17
questa sede di legittimità in maniera
Sostanzialmente diversa da come fu proposta nel
giudizio di appello. Invero, in quest'ultimo fu semplicemente lamentato che lo AR ammise di aver riconosciuto il IS per esclusione, dato che le differenti foto mostrategli sarebbero State
tutte di carabinieri e di poliziotti (fol. 1000);
nei motivi di ricorso, invece, Si è sostenuto che
AR avrebbe fornito la prova dilo non conoscere direttamente 11 IS. Con tale specifica versione il ricorrente ha finito p e r proporre una obiezione nuova, sulla quale i giudici di appello non Sono stati in grado di compiere
valutazioni.
Tuttavia il riconoscimento dai collegato conforme primi giudici alla asserita "esatta 2
descrizione fisica" del IS 白 Stato
giustamente ritenuto corroborato dal ritrovamento del SUO nome nell'elenco del Di MA e in quello del AR.
Anche quest'ultimo risulta redatto da
persona non identificata, é da ritenere fondata l'opinione della piena affidabilità di esso come dell'altro. Questo poi è stato utilizzato dal cApo
31 del clan camorristico, molte delle persone in
esso inserite Sono state giudicate in altra sede
partecipi dell'associazione camorristica. La
coincidenza della iscrizione del IS nell'uno nell'altro elenco ulteriormente significativa della fondatezza della qualificazione attribuitagli
Gli altri elementi di riscontro Sono
Sicuramente secondari tuttavia, in quanto anch'essi precisi non contrastanti tra loro e con contribuiscono rafforzarla e ને farla ritenere Mant la conclusione dell'appartenenza all'associazione,
giudiziariamente certa.
25) RU MA stato considerato dell'associazione criminosa perchépartecipante trovato in possesso di una lettera, a lui diretta, con la quale AT ON gli esprimeva la gioia di essere stato affiliato quello stesso giorno alla 11'sacrosanta ed inviolabile famiglia" della quale il parte. L'appartenenza stata RU faceva ritenuta convalidata dalla dichiarazione del
ER, nonché dal camorrista "pentito H
rinvenimento in casa del RU di un libro sulla camorra, dalla sua presenza alla celebrazione del
procesSO riguardante alcuni camorristi, e infine per essere stato notato nei pressi degli uffici del
32 D'Ascoli nel periodo in cui lo stesso era
E pressioni estorsive sottoposto e per essere
Stato già perseguito in passato perr associazione
per delinquere.
ricorrente con distinti motivi di due I l ha obiettato che, dopo l'esclusione che difensori egli fosse il telefonista della banda nel periodo delle estorsioni, non è stato indicato alcun ruolo specifico che egli avrebbe rivestito nell'associazione; non è stato trovato iscritto
LA negli elenchi degli associati;
è stato indicato
camorrista dal Solo ER, cui come la attendibilità ha sollevato in altri processi forti
dubbi, mentre non ha parlato di lui l'altro pentito
AR. Peraltro, il riconoscimento fotografico
Stato costantemente ritenuto prova non piena 11 riferimento alle estorsioni è inammissibile, poichè
imputato soltanto di appartenenza adegli
Infine, i l rinvenimento associazione camorristica.
frequentazione del del libro sulla camorra e processo contro i camorristi Sarebbero circostanze del del tutto irrilevanti. Essendo poi la lettera del 17 dicembre 1980, AT mancherebbe di motivazione l'affermazione che i l SUO vincolo associativo continuè anche dopo il 29 settembre
33 1982.
La lettera con CUI il AT partecipò la sua affiliazione e offri 1 SUO1 servizi un camorrista
più anziano, come tale conosciuto @ qualificato dallo Scrivente;
la precisa accusa del Verderame con conneSSO riconoscimento fotografico, € la precedente imputazione per associazione per delinquere sono stati giustamente considerati dalla
Corte di merito un insieme di elementi probatori od indiziari di indubbio valore dimostrativo
Maul del RU all'associazionedell'appartenenza criminosa.
Peraltro, l'accusa di un testimone (Cesari)
di averlo riconosciuto come uno che per molto tempo Si aggirò nei pressi degli uffici del D'Ascoli
mentre questi era sottoposto a pressioni estorsive grave, preciso A non discordanteé altro indizio com gli gli altri elementi dal quale pue desumersi i l suo impegno associativo nell'agosto
1983, E quindi anche dopo il 29 settembre 1982.
consente altresì di individuare i l precisoEsso
ruolo a lui assegnato nell'organizzazione.
Pertanto, pur ritenendo privi di particolare
Significato concreto gli altri elementi cui fa
quelli appeňariferimento la sentenza impugnata,
34 ricordati devono ritenersi sufficienti a dimostrare 1dell accusa di associazione la fondatezza camorristica.
Quanto alla doglianza di immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, risulta che con l'appello 11 RU si limitò a chiedere la
"concessione delle attenuanti generiche da
*dichiararsi prevalenti alla contestata aggravante"
senza alcuna indicazione delle ragioni che le esse devono ricollegarsi giustificassero. E poiché "circostanze diverse da quelle già considerate Da Mant 1
espressamente dal codice come condizione per analoghe riduzioni di pena, la Corte di merito non era tenuta d ricercarle da sè meno ancora motivare perchè la generica richiesta non a
j e
ammissibile o comunque fondata.
impugnataIn ogni caso, la sentenza spiega perchè nessuno degli imputati che ha invocato tali circostanze ne è apparso meritevole (v. 11. 13), 11 particolare che non le merita il RU per 1
allarmanti,suoi precedenti penali particolarmente tra i quali le condanne per rapina, associazione sulle per delinquere reati arma (fol. 101).
26) CO IG, AR TO, AR
hanno con moti'vo CO AR IU
35 3
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à dell'elenco stata indirettamente ma non meno
efficacemente affermata in altro process0, ormai definito, che ha accertato l'appartenenza al clan
camorristico salernitano di alcune delle persone il cui nome figura nell'elenco. Sess.
Nell'elenco del AR era inserito il27)
nome del fratello CO. E tale indizio di appartenenza di costui all'associazione camorristica è stato corroborato dalla accertata partecipazione al tentativo di estorsione in Sua
aul di Camera, tipico fatto camorristico, danno
M compiuto dal gruppo criminoso effettivamente altresi dai rapporti con salernitano;
camorrista RU MA.
La contestazione del valore probatorio di tali singoli indizi non ne esclude la gravità,
precisione concordanza, tanto che possono correttamente esse ☹ considerati tutti insie me valido elemento di prova.
28) Con motivi di altro difensore (avv.
Verna) il AR CO ha escluso che la tentata estorsione in danno di Camera Michele, per la quale stato condannato, costituisca prova della Sua
partecipazione all'associazione criminosa che l'ha predisposta. Egli avrebbe semplicemente tentato di
37 inserirsi nella vicenda allo scopo di trarne un utile: "per, probabilmente, raggranellare qualche soldo" (sic!).
La pretesa giustificazione risulta introdotta per la prima volta in questa sede di legittimità.
In ogni caso, è di tutta evidenza che essa
costituisce denunzia di un vizio logico non giuridico della sentenza impugnata. Si tratta di
un'argomentazione in fatto, inammissibile in questa sede di legittimità.
foliant 29) Pure compreso nell'elenco figura l'altro
fratello AR IU, indicato come EP
AR"
Tale circostanza ha convalidato 1 accusa di appartenenza all'associazione camorristica mossagli sapesseER i l quale, benchè dal mon precisarne il nome, lo riconobbe in fotografia.
Altro indizio ritenuto rilevante dalla Corte di merito é costituito dall'essere egli stato già condannato per associazione per delinquere per reati tipici dell'associazione criminosa, quali la sulle rapina e reative arm . Come già detto per il fratello CO, la dei singoli contestazione peraltro generica edelementi non ne esclude la complessiva validità
38 efficacia probatoria.
Nulla di rilevante hanno aggiunto le
(avv.doglianze proposte dall'altro difensore
Verna). Come risulta dalla sentenza impugnata
1979 per associazione (fol. 101), la denuncia del
A
delinquere è sfociata in una condanna, ormaiper
definitiva. 30) Tra gli iscritti nell'elenco figurava
IG, anche lui anche CO indicato da
ER come appartenente all associazione camorristica e Piconosciuto in fotografia 1
2
5000 Tali circostanzeystate considerate elemento della di riscontro e di integrazione reciproco prova di appartenenza all'associazione.
Anche in questo caso, le contestazioni dei asingoli elementi non ne escludono la validità
p efficacia nel loro complesso.
--
Inammissibile per estrema genericità dei motivi contestuali come Si è detto al 17 = 22
i l ricorso presentato per conto dello stesso
CO dal difensore avv. Landi.
31 ) OL IN ha lamentato che, pur essendo i l suo ruolo via via scaduto da tentato omicida a semplice fețitore e malgrado non și a riuscito a chiudersi il cerchio delle prove e degli
39 indizi SUO carico, egli Sia stato giudicato
E
di tentata estorsione. colpevole I l SUO sarebbe soltanto un tentativo di truffa. Ma la obiezione peraltro generica, al limite dell'inammissibilità è priva di pregio. Laj
impugnata, pur ritenendo non provato Sentenza
sicuramente che agisse per conto dell associazione camorristica, spiega come egli alla iniziativa di questa si appiglio, Compiendo una serie di intimidazioni Volte convincere il OR versare la somma chiestagli, ripromettendosi di consequire per SUO conto la rimessione di un SUO Mant debito ed altri possibili benefici da parte dello estorto.
La sentenza considera i l suo comportamento un oggettivo aiuto per l'associazione che aveva organizzato 1 storsione, lo qualifica come timore nellaestorsivo perchè idoneo ad incutere vittima. E' appunto ció che distingue 1'estorsione dalla truffa: in questa l'eventuale pericolo immaginario ed è riferito a fattori estranei chi lo prospetta;
nell'estorsione il pericolo è reale proviene da chi lo prospetta o da altri a cui egli appaia legato.
I l ricorrente non solo non ha contestato di
4.0 avere svolto la condotta materiale ascrittagli, ma alcunche sulle esatte obiettato neppure ha della sentenza in ordine alla considerazioni qualificazione della sua condotta. La sua doglianza pertanto non indica alcun vizio della motivazione mpugnata, e in ogni caso non merita accoglimento.
32) Per quanto detto, 1 ricorsi di TE
BE, LI CO, Vassallo TO,
IS IG, RU MA, AR TO, AR
CO, AR IU, CO IG e OL
IA Vincenzo vanno rigettati.
Tutti costoro ed altresi IN AL,
FI CO, IS IU, AN Alfredo,
SE IR, TT CO ZZ NN,
cui ricorsi Sono Stati dichiarati inammissibili,
vanno condannati al pagamento in solido delle spese del procedimento ciascuno della Sanzione
considerato i l rispettivo pecuniaria che ritiene giustocomportamento processuale, Si
determinare in lire 300.000.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli articoli 537 e 549 c.p.p.:
dichiara inammissibili ricorsi di IN
41 AL, FI CO, IS IU, AN
AL, SE IR, TT CO e ZZ
NN, rigetta I ricorsi di TE a
BE,
CO, VA TO, IS LI
RU MA, Barone IG, TO, AR
CO, AR IU, CO IG e OL;
VincenzO, avvers0 la sentenza 29 maggio 1990 della condennabuthi f Corte di assise di appello di Salerno, た in ricorrenti solido al pagamento delle
Spese del procedimento Ciascuno della sanzione pecuniaria di lire 300.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 1991
IL CONSIGLIERE RELATORE
dr. MA NTe
Mand bellant
IL PRESIDENTE
dr. Pasquale IN Molinari
Colsuan
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositato in Cancelleria.
- il 27 MAR 1991
Battista Innocenze IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Battista nocenzo i
42 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 14) ZZ NN ha riproposto la tesi 1 Esse rendono ridotte a semplici 'abrasioni" 1