Sentenza 2 febbraio 2007
Massime • 1
È integrato il reato previsto dall'art. 659, comma primo, cod. pen., nel caso in cui gli imputati abusino degli strumenti vocali, eccedenti la normale tollerabilità, consistenti in esercitazioni di canto, impedendo lo studio di ragazzi in età scolare ed in genere il riposo delle persone, nonostante le segnalazioni, le denunce, la sentenza interdittiva del giudice di pace e la diffida inviata dall'amministratore dello stabile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2007, n. 10296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10296 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/02/2007
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 189
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 045188/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OC AN N. IL 18/03/1960;
2) TU IT N. IL 28/04/1961;
avverso SENTENZA del 17/09/2004 TRIBUNALE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PALOMBARINI Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito, per la parte civile, l'avv. Volpe Salvatore, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso e deposito nota spese;
Udito il difensore avv. Zappis Eugenio in sostituzione dell'avv. Tranfa Maria Gaetana, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17.9.2004 il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha dichiarato FI GI PA e IL RI colpevoli del reato di cui all'art. 659 c.p. per avere, mediante rumori prodotti dalle continue esercitazioni di canto, disturbato la quiete pubblica ed il riposo delle persone in data antecedente e prossima al 18.7.2000 e li ha condannati ciascuno alla pena di 200,00 Euro di ammenda ed in solido al risarcimento dei danni in favore della parte civile US EA, liquidati in via definitiva in 8.000,00 Euro. Il Tribunale ha all'uopo valutato le emergenze processuali, ritenute univoche, concordanti ed insuperabili, consistenti:
nelle dichiarazioni della denunciante US EA, che abitava con i figli studenti nello stesso stabile in cui gli imputati, rispettivamente AR e soprano si esercitavano ogni giorno per diverse ore e fino a sera nel canto a far tempo dal 1995 e che era stata costretta a mandare i figli a studiare fuori di casa, poiché il continuo ed intollerabile gorgheggio dei cantanti impediva la concentrazione dei ragazzi;
la sentenza emessa nel giugno del 1998 dal Giudice di Pace, cui si era rivolta la US L., che aveva intimato agli imputati di eliminare le immissione sonore eccedenti la normale tollerabilità, cui gli imputati non avevano ottemperato;
una diffida rivolta anche dall'amministratore del condominio agli imputati;
ed infine le dichiarazioni di altri inquilini dello stabile che, pur abitando molti piani sopra quello in cui stavano i cantanti, avevano avuto modo di percepire le esercitazioni liriche anche se in forma non fastidiosa.
Ha proposto ricorso per cassazione la difesa degli imputati eccependo preliminarmente la illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3, laddove esclude l'appello per le sentenze applicative della sola pena dell'ammenda per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., stante anche la differenza di trattamento rispetto alla impugnabilità delle sentenze dei giudici di pace.
Ha inoltre dedotto la carenza di motivazione della sentenza impugnata, essendo risultato che il disturbo era stato lamentato soltanto dalla US L., nonché vizio di ultrapetizione in merito al risarcimento dei danni in favore della parte civile, avendo il Tribunale immotivatamente liquidato il danno in via definitiva mentre invece la parte civile aveva chiesto la condanna generica, omettendo quindi di quantificare il danno come imposto dall'art. 593 c.p.p., comma 2. Con successiva memoria la difesa degli imputati ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
Anche la difesa della parte civile ha presentato una memoria difensiva opponendo in particolare che nel giudizio di merito aveva esplicitato la richiesta di risarcimento dei danni, poi accolta dal Tribunale.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è in effetti pretestuoso e come tale inammissibile, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3. Quanto alla eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3, laddove esclude la appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena della ammenda, la questione è già stata portata più volte davanti a questa Corte che la ha sempre dichiarata manifestamente infondata in base al rilievo, del tutto condivisibile, che la limitazione dell'appello, nel caso di cui all'art. 593 c.p.p., comma 3, non si pone in contrasto con i parametri costituzionali, non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio ed essendo nel contempo la disparità di trattamento giustificata in base ai criteri di ragionevolezza ed in particolare di minore afflittività delle pene pecuniarie, oltre che coerente con i principi del processo accusatorio contenuti nel nuovo testo dell'art. 111 Cost. ed in particolare con quello della ragionevole durata del processo (v. Cass. 16.11.2000, Spada, rv. 218827; Cass. 15.10.2001, Soglio, rv. 220279; Cass. 23.5.2001 Feletto, rv. 219985). Nel caso in esame la questione appare comunque pure irrilevante poiché gli imputati non hanno presentato l'appello, così non manifestando la volontà di fare valere quel mezzo di gravame, per cui la eventuale rimessione alla Corte Costituzionale non potrebbe che portare ad una pronuncia di inammissibilità.
Quanto alle allegata carenza di motivazione della sentenza impugnata, il giudice di merito ha correttamente ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 659 c.p., comma 1, con riguardo alla persistenza delle condotte nonostante le segnalazioni, le denunce, la sentenza interdittiva del giudice di pace e la diffida dell'amministratore dello stabile, sotto il profilo del disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone mediante rumori ed abuso di strumenti vocali eccedenti la normale tollerabilità ed idonei ad impedire lo studio dei ragazzi in età scolare e più in generale il riposo delle persone, il che rientra nella previsione dell'art. 659 c.p., comma 1 indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, come nel caso in esame in cui la denuncia era partita da persone che abitavano a breve distanza dall'appartamento in cui avvenivano i gorgheggi e le esercitazioni dei cantanti lirici e che avevano lamentato la insopportabilità dei rumori che rendevano loro la vita, lo studio e soprattutto il riposo impossibile.
Di tale reato è stata ritenuta la sussistenza in base alle emergenze processuali, riportate nella sentenza impugnata, quali la presenza di rumori intollerabili nei confronti di una pluralità indeterminata di persone che, trattandosi di un condominio in cui vi erano numerosi appartamenti, abitavano nei pressi dell'appartamento occupato dagli imputati e che si erano specificamente lamentate, incluse anche persone diverse dagli appartenenti alla famiglia US, cui cagionavano disagi e disturbi valutabili secondo un criterio di media sensibilità, anche se, ovviamente, a quattro piani di distanza, i rumori, pur se percepibili, non erano più altamente disturbanti. E tale giudizio di fatto, espresso dal giudice di merito, appare pienamente condivisibile, oltre che incensurabile in sede di legittimità, il che comporta la infondatezza del secondo motivo di ricorso con riguardo all'allegato difetto di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del reato. È manifestamente infondato anche il terzo motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata sul punto relativo alla liquidazione dei danni alla parte civile. Il Tribunale ha infatti, anche in tal caso, fatto corretta applicazione dell'art. 523 c.p.p., comma 2, e della elaborazione giurisprudenziale consolidata sul punto, in quanto, a parte la circostanza che la parte civile ha chiesto il risarcimento del danno rimettendosi al giudice, come emerge anche dalla intestazione della sentenza, in ogni caso la omessa determinazione del danno nelle conclusioni della parte civile non produce alcuna nullità e non impedisce al giudice di provvedere alla liquidazione, la cui entità può essere precisata dalla parte civile in altra sede ovvero rimessa alla prudente valutazione del giudice (v. Cass. 20, 3.1997, Carena). D'altronde costituisce un principio giurisprudenziale ormai consolidato quello per cui il giudice, sia in sede civile che in sede penale, stante la preferenza accordata dal legislatore alla simultaneità del giudizio sull'an e sul quantum del danno, anche se richiesto della sola condanna generica, può provvedere alla liquidazione definitiva del danno se ritiene, come nella specie, di avere gli elementi per provvedervi anche in via equitativa. La accertata inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi addotti non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. ed in particolare, nella specie, la prescrizione del reato maturata il 18.1.2005 (essendo stato il reato contestato fino al I8.7.2000) e quindi successivamente alla sentenza impugnata.
Invero proprio la natura originaria della causa di inammissibilità del ricorso impedisce che lo stesso produca quegli effetti introduttivi del giudizio cui si ricollega la possibilità di emettere una pronuncia diversa dalla dichiarazione di inammissibilità (cfr. Cass. SU. 30.6.1999, Piepoli). Conseguono per legge alla inammissibilità del ricorso le ulteriori statuizioni in punto di spese a carico dei ricorrenti indicate in dispositivo (art. 616 c.p.p.), oltre che la condanna solidale dei ricorrenti alla rifusione, in favore della parte civile, delle spese processuali anche del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di 500,00 Euro ciascuno alla Cassa delle Ammende;
Condanna inoltre i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile che liquida in Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2007