Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2005, n. 14222
CASS
Sentenza 16 dicembre 2005

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Nel reato di fuga previsto dall'art. 189 comma sesto, cod. strada, punito solo a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendosi riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2005, n. 14222
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14222
    Data del deposito : 16 dicembre 2005

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