Sentenza 16 dicembre 2005
Massime • 1
Nel reato di fuga previsto dall'art. 189 comma sesto, cod. strada, punito solo a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendosi riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2005, n. 14222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14222 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI IAno - Presidente - del 16/12/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - N. 1973
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 032613/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL AN AR, N. IL 30/11/1939;
avverso SENTENZA del 04/06/2004 GIUDICE DI PACE di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARINI LIONELLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Placco Vincenzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 4 giugno 2004 il Giudice di Pace di Roma ha dichiarato MU NA IA responsabile del delitto di cui all'art. 189 C.d.S., comma 1 e 6), commesso il 29 gennaio 2002, per avere omesso di ottemperare all'obbligo di fermarsi a seguito di un incidente stradale, nel quale avevano riportato lesioni LO NZ e la figlia di costei De SI NA, collegabile alla sua condotta di guida dell'autovettura Citroen Xara tg. AX328KX e l'ha condannata, con le attenuanti generiche, alla pena di Euro 400,00 "di ammenda".
Lo stesso giudice ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di lesioni colpose, cagionate alle predette LO e De SI in quel contesto, perché estinto per remissione di querela. Ricorre per Cassazione l'imputata deducendo mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudicante ritenuto che ella fosse stata presente sul luogo del sinistro addebitato alla di lei condotta di guida, mentre la teste LO - sentita ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 32, comma 2 - la cui autovettura era stata investita dalla Citroen della MU, aveva dichiarato in dibattimento: 1) di non riconoscere (pur avendo nell'immediatezza del fatto parlato con la persona alla guida dell'autovettura investitrice) nell'imputata, presente in aula, la conducente del veicolo investitore, del quale aveva rilevato (con possibilità di errore) il numero di targa (sicché la imputata era stata ritenuta responsabile soltanto in quanto proprietaria dell'autovettura identificata dal suddetto numero); 2) di non essersi accorta immediatamente, cioè al momento dell'urto fra i due veicoli, avvenuto di striscio, che la figlia, seduta accanto a lei, "si fosse fatta male" (sicché a maggior ragione la conducente della Citroen non poteva aver realizzato di aver cagionato danno alla persona). La ricorrente chiede, in denegata ipotesi di rigetto, la rettifica della pena pecuniaria infittale, indicata correttamente come "multa" nel dispositivo di udienza ed erroneamente qualificata come "ammenda" nel dispositivo di sentenza.
Il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il motivo posto a sostegno del medesimo, concernente l'affermazione di responsabilità per il reato c.d. di "fuga" si esaurisce in una mera censura in punto di fatto, e comunque manifestamente infondata, affidata all'assunto che l'imputata - non riconosciuta dalla teste LO NZ nella udienza dibattimentale - non sarebbe stata protagonista dell'incidente in oggetto, essendo ella unicamente la proprietaria dell'autovettura il cui numero di targa la predetta LO aveva annotato come quello del veicolo investitore, ed all'ulteriore assunto che la conducente di quest'ultimo poteva non essersi resa conto della idoneità dell'urto, avvenuto di striscio, a cagionare lesioni.
Nella motivazione, non manifestamente illogica, della sentenza impugnata si legge, in primo luogo, che la collisione fu "abbastanza forte" e tale rilievo da conto, sia pur implicitamente, della idoneità dell'avvenuto incidente a cagionare lesioni personali, quand'anche lievi o lievissime, con conseguente obbligo per la conducente al quale l'incidente era riconducibile di fermarsi per prestare assistenza, e con - osserva questa Corte - conseguente configurabilità del reato ascritto anche in ordine all'elemento soggettivo, atteso che nel reato di fuga previsto dall'art. 189 C.d.S., comma 6, punito a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze concretamente rappresentate e percepite a quel momento, che siano univocamente indicative di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, dovendo riservare ad un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro (Cass. Sez. 4^, 12/11/2002, n. 3982, Mancini;
vedasi anche Cass. Sez. 4^, 31/10/1997, n. 327, Martino). Il giudice ha anche affermato che alla guida del veicolo investitore si trovava una donna (alla quale la teste LO aveva detto di fermarsi, donna che la suddetta teste aveva successivamente incontrato presso il Commissariato di P.S. ove era intervenuto un tentativo di conciliazione, sfociato poi nella remissione della querela proposta contro la MU) ed ha rilevato che, come da dichiarazione dell'imputata stessa, l'autovettura Citroen XSara tg. AX328KX, il cui numero di targa la LO ebbe a rilevare sul veicolo investitore, veniva usata esclusivamente da lei e dal figlio. Detta motivazione - fondata anche su dichiarazioni testimoniali ritenute pienamente attendibili in quanto del tutto disinteressate - evidenzia plurimi elementi non illogicamente ritenuti convergenti nel senso della prova di responsabilità dell'imputata per il reato in oggetto, e destituisce di ogni pregio nel senso contrario, della circostanza che la testimone, in aula di udienza ed a distanza di tempo del fatto, non aveva individuato l'imputata, presente.
Per le ragioni che precedono il ricorso va - così come richiesto dal Procuratore Generale nella udienza odierna - dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento, a favore della cassa delle Ammende, di una somma che va congruamente determinata in Euro 1.000,00. Sarà conseguentemente il giudice a quo a correggere la erronea indicazione della pena come ammenda in quella della multa.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006