Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12677
CASS
Sentenza 29 agosto 2003

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Poiché il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nell'attuare la trasformazione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, denominato Ente Poste Italiane, ha dato luogo alla costituzione di un nuovo soggetto, subentrato nei rapporti di cui era titolare un'amministrazione autonoma dello Stato, che si avvale nello svolgimento della propria attività istituzionale dei medesimi strumenti giuridici dei soggetti privati, i rapporti di lavoro in corso al momento del subentro sono divenuti di diritto privato e quindi, necessariamente, di natura contrattuale. Ne consegue che, essendo, da tale momento, la disciplina del rapporto di lavoro divenuta incompatibile con regolamentazioni che assumano a loro indefettibile presupposto la natura non contrattuale del rapporto stesso, alle dimissioni del dipendente rassegnate dopo il subentro del nuovo soggetto non è più applicabile l'art. 124 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sicché non è più configurabile la possibilità di revocare le dimissioni disciplinata dalla predetta disposizione. Le dimissioni, infatti, secondo la disciplina privatistica costituiscono un atto unilaterale recettizio, idoneo, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro, sicché la eventuale successiva revoca non può eliminare l'effetto risolutivo già conseguito se non in forza del consenso dello stesso datore di lavoro. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento rispetto ad alcune categorie di pubblici dipendenti fruenti di trattamenti più favorevoli in materia di revoca delle dimissioni, avuto riguardo alla natura privatistica del rapporto dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, che rende non assimilabili le situazioni poste a confronto.

Commentario1

  • 1Vizio del consenso
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Marco Biasi Scheda sintetica Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto e, pertanto, allo stesso si applicano anche le disposizioni previste dal codice civile in materia di vizi del consenso. I vizi del consenso previsti in materia contrattuale sono l'errore, la violenza ed il dolo. Ogni contratto stipulato in presenza di uno di questi vizi può essere annullato su richiesta della parte il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. Anche alle dimissioni (che costituiscono un atto unilaterale, e non un contratto) si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di vizi del consenso: in particolare, assumono …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12677
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12677
Data del deposito : 29 agosto 2003

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