Sentenza 29 agosto 2003
Massime • 1
Poiché il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, nell'attuare la trasformazione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico, denominato Ente Poste Italiane, ha dato luogo alla costituzione di un nuovo soggetto, subentrato nei rapporti di cui era titolare un'amministrazione autonoma dello Stato, che si avvale nello svolgimento della propria attività istituzionale dei medesimi strumenti giuridici dei soggetti privati, i rapporti di lavoro in corso al momento del subentro sono divenuti di diritto privato e quindi, necessariamente, di natura contrattuale. Ne consegue che, essendo, da tale momento, la disciplina del rapporto di lavoro divenuta incompatibile con regolamentazioni che assumano a loro indefettibile presupposto la natura non contrattuale del rapporto stesso, alle dimissioni del dipendente rassegnate dopo il subentro del nuovo soggetto non è più applicabile l'art. 124 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, sicché non è più configurabile la possibilità di revocare le dimissioni disciplinata dalla predetta disposizione. Le dimissioni, infatti, secondo la disciplina privatistica costituiscono un atto unilaterale recettizio, idoneo, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro, sicché la eventuale successiva revoca non può eliminare l'effetto risolutivo già conseguito se non in forza del consenso dello stesso datore di lavoro. Tale disciplina manifestamente non si pone in contrasto con l'art. 3 Cost. sotto il profilo di una pretesa disparità di trattamento rispetto ad alcune categorie di pubblici dipendenti fruenti di trattamenti più favorevoli in materia di revoca delle dimissioni, avuto riguardo alla natura privatistica del rapporto dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, che rende non assimilabili le situazioni poste a confronto.
Commentario • 1
- 1. Vizio del consensoMauro · https://www.wikilabour.it/ · 24 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Marco Biasi Scheda sintetica Il rapporto di lavoro è regolato da un contratto e, pertanto, allo stesso si applicano anche le disposizioni previste dal codice civile in materia di vizi del consenso. I vizi del consenso previsti in materia contrattuale sono l'errore, la violenza ed il dolo. Ogni contratto stipulato in presenza di uno di questi vizi può essere annullato su richiesta della parte il cui consenso fu dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. Anche alle dimissioni (che costituiscono un atto unilaterale, e non un contratto) si applica la disciplina prevista dal codice civile in materia di vizi del consenso: in particolare, assumono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/08/2003, n. 12677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12677 |
| Data del deposito : | 29 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - rel. Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TE BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell'avvocato LUIGI GARDIN, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO LOPARDI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 50/00 del Tribunale di PESCARA, depositata il 14/06/00 R.G.N. 88/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/01/03 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito l'Avvocato SELLI per delega LOPARDI;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al RE di Pescara, depositato il 26 giugno 1995, il signor BR IA, già dipendente dell'Ente Poste Italiane, esponeva di aver presentato le proprie dimissioni dall'Ente in data 25.8.1994, con effetto dal 30.12.1994, nella convinzione di avere maturato, a seguito di una domanda di ricongiunzione dei periodi di contribuzione utili ai fini pensionistici, inoltrata il 30.9.1992, il requisito minimo per accedere al trattamento di quiescenza;
che, recatosi presso l'Istituto Postelegrafonici, aveva appreso che non possedeva i requisiti per fruire del trattamento pensionistico;
che aveva quindi inviato all'E.P.I., in data 15.10.19994, lettera di revoca delle dimissioni;
che l'ente, con missiva del 21.10.1994, l'aveva informato che le dimissioni erano state accettate con provvedimento del 26.9.1994 e, con lettera del 23.12.1994, aveva trasmesso la delibera di reiezione della revoca delle dimissioni. Tanto premesso, chiedeva al RE di Pescara di dichiarare l'efficacia della revoca delle dimissioni, in quanto la lettera contenente la revoca era pervenuta all'E.P.I. prima che fosse a lui comunicata la accettazione delle dimissioni. In subordine deduceva l'annullabilità delle dimissioni per errore scusabile sul requisito contributivo.
L'Ente Poste Italiane, costituitosi, si opponeva alla domanda. Con sentenza del 10 marzo 1998 il RE rigettava la domanda. L'appello del lavoratore, cui resisteva la s.p.a. Poste Italiane, veniva rigettato dal Tribunale di Pescara con sentenza del 10 febbraio/14 giugno 2000. I giudici di secondo grado osservavano che l'accettazione delle dimissioni costituisce atto non ricettizio;
che dai testi statutari e normativi prodotti e richiamati non risultava necessario, per il perfezionamento dell'atto, il visto di esecutività; che l'appellante aveva imprudentemente confidato nell'accoglimento dell'istanza di ricongiunzione dei periodi contributivi, presentando le dimissioni senza controllare l'esito della istanza previdenziale;
che solo dopo le dimissioni aveva assunto informazioni sulla propria posizione previdenziale, ed aveva revocato le stesse quando queste erano divenute irrevocabili per l'avvenuta accettazione. Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando tre motivi di censura, illustrati con memoria, BR IA.
Le Poste Italiane s.p.a. resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la difesa del ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11 della legge 24 novembre 1993, n. 537, dell'art. 124 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, coordinato all'art. 6 della legge n. 71/94 e all'art. 11 della legge n. 537/93, dell'art. 1 del d.l. n. 553 del 1994; violazione della legge n. 241 del 1990 e difetto di motivazione.
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'atto di accettazione delle dimissioni del pubblico dipendente produce effetto soltanto a seguito della ricezione dello stesso da parte del dimissionario, il quale può, quindi, revocare le dimissioni fino a quel momento. Richiama sul punto alcune decisioni del Consiglio di Stato e rileva che l'art. 124 del T.U. n. 3/57 obbliga il dipendente a restare in servizio anche dopo la accettazione delle dimissioni e finché la stessa non gli sia stata comunicata;
il che risulterebbe in contraddizione con una immediata efficacia estintiva del provvedimento di accettazione.
Con il secondo motivo, denunciando violazione del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive integrazioni e modificazioni, nonché
difetto di motivazione, la difesa del ricorrente deduce che il Tribunale, ignorando il principio "tura novit curia", si è limitato ad affermare, in relazione allo specifico motivo di censura, che i testi statutari prodotti e richiamati non prevedono alcun obbligo di registrazione da parte dell'organo di controllo.
Sostiene che era onere di controparte di provare l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei Conti, mentre lo statuto dell'Ente prevede l'apposizione del visto di regolarità. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 124 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 1427 c.c., nonché vizio di motivazione, la difesa del signor IA assume che erroneamente i giudici di appello hanno ritenuto irrilevante l'errore del lavoratore in ordine al possesso dei requisiti per il pensionamento.
Sottolinea l'essenzialità dell'errore e la riconoscibilità dello stesso da parte della P.A., deducendo la estraneità alla fattispecie del riferimento a giurisprudenza attinente al rapporto di lavoro privato.
Solleva, in subordine, eccezione di illegittimità costituzionale "della normativa che si è ritenuto applicare alla domanda giudiziale del IA per contrasto con gli arti. 3 e 97 della Costituzione". Il ricorso non è fondato.
In ordine ai primi due motivi, osserva la Corte che, con la trasformazione della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico (denominato Ente Poste Italiane), operata con il d.l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, i rapporti di lavoro in corso al momento del subentro del nuovo soggetto economico al posto di un'amministrazione autonoma dello Stato, pur regolati dalla disciplina anteriore fino alla stipulazione del primo contratto collettivo, sono divenuti rapporti di diritto privato ("il personale... resta alle dipendenze dell'ente con rapporto di diritto privato"; art 6 del d.l. n. 487 del 1993) e quindi, necessariamente, di natura contrattuale. Da quel momento la disciplina del rapporto di lavoro è divenuta incompatibile con regolamentazioni che assumano a loro indefettibile presupposto la natura non contrattuale del rapporto stesso;
con la conseguenza che le dimissioni rassegnate dal dipendente dopo il subentro del nuovo soggetto non possono essere più regolate dall'art. 124 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Cass., 26 luglio 2002 n. 11114), ma, secondo la disciplina privatistica, costituiscono esse stesse un atto unilaterale recettizio, idoneo, indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro, a determinare la risoluzione del rapporto, di modo che la eventuale successiva revoca non può eliminare l'effetto risolutivo già conseguito se non in forza del consenso dello stesso datore di lavoro (Cass., 9 maggio 1985 n, 2909; 20 novembre 1990 n. 11179; 13 giugno 1995 n. 6645; 6 novembre 2000 n. 14438). Ne consegue la infondatezza non solo del primo motivo (che propone una interpretazione dell'art. 124 del d.P.R. n. 3 del 1957 che, secondo quanto dedotto in memoria, sarebbe stata accolta dalla più recente giurisprudenza amministrativa, con superamento del precedente prevalente orientamento), ma anche del secondo, atteso che la natura privatistica del rapporto risulta incompatibile con la registrazione da parte della Corte dei Conti o con la apposizione da parte di un organo di controllo del visto di esecutorietà.
Anche il terzo motivo è infondato.
L'errore può essere causa di annullamento del contratto quando è essenziale ed è riconoscibile dall'altro contraente (art. 1428 c.c.). L'errore si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo (art. 1431 c.c.). La difesa del ricorrente assume che il Tribunale non ha considerato che l'Ente Poste Italiane non poteva non percepire l'errore in cui era incorso il dipendente, ma non spiega le ragioni per le quali il datore di lavoro, oltretutto ormai privatizzato, avrebbe dovuto conoscere la situazione previdenziale complessiva del dipendente dimissionario (per effetto del calcolo di contributi diversi da quelli maturati nel rapporto di lavoro con le Poste), se è vero che, come sottolinea lo stesso ricorrente, la gestione della posizione previdenziale era affidata ad un ente diverso, l'Istituto Postelegrafonici.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rilevato che imprudentemente il ricorrente aveva confidato nell'accoglimento della istanza di ricongiunzione dei periodi contributivi, senza controllare, prima di rassegnare le dimissioni, l'esito della pratica relativa. Da tutto quanto esposto deriva la manifesta infondatezza della eccezione di illegittima costituzionale della "normativa che sì è ritenuto applicare", per violazione del principio di eguaglianza con altri pubblici dipendenti (in particolare, gli insegnanti) e dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A.. La natura privatistica del rapporto dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, fin dall'entrata in vigore del d.l. n. 487 del 1993, impedisce ogni confronto con presunti trattamenti più favorevoli di alcune categorie di pubblici dipendenti in materia di revoca delle dimissioni.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa, fra le parti, le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 agosto 2003