Sentenza 10 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/2003, n. 5666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5666 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2003 |
Testo completo
O T 0 A .1 T R S 1 KE 1 N O . A L T R L R T E S A D E 8 O N -9 IC IO PUBBLICA ITALIANA 3 R S - L A 6 C U P L A S E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 0 566 6 03 E D : S IA 0 E R 4 P A CORTE E S . T L A M SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.20999/01 Dott. Angelo GRIECO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Consigliere Cron. 12555 Dott. Salvatore DI PALMA Cons. Rel. Rep. Dott. Luigi MACIOCE Ud. 25/02/03 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente: SE NTENZA sul ricorso proposto da: Си NE AM, elettivamente domiciliato in Roma, viale I presso gli avv.ti Arturo e Mario Salerni Carso 23 che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti unitamente all'avv. Lorenzo Trucco del Foro di Torino
- ricorrente -
contro
Questore di TORINO Ministero dell'Interno, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che li rappresenta ' e difende per legge controricorrenti - avverso il decreto del Tribunale di Torino n. 3648 del 10.07.2000. : 480 3 0 0 2 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.2.2003 dal Relatore Cons. Luigi Macioce;
Udito l'avv. Mario Salerni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto 27.1.1999 il Prefetto di Torino disponeva l'espulsione dal territorio nazionale di HA AM ai sensi dell'art, 13 c. 2 lett. C) del D.Leg. 286/98, in quanto persona ritenuta pericolosa per la sicurezza pubblica. L' HA si opponeva con ricorso 13.2.99 Са Costituitasi innanzi al Pretore di Torino. 1'Amministrazione con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale e medio tempore soppresso l'ufficio del Pretore, il Tribunale di Torino con decreto 10.07.2000 rigettava il ricorso affermando: che l'espulsione era stata disposta sull'assunto che 1' HA fosse persona pericolosa rientrante tra le categorie di cui all'art. 1 L. 1423/56; che il soggetto era stato più volte indagato (nel 1993/4/6/7) per spaccio di stupefacenti, reati contro la persona, oltraggio a p. u., favoreggiamento, violazione legge armi;
che egli risultava essere di usoindole violenta, a Ch 2 frequentare malavitosi ed era stato più volte arrestato, processato e condannato;
che pertanto, per la continuità dei fatti, per la loro prossimità, per la perdurante frequentazione di malavitosi nonché per la loro contemporaneità allo svolgimento di attività lavorativa, era stata motivatamente affermata la sua pericolosità sociale ed assunto il provvedimento espulsivo (le cui ragioni di urgenza dispensavano dall'onere di Osservare l'art. 7 L. 241/90). Per la cassazione di tale decreto l'HA ha proposto ricorso notificato 1'8.8.2001 con tre motivi. Il del Са Ministero si è costituito con controricorso 17.10.2001. MOTIVI DELLA DECISIONE Giova rilevare la corretta instaurazione del contraddittorio in sede di legittimità nei confronti del Ministero dell'Interno. Ed infatti, il ricorso venne proposto nei confronti dell'Amministrazione Centrale dell'Interno in data 13.2.99, nel vigore del vecchio testo dell'art. 13 del D. Leg. 286/98, e correttamente vi fu costituzione in primo grado con il Distrettuale dello Stato. patrocinio dell'Avvocatura entrato ilin vigore testo Medio (12.5.99)tempore dell'art. 13 bis del T.U. (ex D.Leg. 113/99, contenente 3 на legittimazione sopravvenuta del Prefetto) il processo continuò tra le parti originarie ma il decreto adottato dal Tribunale in composizione monocratica, stante la soppressione (2.6.99) dell'Ufficio del è stato esattamente fatto segno al ricorsoPretore cassazione previsto dalla norma immediato per e nei confronti della parte sopravvenuta originariamente evocata. E tale parte ha ritualmente notificato controricorso. Venendo all'esame delle censure ritiene il Collegio che esse siano prive di fondamento. Con il primo motivo l'HA denunzia violazione degli и artt. 13 c. 2 lett. C) D.Leg. 286/98, 3 L. 241/90, 1 L. 1423/56 per omessa valutazione, in sede di controllo dell'espulsione dello straniero pericoloso per la sicurezza pubblica, del profilo della attualità della condotta di vita pericolosa nonché per omessa considerazione degli esiti dei procedimenti penali e dello sbocco positivo del concesso affidamento in prova al S.S. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 7 L. 241/90 commessa con l'esclusione della sua applicabilità in tema di espulsioni. Con il terzo motivo si espone la violazione dell'art. 1 CEDU Con riguardo alle censure esposte nel primo mezzo deve rammentarsi che questa Corte, con sentenza 12721/02, ha 4 invero osservato che il rinvio che l'art. 13 c. 2 let t. C) del D.Leg. 286/98 opera quanto ad individuazione degli stranieri da espellere per la loro appartenenza a determinate "categorie" - all'art. 1 L. 1423/56 come sostituito dall'art. 2 L. 327/88, appare improntato al soddisfacimento delle stesse esigenze: da un lato la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, dall'altro il rispetto dei diritti soggettivi delle persone coinvolte nella misura. E di qui la conseguenza la quale il giudizio di "appartenenza" per dell'espellendo alla indicata "categoria", operato da Са norma di rinvio priva di alcuna delimitazione ed anzi improntata alla stessa ratio sottesa a quella richiamata, non può assumere profili meramente probabilistici nella materia delle espulsioni;
deve di contro affermarsi che il controllo giurisdizionale le- volte in cui lo straniero lo solleciti in sede di opposizione alla adottata misura espulsiva - debba essere condotto alla stregua degli stessi criteri che il Giudice applica le volte in cui venga in rilievo una proposta di applicazione di una misura di prevenzione oggettivo degli elementi fondanti i (il carattere il requisito della presunzioni sospetti e le -attualità della pericolosità la necessità di un esame globale della personalità del soggetto). E la verifica fle 5 al proposito condotta deve essere effettuata ab extrinseco e cioè scrutinando la completezza, logicità e non contraddittorietà delle valutazioni fatte dall'Amministrazione. Orbene, e venendo al caso sottoposto, appare evidente come il Tribunale di Torino di tali principi abbia fatto piena e motivata applicazione. Da un lato quel Giudice ha sottoposto ad analitica disamina il compendio di vicende processuali, di relazioni di P.G. informative acquisite e lo ha ritenuto idoneo ae di fondare - con riguardo all'attualità la prognosi di permanente pericolosità sociale dell'HA. Dall'altro lato il Giudice del merito si è fatto carico di esaminare gli elementi sottoposti dall'espellendo, quali la pretesa attività lavorativa e l'esito dell'affidamento in prova, ed ha motivatamente negato ragione dei comportamenti che l'uno ° l'altro (in negativi contestuali od immediatamente successivi) potessero assurgere ad indici di ravvedimento. Resta, dunque una motivazione rispettosa dei principi in subiecta materia ed espressa in termini di adeguatezza e logicità che la rendono insindacabile in questa sede. Del tutto infondata è la pretesa, contenuta nel secondo mezzo, di dare applicazione all'onere di avviso н dell'avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90, da 6 questa Corte ripetutamente escluso in materia di espulsioni ed in ragione della particolare connotazione di urgenza e celerità della disciplina (Cass. 1749/03 - 7542/02 - 7426/02 - 7179/02 5050/02). Inconsistente è, infine, la terza censura, afferente la mancata applicazione ad esso istante delle garanzie di cui all'art. 1 C. 1 prot. 7 della CEDU in quanto straniero legalmente residente in Italia: all'HA, infatti, era stato rifiutato il rinnovo del p.d.s. sì chè, sino ad eventuale annullamento da parte del G.A. di tal diniego, la sua condizione era quella di persona priva di titolo di soggiorno ed espulsa in ragione della affermata appartenenza a categoria di soggetti socialmente pericolosi. Respinto il ricorso, le spese devono essere regolate secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a versare alla controricorrente Amministrazione le spese del giudizio determinate in C:CC: 1.000,00 per onorari oltre alle spese prenotate a debito. 1Horate Givery Così deciso in Roma, il 25.2.2003 I Cons.est. Миости 7 I 0 R O 1 E T . I A 1 N T 1 A S R . е р T и T O S L R L E A s i u P L a s a n i i s l f g E 2 R 0 P . 3 A 0 N D 8 O p E o e R E D i s t r U a L A C N I A C L I 9 - S O L 3 C - I U 6 P R S A L E C v l e A i E : A A D I R E 0 E S 4 T E A . P M L S