Sentenza 8 novembre 2019
Massime • 1
In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l'interessato si rifiuti di sottoporsi all'accertamento.
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L'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Corte di Cassazione Sez. 4 penale sentenza n.21835 Anno 2022 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: ESPOSITO ALDO Data Udienza: 02/12/2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: PG PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO BD nato il **/1981 in Bosnia avverso la sentenza del 25/09/2020 della CORTE APPELLO di TRENTO visti gli atti, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2019, n. 5314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5314 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2019 |
Testo completo
ACR 05314-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: EMANUELE DI SALVO Sent. n. sez. 2118/2019 -Presidente - UP 08/11/2019 MAURA NARDIN -Relatore - R.G.N. 19030/2019 MARIAROSARIA BRUNO DANIELE CENCI DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SP PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/02/2019 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CENICCOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla sospensione della pena e per inammissibilita' nel resto E' presente l'avvocato CHINNICI ROCCO del foro di PALERMO in difesa di: SP PA Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza di prima cura con cui AO SP è stato condannato per il reato di cui all'art. 186 comma 7 C.d.S., perché, quale conducente di un autoveicolo, dopo aver provocato un sinistro stradale, condotto presso il Pronto Soccorso, rifiutava di sottoporsi all'esame ematico alcolimetrico, richiesto dalla polizia giudiziaria, allontanandosi dal nosocomio, prima della sua effettuazione.
2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandolo a tre motivi.
3. Con il primo, deduce l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186 comma 7,C.d.S., ed il vizio di motivazione. Ricorda che il 5 marzo 2016 l'interessato veniva condotto all'ospedale per essere sottoposto, su richiesta della polizia giudiziaria ad esami ematici di controllo dello stato di ebbrezza, ivi facendo ingresso alle ore 23.56. Visitato alle 00,01, lasciava il LORE nosocomio alle 1.07, dimesso su sua richiesta, senza mai avere ricevuto l'avviso di farsi assistere da un difensore, che avrebbe dovuto essere dato prima dell'avvio dell'accertamento. Non essendo il rifiuto stato preceduto dall'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la sentenza avrebbe dovuto accogliere l'appello sul punto. D'altro canto, il Giudice di pace, nell'ambito del giudizio di opposizione all'ordinanza prefettizia di sospensione della patente, ha accolto il ricorso, ritenendo la sussistenza della violazione dell'art. 114 cit.. 4. Con il secondo motivo, si duole dell'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 186, commi 3 e 4, C.d.S., essendo stato disposto il prelievo ematico, in assenza della prova dell'impossibilità di dispositivi spirometrici, anche all'interno dell'ospedale.
5. Con il terzo motivo, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 163 cod. pen., per non avere la Corte territoriale concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena e le circostanze attenuanti generiche, nonostante la sussistenza dei presupposti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto. 1. 2. Va preliminarmente dato atto, in ordine al tema sottoposto con la prima doglianza relativa alla violazione del diritto di difesa, che recentemente questa Sezione ha riformulato alcuni principi relativi al caso in cui non sia dato avviso all'interessato della facoltà di farsi assistere dal un difensore, ai sensi dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., prima di procedere agli accertamenti urgenti mediante etilometro. Ed invero, se in passato si è ritenuto che "Quando si procede per il 2 reato di guida in stato di ebbrezza, l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell""alcoltest" non ricorre se l'imputato abbia rifiutato di sottoporsi all'accertamento. (Nel caso di specie l'imputato si era rifiutato di farsi accompagnare presso il vicino comando di polizia fornito di etilometro). (Sez. 4, n. 34470 del 13/05/2016 - dep. 05/08/2016, Portale, Rv. 26787701; n. 43845 del 26/09/2014, Rv. 260603), da ultimo, nell'ambito di una rivisitazione dell'operatività del sistema della garanzie di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. si è affermato anche alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263025- che "In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell'alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l'interessato si rifiuti di sottoporsi all'accertamento. (Sez. 4, n. 34383 del 06/06/2017 dep. 13/07/2017, Emanuele, Rv. 270526)".
3. L'affermazione della garanzia del diritto di farsi assistere, infatti, è collegata al momento genetico dell'accertamento, e cioè al momento in cui si avvia il procedimento di accertamento- avuto riguardo alla stessa lettera dell'art. 114 disp. att. che recita "Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'art. 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia". Ogni qualvolta l'interessato sia sottoposto ad un accertamento indifferibile ed urgente, infatti, l'avvertimento della possibilità di farsi assistere da un difensore, deve precedere lo svolgimento dell'atto. E' chiaro, dunque, che per assolvere allo scopo di consentire la difesa durante l'accertamento a mezzo di alcoltest, oppure a mezzo dell'esame ematico, l'avviso deve intervenire prima della sua effettuazione concreta, non potendo assumere nessun significato se interviene dopo.
4. Laddove sia la polizia giudiziaria a provvedere all'accertamento con l'alcoltest, saranno gli operanti ad avvisare il soggetto invitato sul contenuto del diritto di difesa previsto dall'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., mentre allorquando l'accertamento debba essere eseguito in ospedale, a mezzo dell'intervento di sanitari, l'avviso potrà essere dato sia dalla polizia giudiziaria che dai medici che materialmente provvedano al prelievo ematico, essendo sufficiente che preceda la sua esecuzione. Ebbene nel caso di specie, se è certo che l'imputato lasciò il nosocomio prima di essere sottoposto al prelievo ematico, ciò di cui si dubita, invece, è se l'avviso dovesse essere dato solo 3 immediatamente prima del prelievo ematico o, viceversa, non appena la polizia giudiziaria formuli la richiesta ai sanitari di provvedere alla ricerca dell'alcool nel sangue, al di fuori di protocolli medici da applicare per la cura del paziente.
5. Si tratta di una questione cruciale nella valutazione della sussistenza del reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S., posto che l'esercizio della facoltà di nominare un difensore, ma ancor prima la conoscenza della richiesta della polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 186, comma. .5, C.d.S., deve considerarsi incidente sulla consapevolezza che l'allontanamento, prima dell'esecuzione dell'esame, configura rifiuto di sottoporsi all'accertamento, ossia una condotta sanzionata dalla legge. E questo perché nell'ipotesi in cui un soggetto, coinvolto in un sinistro stradale, sia avviato presso un ospedale, per essere sottoposto a cure mediche, in assenza della cognizione della richiesta degli organi di polizia giudiziaria, egli ben può allontanarsi dal nosocomio, semplicemente per rifiutare le cure, trattandosi dell'esercizio di una facoltà, rimessa solo all'interessato, senza avere contezza che ciò significa sottrarsi all'obbligo di legge.
6. Ebbene, nell'ipotesi concreta sottoposta all'esame di questo giudice di legittimità, la sentenza di appello, pur ripercorrendo correttamente il quadro normativo di riferimento, ha omesso di portare a termine il ragionamento che sorregge la decisione, affrontando la ricostruzione circa il momento in cui l'imputato fu edotto della necessità di effettuare l'esame per consentire l'accertamento richiesto dalla polizia giudiziaria;
né ha chiarito se e quando SIA STATO l'avviso di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., 4 dato all'interessato.
7. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Così deciso il 8/11/2019 Il Consigliere est. Il Presidente nuele Di Salvo Maura Nardin DEPOSITATORI CANCELLERIA ogal10/02/2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO irene Caliendo