Sentenza 1 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/07/2003, n. 10323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10323 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 0 323/03 Lavoro Composta dagli I .mi ri gi rat Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G.N. 1885/01 Cron. 23076 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere - Rep Consigliere - Ud. 26/02/03 Dott. Donato FIGURELLI ....IM *...* Dott. Attilio CELENTANO Consigliere - ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: AR NA, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO DOSSENA, GIUSEPPE GALANTE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in ---- persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2003 | rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 1233 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 181/00 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 19/10/00 - R.G. N. 313/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Luca udienza del 26/02/03 dal Consigliere Dott. David o Michell udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto primo motivo ed accoglimento del secondo motivo. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 3 marzo/1 aprile 20000, che aveva rigettato la domanda proposta, contro l'INPS, da NA OT che, dopo ed avere lavorato come lavoratore subordinato dal 1957 al 1963, avea esercitato attività artigianale dal 1968 al 1983 ed attività commerciale dal 1984 in poi, con iscrizione a ciascuna delle gestioni previdenziali rispettive - chiedeva la riliquidazione della pensione, della quale era titolare, cumulando i periodi di iscrizione alle gestioni per lavoratori autonomi (artigiani, appunto, e commercianti) gestite dall'Istituto quale unica quota - con il periodo di - contribuzione come lavoratore dipendente, in base al rilievo che é imposta (art. 16 in relazione agli art. 5 e 8 della legge n. 233/90) "la materiale sommatoria delle quote maturate nelle tre diverse gestioni separatamente calcolate", e riteneva, peraltro, che "la piena soccombenza comporta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate come in dispositivo". Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. ✓ stituto intimato resiste con controricorso. Motivi della decisione.
1.Con il primo motivo di ricorso - denunciando (ai sensi dell'art. 360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 5 e 16 della legge n. 233 del 1990) - NA OT censura la sentenza impugnata per avere liquidato la propria pensione cumulando separatamente le quote maturate in due gestioni diverse per lavoratori autonomi (artigiani, appunto, e commercianti) gestite dall'INPS. Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art.360, n.3, c.p.c.) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 152 disp.att.c.p.c.) - il ricorrente censura la sentenza impugnata per averlo condannato alla rifusione delle spese del giudizio d'appello, esclusivamente, sulla base della regola della soccombenza. Il primo motivo di ricorso non é fondato. Fondato é, invece, il secondo motivo. -2.Invero nel caso di liquidazione della pensione in una delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (quali, nella specie, artigiani e commercianti), gestite dall'INPS, con il cumulo dei contributi versati nelle gestioni medesime e nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (a norma dell'art. 16 della I. n. 233 del 1990) - la pensione va calcolata - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine la sentenza n. 1891/2000, nonché 2870/2001 ed, in fattispecie analoga, 743/98) - procedendo alla somma delle quote imputabili alle singole gestioni, calcolate secondo i criteri vigenti presso ciascuna gestione (cosiddetta liquidazione a scaglioni) sia per la - determinazione del reddito pensionabile che per il coefficiente di rendimento - considerando distintamente (anche) i periodi contributivi maturati presso gestioni diverse dei lavoratori autonomi gestite dall'INPS, in base ad un'interpretazione della norma (art. 16 della I. n. 233 del 1990, cit., appunto) desumibile da concordanti elementi letterali e sistematici. La sentenza impugnata non si discosta dal principio di diritto enunciato - che questa Corte intende ribadire e non merita, quindi, le censure che le - vengono mosse con il primo motivo di ricorso. Fondato e, invece, il secondo motivo. 2 3.Invero, nelle controversie relative a prestazioni previdenziali, il regime delle spese processuali (di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.) - che, derogando al principio generale della soccombenza (di cui all'art.art. 91 c.p.c.), esonera il assoggettamento alla lavoratore soccombente dalla rifusione di dette spese "a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria" comporta che, in quelle controversie, il lavoratore soccombente non può essere condannato alla rifusione delle spese medesime - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 14480/99, 4589/98) - senza che il giudice abbia accertato la sussistenza concorrente delle due predette qualità (manifesta infondatezza, appunto, e temerarietà), nella pretesa azionata, ed abbia congruamente motivato al riguardo. La sentenza impugnata – che ha condannato il lavoratore alla rifusione delle spese processuali del giudizio d'appello, in base alla regola della soccombenza (art.91 c.p.c.), pur trattandosi di controversia previdenziale - si discosta dal principio di diritto enunciato e merita, quindi, le censure che le avengono mosse con il secondo motivo di ricorso. ww4.Pertanto - mentre va rigettato il primo motivo di ricorso ne dev'essere accolto il secondo motivo. Per l'effetto, la sentenza va cassata senza rinvio (ai sensi dell'art. 384, 1° comma, c.p.c.) intilazione al motivo accolto - trattandosi di accoglimento (di - motivo) del ricorso per violazione e falsa applicazione di norma di diritto (art. 360, n.3, c.p.c.) - sia pure processuale (art. 152 disp. att. c.p.c., cit.) - e non sono necessari accertamenti di fatto ulteriori per esonerare il lavoratore soccombente dalla rifusione delle spese del giudizio d'appello (in tal senso, vedi Cass. 5489/2000), nonché delle spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di cassazione (art. 385, 2° comma, c.p.c., in relazione allo stesso art. 152 disp. att. c.p.c., cit.). 3
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e ne accoglie il secondo;
Cassa senza rinvio la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto;
Decidendo nel merito, esonera NA OT dalla rifusione delle spese del giudizio di appello;
Nulla per le spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio di cassazione. Così deciso il Roma, il 26 febbbraio 2003. All Presidente Il Consigliere estensore h ule De Ly I 3 0 A 1 3 D S , S . 5 T A O . L T R , L N A ' A O L S B 3 IL CANCELLIERE L E 7 I E P - D S D 8 I со - I A гом 1 N S T 1 G Depositato in Cancelleria S N E O O oggi,-1 LUG. 2003 E S P A G I M D I A G E E A , O L O D T IL CANCELLIERE R T E I A T T R S L гом I I N L G D E E E S D O R E ----- -