Sentenza 4 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali, non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 76 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
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Indennità di accompagnamento a favore degli invalidi è esclusa dalla nozione di reddito rilevante per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76: non si tratta infatti di "redditi" in senso proprio quanto piuttosto un'erogazione di sostegno diretta alla remunerazione dell'opera di terze persone impegnate nell'assistenza all'invalido ovvero di un sussidio destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire all'invalido condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Il discrimine tra entrate patrimoniali rilevanti ovvero non rilevanti nell'accezione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, sta non già …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/02/2015, n. 24842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24842 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'ISA Claudio - Presidente - del 04/02/2015
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 249
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 62/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MESSINA;
nei confronti di:
UA AS N. IL 22/06/1976;
avverso la sentenza n. 2772/2013 GIP TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTO, del 12/11/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IZZO FAUSTO;
sentite le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 12/11/2014 il G.u.p. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, all'esito dell'udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti dell'imputata UA Pasqua, per il delitto di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 95, perché il fatto non costituisce reato.
All'imputata era stato addebitato di avere, nell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, dichiarato un reddito annuo complessivo di Euro 11,225,00=, a fronte di un reddito effettivamente percepito di Euro 13.649,00= (acc. il 26/6/2013).
Osservava il G.u.p. che la somma di Euro 2.436,00= percepita quale indennità di frequenza della figlia minore, portatrice di handicap, non era computabile tra le componenti reddituali.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Messina, lamentando la erronea applicazione della legge, in quanto ai fini della istanza per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio, l'istante deve indicare tutti i redditi percepiti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Questa Corte di legittimità ha statuito, con giurisprudenza consolidata, che "In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (L. 8 novembre 2000, n. 328, art. 24), in quanto tale sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito di cui alla L. 30 luglio 1990, n. 217, art. 3, comma 3" (Cass. Sez. 3^, Sentenza n. 31591 del 01/07/2002 Cc.
(dep. 23/09/2002), Rv. 222311; Cass. Sez. 1^, Sentenza n. 17865 del 27/02/2002 Cc. (dep. 10/05/2002), Rv. 222022). Nel caso che ci occupa la somma di Euro 2.436,00= è stata percepita dall'imputata come indennità per la figlia minore portatrice di handicap, pertanto correttamente il giudice di merito ha ritenuto non computabile detta somma nel reddito da valutare ai fini del riconoscimento del beneficio del gratuito patrocinio. Si impone per quanto detto il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dispone il rigetto del ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2015