Sentenza 8 agosto 2002
Massime • 1
In tema di trasformazione societaria, la norma di cui all'art. 2499 c.c., a mente della quale, dell'avvenuta trasformazione di un ente (nella specie, da società in accomandita semplice in S.r.l.), va data "comunicazione" ai creditori sociali, deve essere interpretata nel senso che la predetta comunicazione non ha funzione di portare a conoscenza del destinatario l'intero contenuto della deliberazione di trasformazione, essendo, per converso, sufficiente che essa contenga la semplice notizia dell'avvenuta trasformazione - ovvero il semplice richiamo degli estremi della delibera stessa -, atteso che, sulla base di tale notizia, il creditore sociale è in condizione di tutelare i propri interessi manifestando il proprio dissenso alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili.
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- 2. Trasformazione progressiva e responsabilità dei sociDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 8 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/08/2002, n. 11994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11994 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE M Richiesta copia studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. per diritti € 3.10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto TRASFORMAZIONE SOCIETA SEZIONE PRIMA CIVILE LIBERAZIONE SOCIO ILLIMITATAMENTE RESPONSABILE Composta dagli Ill.mi Sigg. i Magistrati: 1 1 994/02 R.G.N. 2720/00 Dott. Angelo GRIE - Consigliere - Dott. Giovanni LOSAVIO Cron. 23604 Rel. Consigliere Dott. Francesco FELICETTI - 3198 Rep. Consigliere Dott. Giuseppe SALME' Ud. 08/03/2002 CECCHERINI Est. Consigliere Dott. Aldo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio dal Sig. DNW sul ricorso proposto da: per diviti € 3.10 NI GL, elettivamente domiciliata in il 09 AND 2002Ē ROMA VIA EMILIA 81, presso l'avvocato DARIO PICCIONI, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO MAZZUCATO, Richiesta copia studio dal Sig. 71 giusta procura in calce al ricorso;
210 per dirigi AGO. 2002
- ricorrente -
il IL CANCELLIERE
contro
TT OL, POLI VIVIANA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE l'Avvocato ARTURO ANTONUCCI, che li difende e Richiesta copia studio yo rappresenta unitamente all'Avvocato DANTE POLA, giusta dal Sig. per diritti € 3.10 2002 procura in calce al controricorso;
08 AGO.2002 il IL CANCELLIERE 557 - controricorrente JO avverso la sentenza n. 961/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 03/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato MAZZUCCATO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato POLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO LO AV e IV PO convennero Gugliel- mina ER davanti al tribunale di Modena, esponen- do quanto segue: essi erano stati soci accomandatari della s.a.s. FINPRO di AV LO & C., società Я che aveva avallato degli effetti cambiari emessi da un terzo a favore della convenuta;
in forza di tale titolo quest'ultima aveva loro notificato un precetto cambia- rio in data 5 maggio 1995; prima di tale notifica la società si era trasformata, con atto pubblico in data 1 ottobre 1993, omologato il 21 ottobre 1993, in società a responsabilità limitata;
della trasformazione era stata data comunicazione ai creditori con raccomandata spedita il 22 novembre 1993; non essendo pervenuta alla società né ai suoi soci accomandatari alcuna manifesta- zione di dissenso da parte della creditrice, i soci erano stati liberati dalla loro responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori all'iscrizione della de- liberazione nel registro delle imprese. Gli attori chiesero, pertanto, che fosse dichiarato che la convenuta non aveva diritto di procedere ad esecuzione forzata nei loro confronti, a norma dell'art. 2499 c.c. La convenuta, costituitasi, eccepi che la libera- zione dei soci dalla loro responsabilità illimitata non si era verificata, perché non le era stata inviata co- pia del verbale recante la deliberazione di trasforma- zione, né la relazione della situazione patrimoniale, e non le era stato rivolto alcun avvertimento circa gli A effetti che sarebbero derivati dall'omissione di una tempestiva opposizione;
chiese, pertanto, il rigetto del- la domanda. Con sentenza in data 17 febbraio 1998, il Tribunale di Modena accolse l'opposizione al precetto. Premesso che gli opponenti avevano eseguito le formalità dettate dall'art. 2499 c.c., ritenne il Tribunale che non fosse richiesto dalla legge l'invio anche del verbale recante la deliberazione di trasformazione o della relazione di stima del patrimonio sociale, provvedendo già l'art. на 3 2498 C.C. ad assicurarte al creditore solerte quanto necessario per negare espressamente la propria adesio- ne. Nel giudizio di appello, promosso dalla creditrice soccombente, la Corte di Bologna, con sentenza deposi- tata il 3 settembre 1999, confermò la pronuncia impu- gnata. Dopo aver riportato testualmente il contenuto della comunicazione a suo tempo spedita alla ER ("Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2499 c.c., si comunica che la società FINPRO' s.a.s. di AV e C. è stata trasformata in società a responsabilità limitata con atto a ministero dott. Leone Poggioli in data 1 ottobre 1993 trascritto al registro società 1'8 novembre 1993"), la Corte territoriale ha osservato che quella comunicazione conteneva, oltre all'indicazione del tipo di società in cui la società in accomandita semplice si era trasformata, anche l'indicazione degli estremi della delibera, del notaio rogante e della data di trascrizione nel registro delle società; e, inoltre, che il riferimento all'art. 2499 c.c. era tale da con- sentire la conoscenza degli effetti conseguenti all'omesso espresso diniego di adesione. Per la cassazione della sentenza di appello, noti- ficata il 15 dicembre 1999, la ER ricorre con atto notificato in data 8 febbraio 2000, proponendo un НаҢ F motivo unico. Gli intimati resistono con controricorso. La ricor- rente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso si denunzia la viola- zione e falsa applicazione dell'art. 2499 c.c.; si cen- sura l'impugnata sentenza per aver ritenuto che la CO- comma dell'art. 2499 municazione prevista dal secondo c.c. possa essere sufficientemente integrata dalla mera notizia dell'avvenuta trasformazione della società, ov- vero dal semplice richiamo degli estremi della delibe- razione, pervenendo conseguentemente alla conclusione che nella fattispecie giudicata la comunicazione invia- ta alla creditrice fosse idonea a produrre gli effetti stabiliti dalla norma in questione. Secondo la ricor- rente, già sul piano letterale, poiché oggetto della а comunicazione è la deliberazione di trasformazione, e non già la trasformazione medesima - la norma non ri- chiede che sia portata a conoscenza del terzo la sola notizia, ancorché circostanziata, dell'avvenuta tra- sformazione, ma di partecipargli la relativa delibera- zione e cioè il suo contenuto. Sul piano poi della ri- costruzione del senso della norma, quest'ultima, prose- gue la ricorrente, parlando espressamente di consenso presunto dimos tra la precisa scelta del legislatore di th 5 subordinare la liberazione del socio illimitatamente responsabile non già al mancato dissenso del creditore, ossia ad un fatto negativo, ma di farla discendere sem- pre e comunque da un atteggiamento positivo del terzo, vale a dire dal suo consenso, espresso o anche tacito, al principio generale che conformemente nessuno può unilateralmente mutare in meglio la sua posizione nei confronti dei propri creditori. Ora, perché si possa ragionevolmente attribuire al comportamento il signifi- cato di una positiva manifestazione di volontà negozia- le necessario che quel comportamento sia volontario e consapevole;
e questo postula, a sua volta, che il sog- getto sia stato posto in condizioni di valutare gli ef- fetti giuridici del proprio comportamento ed anche del proprio silenzio, e dunque che gli siano stati portati a conoscenza gli elementi e i dati su cui basare la sua scelta sulla convenienza о meno di acconsentire, in modo espresso o tacito, alla liberazione del socio il- limitatamente responsabile. La norma in questione an- drebbe, pertanto, interpretata in base al precedente art. che a proposito della deliberazione di tra- 2498 c.c., sformazione stabilisce che essa deve contenere le indi- cazioni prescritte per l'atto costitutivo del tipo di società adottato, e che deve essere accompagnata dalla relazione di stima del patrimonio sociale. Appunto in 6 ragione della essenzialità di questi elementi (in par- ticolare dell'ammontare del capitale sociale versato e della consistenza del patrimonio netto risultante in sede di trasformazione) per la valutazione della conve- nienza ad esprimere consenso alla liberazione dei soci illimitatamente responsabili, la dottrina intende il precetto dell'art. 2499 cpv., come implicante l'invio al creditore di una copia della deliberazione di tra- sformazione e anche di una copia della relazione di stima. Sulla questione così prospettata, variamente risol- ta nella giurisprudenza di merito e in dottrina, non risultano precedenti di questa Corte puntualmente in termini. E' da ritenere, tuttavia,, che la tesi soste- nuta dalla ricorrente non abbia fondamento nella lette- ra, e neppure nella ratio legis. а L'art. 2499 c.c., dopo aver ribadito al primo comma il principio che la trasformazione di una società non . libera i soci a responsabilità illimitata dalla respon- obbligazioni sociali anteriori sabilità per le all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, se non risulta che i credi- tori sociali hanno dato il loro consenso, aggiunge poi, nel secondo comma, che detto consenso si presume, se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione 7 G sia stata comunicata per raccomandata, non hanno negato espressamente la loro adesione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 2499 c.c. non dovrebbe offrire dubbi interpretativi sul piano strettamente letterale. Nel linguaggio comune, non meno che in quello giuridico, comunicare, vale a dire rendere partecipi (di una notizia), è altra cosa dal notificare (rendere legalmente noto) un atto: e quando si richiede di comunicare una deliberazione, ciò è da intendere nel senso di rendere i creditori, speci- ficamente destinatari della comunicazione, partecipi della notizia della deliberazione, intesa quale fatto generatore della trasformazione della società, e non nel senso di rendere legalmente noto (nella sua lette- A ralità ed interezza) un atto, per il quale d'altra par- te l'ordinamento prevede distintamente, con l'iscrizio- ne nel registro delle imprese, una pubblicità legale. L'importanza delle conseguenze che da tale comuni- cazione derivano, peraltro, impone di verificare l'esattezza della conclusione con riguardo alla ratio legis. Ora, la disposizione che attribuisce valore le- gale tipico di consenso presunto al silenzio del credi- tore che abbia ricevuto la comunicazione in questione disposizione che attenua in subiecta materia il rigore 8 th del principio generale dell'impossibilità per il debi- tore di sottrarsi unilateralmente alle obbligazioni di- scendenti dal contratto e dalla legge è espressione del favore con cui l'ordinamento vede l'evoluzione de- gli organismi societari, che la trasformazione agevola in grado elevato. Nella Relazione del Guardasigilli al codice civile si osserva infatti, in proposito, che si è cercato di facilitare la liberazione dei soci illimi- tatamente responsabili, e con essa la trasformazione della società, sia riconoscendo tale liberazione quando i creditori abbiano accordato espressamente il loro consenso alla trasformazione stessa, sia istituendo una presunzione di consenso per il semplice silenzio dei creditori, protratto per trenta giorni dalla comunica- zione della deliberazione di trasformazione, da farsi a а cura della società. La presunzione iuris et de iure del consenso del creditore, in presenza dei presupposti indicati dalla norma, esclude, secondo la più accreditata dottrina, che sia qui ravvisabile una manifestazione tacita della volontà con valore negoziale, secondo la ricostruzione assunta quale premessa del ricorso. Si ritiene, invece, che la comunicazione prevista dall'art. 2499 cpv. C.C. abbia la funzione di uno specifico interpello, con il quale si assegna al creditore uno spatium deliberandi 9 1 per l'adempimento di un onere, posto dalla legge a pena di decadenza per il mantenimento della garanzia patri- moniale sussidiaria costituita dal patrimonio dei soci illimitatamente responsabili. Ciò premesso, per l'esatta interpretazione della norma è necessario considerare che la funzione della comunicazione non è quella di garantire ai creditori la conservazione della responsabilità illimitata dei soci, posto che un tale effetto è stabilito come naturale dalla legge, e si produrrebbe immancabilmente in assen- za di comunicazione, ma di provocare il decorso del termine di decadenza per l'adempimento dell'onere. Ora, sul piano degli interessi tutelati dalla norma, ciò che il destinatario della comunicazione nonrileva per tanto la conoscenza dell'iter formativo della volontà (circostanziata) della deliberazione, nonché а sociale nella sua integrità, quanto la notizia dell'intenzione dei soci di liberarsi della loro re- sponsabilità illimitata per le obbligazioni precedente- mente assunte dalla società, che, come ha ritenuto il giudice di merito, può essere efficacemente espressa anche con il richiamo all'art. 2499 C.C. (nell'ordinamento tedesco, in materia di accollo di de- bito ipotecario, si è potuta sostenere in dottrina la tesi della sufficienza del generico rinvio al $ 416 10 th B.G.B., nonostante la prescrizione contenuta nel ci- tato S 416, e mancante invece nell'art. 2499 cpv. C.C. che la comunicazione contenga la precisa indicazione che nel silenzio del creditore il consenso alla libera- zione del debitore si presumerà accordato). Sono questi gli elementi necessari perché il creditore possa valu- tare l'opportunità di negare espressamente il consenso alla liberazione dei soci;
e la conoscenza di essi è sufficiente a consentirgli di tutelare efficacemente il proprio interesse al mantenimento della responsabilità illimitata dei soci. Sarebbe, dunque, fuorviante sup- porre che la comunicazione in parola faccia sorgere nel destinatario una presunzione di conoscenza del concreto rischio che le circostanze concrete della trasformazio- ne (quali, ad esempio, il capitale versato o il patri- monio netto della società risultante da essa) comporti- no per il creditore, quasi che al riguardo si profili per quest'ultimo quel dover conoscere, che in taluni casi la legge equipara al conoscere effettivo;
e dun- que, di fatto, che gli si addossi qui un onere di pro- curarsi aliunde le informazioni pertinenti, così aggra- vando la sua condizione. La conoscenza di ogni altro elemento - e specificamente del cosiddetto bilancio di trasformazione e dell'ammontare del capitale versato nella società trasformata, nonché del patrimonio netto 11 th di essa - sarebbe funzionale, in effetti, non già alla tutela del creditore (al quale detta tutela è già inte- gralmente assicurata, anche senza quegli elementi, dal potere di manifestare il dissenso), bensì alla valuta- zione, da parte di lui, dell'eventuale superfluità di una opposizione alla liberazione, per la ritenuta affi- dabilità della società trasformata. E ciò significa che si tratta di informazioni che possono rivelarsi funzio- - laddove ne ricorrano in concreto i presupposti nali alla soddisfazione dell'interesse, proprio ed esclusivo dei soci interpellanti, di dissuadere i creditori dal manifestare il loro dissenso, fornendo loro i dati eventualmente dimostrativi della solvibilità della so- cietà trasformata Non giova richiamarsi, in senso contrario, alla Corte costituzionale, la quale, affrontando nella sen- tenza 20 febbraio 1995 n. 47 il diverso problema della tutela dei creditori nella fattispecie della fusione, ha censurato l'art. 2503 c.c. per violazione del prin- cipio di uguaglianza, proprio per il fatto che in quel caso la perdita della garanzia offerta dal patrimonio dei soci illimitatamente responsabili si verificava, per i creditori, in mancanza di uno specifico interpel- lo, mirato a tutelare l'affidamento dei creditori SO- ciali, come si verifica, invece, nella fattispecie della 12 th trasformazione regolata dall'art. 2499 c.c. In conclusione, la pretesa che, per gli effetti dell'art. 2499 cpv. C.C., al creditore sia trasmessa copia dell'atto di trasformazione della società e della யெ relazione di stima del patrimonio, che non ha fondamen- ELLE B to nel testo della norma, appare funzionale non alla ' tutela del creditore, che in base alla notizia circo- , tutelare stanziata della trasformazione, è in grado di efficacemente i propri interessi manifestando il dis- senso alla liberazione dei soci illimitatamente respon- sabili. La sentenza impugnata ha deciso la controversia sulla base della corretta interpretazione della dispo- sizione contenuta nell'art. 2499 cpv. c.C., e il ricor- 109T 129,11 so deve essere, pertanto, respinto. La novità della que- 456T 41,32 stione giustifica la compensazione delle spese del giu- TOT. 170,43 dizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso Roma,a in camera di consiglio, il giorno 8 marzo 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore A Afgelo Angelo Grieco Aldo Ceccherini DEPOSITATA IN CANCELLERIA 8 AGO 2002 IL CANCELLIERE Oggi, IL CANCELLIERE RI Di UZ RI Di UZ MA