Sentenza 1 ottobre 2015
Massime • 1
In tema di motivazione dell'ordinanza cautelare, le modifiche introdotte negli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. dalla L. 16 aprile 2015, n. 47, non hanno carattere innovativo, essendo stata solo esplicitata la necessità che l'ordinanza abbia comunque un chiaro contenuto indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante; ne consegue che deve ritenersi nulla, ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen., l'ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario (conf. sent. n. 44607 del 2015, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/10/2015, n. 44606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44606 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2015 |
Testo completo
44 6 06 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO DEL 01/10/2015 SENTENZA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N. 1656 REGISTRO GENERALE SESTA SEZIONE PENALE N. 26119/2015 Composta dagli III.mi Sigg.ri Magistrati: GIOVANNI CONTI - Presidente - CARLO CITTERIO - Consigliere - STEFANO MOGINI - Consigliere - PIERLU DI STEFANO - Rel. Consigliere - GAETANO DE AMICIS - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI nei confronti di: IO RC N. IL 20/04/1952 CH LU N. IL 31/05/1970 PU EP N. IL 07/04/1971 DEL MEDICO AR N. IL 31/03/1964 CHIUMMO RAFFAELE N. IL 03/01/1973 avverso l'ordinanza n. 2511/2015 TRIB. RIESAME di NAPOLI, del 11/05/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLU DI STEFANO;
да Lette/sentite le conclusioni del PG Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso Uditi i difensori avv. GIUSEPPE FEOLA in sostituzione dell'avv Luca Scipione, difensore di ZI, e AR NA, difensore di TT, che hanno chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile MOTIVI DELLA DECISIONE il tribunale del riesame di Napoli, nel decidere sulle richieste di riesame presentate nell'interesse di CHIUMMO RAFFAELE DEL MEDICO AR PU EP IO RC CH LU avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del medesimo tribunale il precedente 18 marzo 2015 per i reati di cui agli articoli 74 e 73 legge droga nonché associazione mafiosa, ritenendo applicabili le disposizioni di cui agli articoli 292 e 309 cod. proc. pen. come modificati dalla legge 47/2015, dichiarava nulla l'ordinanza in quanto si limitava "a ripetere pedissequamente il contenuto della richiesta del pubblico ministero, addirittura riproducendo la medesima suddivisione in paragrafi e utilizzando le stesse parole, senza alcuna ulteriore aggiunta da parte dal gip in punto di sussistenza delle ipotesi di reato contestate agli indagati e di ascrivibilità di quest'ultime agli stessi, e quindi senza alcuna autonoma valutazione da parte del gip in ordine a tali aspetti". Il Pm ricorre denunciando la violazione di legge in quanto, pur preso atto della applicazione della nuova normativa, ritiene che la ordinanza di custodia sia conforme ai requisiti oggi richiesti: "la parte ricostruttiva è certamente propria ed autonoma;
sul piano generale questa autonomia si coglie anche nella circostanza che la richiesta dello scrivente PM colpiva quaranta indagati ed il GIP l'ha accolta solo per ventinove posizioni “. Il ricorso è infondato. La misura cautelare è stata emessa prima della entrata in vigore della legge 47/2015; l'udienza del tribunale del riesame è, invece, successiva. Il tribunale ha ritenuto applicabili le nuove disposizioni e lo stesso pubblico ministero non contesta tale scelta ritenendo, invece, che l'errore della decisione riguardi l'interpretazione dell'art. 292 cod. proc. pen. nella attuale formulazione. Va, invece, rammentato che nella materia processuale vige il principio della applicabilità della legge del tempo della emissione dell'atto, né per la normativa in questione risulta alcuna deroga (Sez. 4, n. 24861 del 21/05/2015 dep. 12/06/2015, Iorio, Rv. 263727). Quindi, la nuova regola in tema di contenuto minimo della motivazione ex art. 292 cod. proc. pen. non era affatto applicabile alla ordinanza di custodia impugnata perché stata emessa nella vigenza della 2 да _ "vecchia" regola. In ogni caso, la diversa scelta interpretativa del giudice a quo non comporta conseguenze poiché, di fatto, tali nuove disposizioni, nella parte di interesse, hanno un contenuto "interpretativo" e ricognitivo di giurisprudenza preesistente, per cui si limitano a rendere cogenti regole già applicate prima della legge 47 e che il collegio condivide. Tale caratteristica della riforma è evidente per la disposizione che preclude espressamente che si possa affermare la pericolosità ex art. 274 lett. c) cod. proc. pen. sulla scorta della sola gravità astratta del reato, principio già pacifico nella giurisprudenza di legittimità (per tutte Cass. IV, sent. 34271 del 10.9.07 (cc. 3.7.07) rv. 237240), nonché per la aggiunta di "attuale" quale ulteriore aggettivazione del "pericolo concreto"; per quest'ultimo punto, difatti, a parte alcune pronunce che hanno escluso la necessità di una "attualità" intesa quale "riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione", altre decisioni avevano già considerato l'attualità come necessariamente insita nella concretezza ("Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014 - dep. 17/12/2014, Alessi, Rv. 261670"), quindi ritenendola una condizione necessaria al fine di applicazione della misura cautelare. Del resto, basta osservare che il codice, anche con la nuova formulazione del decimo comma dell'art. 309 cod. proc. pen., continua a distinguere tra "esigenze cautelari" ed "eccezionali esigenze cautelari", a dimostrazione che la attualità non significa "immediatezza". Anche la prescrizione di specifici contenuti della motivazione della ordinanza di custodia, con il corollario del limite ai poteri del Tribunale del Riesame che può "integrare" ma non "supplire", non è una innovazione rispetto alla precedente normativa ma, a fronte di varie linee interpretative sui limiti al potere di integrazione della ordinanza di custodia da parte del tribunale del riesame, la legge ha reso cogente l'interpretazione secondo la quale (Sez. 6, n. 12032 del 04/03/2014 - dep. 13/03/2014, Sanjust, Rv. 259462) il tribunale del riesame non può mai, nonostante i propri poteri di integrazione della motivazione del provvedimento impugnato, completare quella ordinanza di custodia la cui motivazione non abbia un contenuto dimostrativo dell'effettivo esercizio di una attività di "autonoma valutazione". Quindi, non si è in presenza di una innovazione bensì della interpretazione "corretta" ed autentica della precedente normativa, così diventando quella indicata l'unica interpretazione conforme agli attuali testi di cui agli artt. 292 e 309 cod. proc. pen. In definitiva, il riferimento alla "autonoma valutazione" non aggiunge, a quelli preesistenti, un nuovo requisito a pena di nullità bensì ritiene corretta quell'interpretazione secondo la quale il provvedimento di custodia deve sia avere il necessario contenuto "informativo" che dimostrare la effettiva valutazione da 3 parte del giudicante e, quindi, il reale esercizio della giurisdizione. Anche la disposizione (art. 292 cod. proc. pen.) novellata, tenuto conto della specificità dei vari casi, non impone affatto che ciascuna singola circostanza di fatto, ciascun punto rilevante debba essere nuovamente "scritto" ed autonomamente valutato senza possibilità di rinvio ad altri atti. La legge impone, invece, un giusto rigore che era già emerso, come visto, in quella giurisprudenza che richiedeva la conformità della ordinanza di custodia ad un modello minimo che consentisse di esplicare la sua funzione e non mira, invece, ad introdurre un formalismo che renda inutilmente incerta la validità delle ordinanze di custodia. Tale è, in conclusione, il senso di una norma che prevede l'annullamento quando la motivazione "manca" o "non contiene l'autonoma valutazione", espressione quest'ultima che non significa "insufficiente" ma, solo, che la nullità ricorre quando, pur a fronte di un contenuto ineccepibile dell'atto sul piano formale di completezza, si tratta chiaramente di una mera adesione acritica alle scelte dell'accusa. Il principio di diritto va, quindi, così indicato: La normativa introdotta con la l. 47/2015, nella parte in cui modifica le disposizioni in tema di motivazione delle ordinanze cautelari di cui agli art. 292 e 309 cod. proc. pen., non ha carattere innovativo ma adegua la formulazione delle norme alla preesistente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto necessario che la ordinanza di custodia abbia comunque un chiaro contenuto indicativo della concreta valutazione della vicenda da parte del giudicante. La nullità di cui all'art. 292 cod. proc. pen., quindi, si verifica nel caso di ordinanza priva di motivazione o con motivazione meramente apparente e non indicativa di uno specifico apprezzamento del materiale indiziario. Nel caso concreto all'esame di questa Corte, il tribunale dà conto della sostanziale inadeguatezza della motivazione a dimostrare la valutazione propria del giudicante sulla complessiva vicenda cautelare. Del resto, le stesse obiezioni dell'ufficio ricorrente non sono nel senso di individuare una specifica parte della motivazione della ordinanza impugnata che "dimostri" tale valutazione, ma sono nel senso di segnalare che la valutazione da parte del gip risulterebbe (solo) implicitamente dalla scelta del rigetto della misura nei confronti di un gran numero di soggetti indagati. La decisione del tribunale, quindi, è corretta alla stregua del predetto principio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Roma così deciso il 1° ottobre 2015 I Consigliere estensore il Presidente Depositato in Cancelleria 4 NOV. 2015 oggi, IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO