Sentenza 17 dicembre 2013
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena può essere concessa, in sede esecutiva, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, purché non sussistano condizioni ostative rispetto alle quali sia ininfluente l'applicazione della disciplina del reato continuato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2013, n. 23628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23628 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 17/12/2013
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 4099
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 24364/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DÈ EN N. IL 22/06/1972;
avverso l'ordinanza n. 54/2012 GIP TRIBUNALE di LIVORNO, del 05/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
lette le conclusioni del PG Dott. Volpe Giuseppe il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 5 novembre 2012 il Gip presso il Tribunale di Livorno, quale giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza del condannato CO NA, unificava per continuazione i reati oggetto di quattro distinti decreti penali di condanna, ivi individuati, tutti relativi all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti in un circoscritto ed omogeneo arco temporale e rideterminava la pena complessiva in Euro 4500,00 di multa, negando la sospensione condizionale della pena, in quanto, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., comma 3, il riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale può avvenire in fase esecutiva esclusivamente come diretta conseguenza del riconoscimento del vincolo della continuazione;
laddove nel caso di specie, venendo in considerazione plurime condanne non sospese del giudice della cognizione, tale situazione non ricorreva.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'interessata, denunziandone l'illegittimità per inosservanza ed erronea applicazione di legge, relativamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, esclusa in base ad un'errata interpretazione dell'art. 671 c.p.p., comma 3, secondo cui il beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere concesso dal giudice dell'esecuzione se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare. Ad avviso del ricorrente, infatti, la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in sede esecutiva, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione. Il giudice dell'esecuzione, pertanto, non avrebbe dovuto escludere aprioristicamente la concedibilità del beneficio ma avrebbe dovuto analizzare la richiesta con riguardo ai requisiti di cui all'art. 163 cod. pen., tenendo conto, in particolare, dell'assenza di ulteriori precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto nei limiti di seguito specificati.
1.1 L'ordinanza impugnata invero, nell'escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non ha fornito una motivazione esente da vizi, dal momento che, per quanto è dato comprendere, ha ritenuto ostativo il rilievo che la sospensione condizionale non era stata riconosciuta con nessuno dei decreti penali di condanna relativi ai reati da unificare nel vincolo della continuazione.
1.2 Al riguardo occorre considerare, invero, che se pure in un arresto non recente di questa Corte (Sez. 5, n. 4709 del 07/11/1994 - dep. 07/01/1995, P.M. in proc. Masso, Rv. 199896) è stato affermato, in effetti, che il giudice dell'esecuzione che riconosca l'esistenza del vincolo della continuazione tra una pluralità di condanne, può estendere la sospensione condizionale della pena al complesso delle sanzioni inflitte con le diverse sentenze di condanna, purché in una almeno di esse tale beneficio sia già stato concesso dal giudice della cognizione;
non potendo invece decidere sul punto relativo alla mancata concessione del beneficio in quanto lo stesso avrebbe potuto formare oggetto esclusivamente di impugnazione, tale principio, però, è rimasto pressoché isolato nella giurisprudenza di questa Corte, risultando assolutamente prevalente l'opposto orientamento, che anche questo Collegio condivide, secondo cui la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dall'esecuzione, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., comma 3, anche se essa non sia stata riconosciuta con alcuna delle pronunce di condanna relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione (in tal senso Sez. 1, n. 3149 del 05/05/1997 - dep. 17/05/1997, Cassarino, Rv. 207421; Sez. 1, n. 4020 del 09/06/1997 - dep. 23/09/1997, P.M. in proc. Seghetti, Rv. 208353; Sez. 1, n. 2266 del 14/12/2001 - dep. 21/01/2002, Adaggio, Rv. 220699).
1.3 La sospensione condizionale della pena, in altri termini, può essere concessa - entro i limiti di legge - non solo a chi è stato condannato con una unica sentenza per più reati uniti dal vincolo della continuazione, ma anche a chi sia dichiarato colpevole con separate sentenze per un unico reato continuato, atteso che, in tal caso, la pluralità di condanne è assimilabile ad una condanna unica (in tal senso Sez. 2, n. 1477 del 13/11/2000 - dep. 10/01/2001, P.M. in proc. Panebianco, Rv. 217889).
2. Alla stregua delle considerazioni che precedono s'impone allora l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Gip del Tribunale di Livorno, che procederà a nuovo esame dell'istanza della ricorrente uniformandosi al principio secondo cui la sospensione condizionale della pena può essere concessa, in sede esecutiva - ovviamente senza vincoli e previa adeguata valutazione dei presupposti - anche se essa non sia stata concessa con alcuna delle pronunce relative ai reati da unificare nel vincolo della continuazione, purché non sussistano condizioni ostative rispetto alle quali sia ininfluente l'applicazione della disciplina del reato continuato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Gip del Tribunale di Livorno in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2014