Sentenza 15 giugno 2007
Massime • 1
Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali (art. 2, comma primo bis, D.L. 12 settembre 1983, n. 463, conv. con modd. in L. 11 novembre 1983, n. 638) si configura non soltanto nel caso dell'integrale pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori dipendenti ma anche nel caso della corresponsione di acconti, anche se modesti, sulle retribuzioni medesime, in quanto ciò comporta il mancato versamento, quantomeno in percentuale, dei contributi sui predetti acconti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2007, n. 35880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35880 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 15/06/2007
Dott. CORDOVA TI - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 01832
Dott. MARMO Margherita - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 10669/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO BI, n. il 12/03/1970;
avverso SENTENZA del 08/11/2006 CORTE APPELLO DI LECCE;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Margherita Marmo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso per il rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata il 16 settembre 2005 il Tribunale di Lecce dichiarava OL NT responsabile del reato di cui alla L. n.638 del 1983, art. 2, comma 1 bis perché, quale rappresentante legale della SA.FA Costruzioni s.r.l., ometteva di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali già operate a carico dei lavoratori dipendenti relativamente ai mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 1999 e dal gennaio a febbraio 2000, (per fatti accertati in Lecce il 26 febbraio 2002) e, ritenuta la continuazione, la condannava alla pena di Euro 6.760,00 di multa (pena finale mesi 5 gg. 15 di reclusione ed Euro 490,00 di multa), sostituendo la pena detentiva con la pena pecuniaria L. n. 689 del 1981, ex art. 53 e ss.. Assolveva l'imputata dal reato contestato in relazione all'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali relative ai mesi di marzo aprile e maggio 2000 perché il fatto non costituiva reato.
Con sentenza dell'8 novembre 2006 la Corte di Appello di Lecce confermava la sentenza impugnata.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza per il motivo che sarà nel prosieguo analiticamente esaminato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la NT lamenta la violazione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea interpretazione della norma contenuta nella L. n. 6832 del 1983, art. 2, comma 1 bis. Deduce la ricorrente che la Corte di Appello aveva ritenuto penalmente rilevante l'omesso versamento di ritenute in relazione a modestissimi acconti versati dalla datrice di lavoro al dipendente. Essa ricorrente aveva dimostrato, tramite il teste TI EL, di non aver potuto onorare il suo dovere della retribuzione nei confronti dei dipendenti corrispondendo a questi ultimi soltanto modestissimi acconti, sicché, non avendo erogate le retribuzioni, non aveva operato alcuna ritenuta sulle stesse.
Deduce in proposito la ricorrente che siccome la L. n. 638 del 1983, art. 2 parla di ritenute e trattamenti previdenziali ed assistenziali, adoperando termini riferiti all'effettiva retribuzione, l'omesso versamento delle ritenute operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni indica che la condotta omissiva presuppone l'integrale pagamento di tale retribuzione. Il motivo è infondato.
Va premesso che effettivamente questa Corte a Sezioni Unite ha ritenuto che "il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali non è configurabile a carico del datore di lavoro nel caso di mancata corresponsione della relativa retribuzione ai dipendenti". La Corte ha in proposito precisato che il legislatore, con il D.L. n. 463 del 1983, art. 2, ha inteso reprimere non tanto il fatto omissivo del mancato versamento dei contributi, ma piuttosto il più grave fatto commissivo dell'appropriazione indebita da parte del datore di lavoro di somme prelevate dalla retribuzione ai lavoratori dipendenti. Il primo comportamento, infatti, non si presta ad essere occultato e in tempi assai brevi - alla fine della settimana lavorativa o del mese i lavoratori dovranno necessariamente prendere cognizione dell'inadempimento e potranno esperire i rimedi opportuni;
mentre il mancato versamento delle ritenute assicurative e previdenziali può rimanere celato anche per lunghi periodi e costituisce dunque una condotta assai insidiosa, capace di procurare al lavoratore danni assai gravi (V. S.U. sent. n. 27641 del 26 giugno 2003). Nel caso in esame, considerato che, come ha precisato lo stesso ricorrente erano stati corrisposti acconti sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, deve ritenersi che il mancato versamento, quanto meno in percentuale, dei contributi su detti acconti ha integrato la fattispecie criminosa in esame.
Va quindi respinto il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2007