Sentenza 29 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/01/2003, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POPO01 3 83 / 03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente- R.G.N. 6869/00 Dott. Vincenzo MILEO Cron. 2355 - Consigliere Dott. Luciano VIGOLO Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Ud. 29/05/02 - Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ITALIANE S.P.A., in persona del legale POSTE rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ID VA, NC IZ, BR OL, FA, BI DI, CH PI, SZ TT EZIO, BO PELLEGRO, BECCARELLI OLIMPIA, BRACCILI GIUSEPPE;
2002 - intimati 2455 -1- avversO la sentenza n. 85/99 del Tribunale di PARMA, depositata il 06/05/99 R.G.N. 37/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo DESTRO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 5+ -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 8 dicembre 1997 diretto al Pretore di Parma, NN DI, dipendente dell'Ente Poste Italiane, esponeva, sulla base di un accordo governo e le organiz- sindacale raggiunto tra il lavoratori e degli zazioni sindacali dei luglio 1993, di avere imprenditori in data 3 provvisorio della retri- diritto a un elemento buzione pari al 30% del tasso di inflazione programmato ai minimi retributivi applicato inclusa l'indennità di contrattuali vigenti, contingenza per i primi tre mesi e dopo sei mesi di vacanza contrattuale della scadenza del C.C.N.L. e in favore dei dipendenti ai quali si applicava tale contratto. Chiedeva, pertanto, che l'Ente Poste Italiane venisse condannato al pagamento di tale elemento provvisorio per il periodo di vacanza contrattuale che risultava essere pari a quindici mensilità dal 2 luglio 1993 al 30 settembre 1994 sulla base del protocollo d'intesa raggiunto tra il governo e sindacati e sulla base delle successive discipline che regolavano il rapporto di lavoro. Il Pretore di Parma accoglieva la domanda 3 emettendo in data 15 novembre 1997 decreto ingiuntivo con condanna al pagamento della richiesta somma e con concessione della provvisoria esecuzione. L'Ente Pose Italiane proponeva opposizione al decreto ingiuntivo eccependo il difetto di giurisdizione con riferimento al periodo anteriore al 31 dicembre 1993; con riferimento al periodo successivo eccepiva l'infondatezza della domanda. Domande identiche venivano proposte da NA CH, LO BR, EF IO, UD NI, NC SC, EZ OT, LL SI, PI CA e US LL, tutti dipendenti dell'Ente Poste Italiane, con richieste di decreti ingiuntivi accolte dal Pretore al quale l'Ente proponeva parimenti opposizione per le stesse ragioni. Riunite tutte le cause il Pretore di Parma con sentenza in data 27 novembre 1998 respingeva le opposizioni ai decreti ingiuntivi e condannava lo Ente poste alle spese processuali. Con sentenza in data 15 aprile 1999/6 maggio 1999 il Tribunale di Parma rigettava l'appello dell'ente Poste Italiane, respingendo l'eccezione del difetto di giurisdizione e osservando nel merito che il protocollo d'intesa raggiunto tra il governo e i sindacati nel luglio del 1993 intendeva adeguare tutte le retribuzioni, ivi comprese quelle che al momento della sottoscrizione del protocollo erano in attesa di perequazione per essere già scaduto da tempo il contratto collettivo del settore pubblico, che oltre ad essere penalizzato dal blocco per legge della contrattazione salariale sui minimi aveva anche subito la c.d. deindiciz- zazione. Il Tribunale aggiungeva che la circostanza che il protocollo ricollegasse l'istituto della c.d. vacanza contrattuale alla scadenza del C.C.N.L. senza operare alcuna distinzione alla già inter- venuta scadenza ° alla futura scadenza di tale contratto collettivo, sembrava ulteriormente confermare la tesi della spettanza di tale inden- nità per vacanza contrattuale. Peraltro, concludeva il Tribunale, l'istituto della vacanza contrattuale era stato introdotto per attuare gli effetti derivanti dalla eliminazione della c.d. scala mobile e, quindi, in relazione al venir meno di un meccanismo automatico di perequazione delle retribuzioni al mutato costo della vita. Il Tribunale concludeva affermando che correttamente il Pretore aveva ritenuto che la somma di lire 60.000 già corrisposta ai dipendenti, e che essi avevano detratto dalla complessiva somma richiesta a titolo di indennità di vacanza, non era altro che un acconto rispetto al totale della somma dovuta per tale indennità. Ricorre per cassazione l'Ente Poste Italiane con quattro motivi. Gli intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo l'ente Poste Italiane denunzia violazione dell'art. 6 comma 6 del d.l. 1° dicembre 1993 n. 487 come convertito dalla legge 29 gennaio 1994 n. 1 nella parte in cui la norma stabilisce che ai dipendenti dell'ente continuano ad applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del decreto fino alla stipula- zione del nuovo contratto. Secondo l'Ente Poste con tali disposizioni il legislatore aveva inteso congelare non soltanto la disciplina giuridica, ma anche quella economica sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di diritto comune. Tale tesi, secondo l'Ente Poste, veniva 6 confermata da una sentenza di questa Corte a Sezioni Unite (5 settembre 1997 n. 8587), secondo dell'amministrazione la quale per i dipendenti continuano a trovare applicazione, delle poste quale regime transitorio, non soltanto i tratta- menti economici ma anche quelli normativi di natura pubblicistica e ciò fino alla stipulazione del contratto collettivo applicabile al rapporto. Con il secondo motivo l'Ente Poste denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1372 e 1374 c.c., nonché motivazione contraddittoria circa un punto decisivo della controversia, affermando che il protocollo del 23 luglio 1993, nel quale era previsto l'indennità di vacanza contrattuale, altro non era che un accordo di diritto privato che non poteva essere elevato a disciplina generale di tutti i rapporti di lavoro in quanto vincolava soltanto le parti che lo avevano stipulato e nei limiti dell'avvenuta contrattazione. Al momento in cui tale protocollo era stato stipulato, 1'Ente Poste ancora non esisteva e quindi non aveva potuto partecipare alla stipu- lazione. D'altra parte non è sostenibile, secondo l'Ente Pose ricorrente, che l'art. 65 del C.C.N.L. prevedesse una somma da attribuire ai lavoratori a parziale recupero del valore reale del salario per il periodo di vacanza contrattuale. Il ragionamento, infatti, avrebbe dovuto condurre a ritenere che la disposizione speciale e successiva contenuta nell'art. 65 del C.C.N.L. stesse in luogo di quella generale e anteriore del protocollo e che fosse comunque destinata a prevalere su di essa. Con il terzo motivo l'Ente Poste denunzia vizi di motivazione su punti decisivi della controversia e violazione delle norme di ermeneutica contrat- tuale, deducendo che il protocollo del 23 luglio 1993 trattava tematiche generalissime quali la politica dei redditi, il sistema generale della contrattazione collettiva, le politiche del lavoro, ☑ il sostegno al sistema produttivo, disposizioni tutte che dimostravano la grande importanza sociale del protocollo e la sua natura di documenti di indirizzo volto ad orientare e delimitare le scelte future di governo e l'azione delle parti sociali. Interpretando logicamente la disciplina dello art. 65 con quella del protocollo relativa alla indennità di vacanza contrattuale secondo l'Ente Poste, il Tribunale avrebbe dovuto escludere ogni 8 attribuzione dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dal protocollo in riferimento al 1994 e concederla, casomai, soltanto per il 1993. Inoltre il Tribunale aveva trascurato il meccanismo procedimentale chiaramente ipotizzato nel protocollo del 1993, il quale faceva decorrere l'indennità di vacanza contrattuale dal quarto mese successivo alla scadenza del contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme, ove successiva. L'omissione da parte del lavoratore della presentazione di tali piattaforme, costituente motivo del diritto all'indennità, rappresentava per 1'Ente Poste un irrimediabile vizio della sentenza impugnata. Con il quarto motivo l'Ente Poste denunzia violazione delle regole di interpretazione dei contratti e vizio di motivazione in relazione alla applicazione del protocollo 23 luglio 1993. L'Ente Poste in particolare sostiene che l'art. 65 del C.C.N.L. del settore tiene conto esclusivamente del tasso di inflazione reale e stabilisce che relativamente al periodo 1° gennaio 1994/30 settembre 1994 spetta al personale dipendente soltanto la corresponsione di un aumento 9 contrattuale stabilito in lire 160.000 a parziale recupero del valore reale del salario. Il protocollo d'intesa non potendo che operare per il futuro, per la dichiarata finalità program- matica, non poteva richiamarsi alla fattispecie in esame nella quale si chiedeva un'indennità per contrattuale insorta con riferimento a un vacanza collettivo cessato prima della sotto- accordo scrizione del protocollo. Sul punto, invece, il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che il protocollo in questione fosse applicabile alla fattispecie in esame con decorrenza retroattiva, per il solo fatto che nessuna disposizione contenuta in tale protocollo statuisse in senso contrario. Il primo motivo di ricorso è fondato. Deve preliminarmente osservarsi che il Protocollo del 1993, quale che sia la natura giuridica delle intese triangolari (anche secondo la prevalente dottrina esse vanno escluse dal novero degli atti normativi avendo piuttosto la natura di atti politici di indirizzo о di programmazione) non può, comunque, giammai ritenersi applicabile, senza un espressa previsione di un atto normativo di legislazione primaria, 0, 10 se si vuole, anche secondaria, al rapporto di impiego pubblico con la amministrazione statale. Né l'intervento, nel citato Protocollo, del governo (o della stessa amministrazione statale), che ha piuttosto natura di garanzia, è idoneo a trasformare un confronto a tre fra parti sociali in provvedimento di natura legislativa o in qualche modo ad esso assimilabile. Dunque, almeno fino alla data della trasformazione dell'Amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni in Ente pubblico economico, I ° dicembre 1993 per avvenuta con decorrenza effetto del d.l. n. 487/93, convertito con modificazioni in legge n. 71/93, il Protocollo del 23 luglio 1993 non poteva essere, in linea di principio, applicato ai dipendenti dell'Ammini- strazione pubblica, ma non lo poteva essere neanche in linea di fatto, atteso che i dipendenti degli enti pubblici economici erano destinati ex lege di specifica indennità di vacanza contrattuale (almeno dalla quale era fino al 1° gennaio 1994, data prevista la decorrenza degli stipulandi nuovi accordi ci comparto di cui alla legge 20 marzo 1983, n. 93), determinata, per il 1993, nella "forfettaria di lire 20.000 mensili per misura 11 ......... tredici mensilità" (art. 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge 14 novembre 1992, n. 438, senza modificazioni sul punto). Gli stessi atti legislativi sopra richiamati (d.l. n. 487/93, convertito con modificazioni in legge n. 71/93), tuttavia, dopo aver provveduto (art. 1) alla trasformazione dell'Amministrazione in questione in Ente pubblico economico, con per la futura ulteriore esplicita scadenza - come è poi avvenuto dell'Ente in trasformazione società per azioni, prevedono (art. 6 comma sesto) dipendenti dell'Ente continuano ad che "ai applicarsi i trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla stipulazione di un nuovo contratto", e dunque, “pur dopo la trasformazione dell'Amministrazione postale م in ente pubblico economico (art. 1 D. L. 487/93, conv. in legge 71/94), ai rapporti di lavoro tra l'ente ed i propri dipendenti deve ritenersi ancora applicabile, sino alla data della stipulazione del contratto collettivo di lavoro (avvenuta, nella specie, il 26 novembre 1994), la precedente normativa pubblicistica, giusta quanto disposto dell'art. 6 D. L. citato, senza che l'applicazione di tale normativa possa considerarsi limitata al 12 solo trattamento economico............." (Cass. S.U. 1° aprile 1999, n. 00205, Cass. S.U. 18 febbraio 1998, n. 12699, Cass. S.U. 24 settembre 1997, n. 09381). Gli altri motivi di ricorso, attesa la decisiva circostanza della non riferibilità del Protocollo del 1983 ai dipendenti dell'Ente Poste, la cui e applicabilità costituisce il presupposto principio informatore della sentenza impugnata, debbono ritenersi assorbiti. Il primo motivo di ricorso, pertanto va accolto, assorbiti gli altri. Ne consegue che la sentenza impugnata Va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Bologna che si uniformerà al principio di diritto secondo cui il Protocollo del 1993 non è applicabile ai dipendenti dell'Ente Poste Italiane per la indennità di cosiddettacorresponsione della vacanza contrattuale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per giudizio, alla Corte di le spese del presente Appello di Bologna. 13 Così deciso : in Roma il 29 maggio 2002 il Presidente: معضلةVince Mills Ma le CeC it Il Cons. extensore: IL CANDELIERE Denis oncelleria 29 GEN. 2003 Oggi, CANCELLIERE T R O C ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 14