Sentenza 16 dicembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/12/2003, n. 4066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4066 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 16/12/2003
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 2074
3. Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 025271/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE AH;
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Brescia del 26.3.2003;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. SERPICO;
udito il Pubblico Ministero nella persona del P.G. Dott. COSENTINO F. che ha concluso per: Dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Sulla richiesta di riesame proposta nell'interesse di RE AH avverso il decreto del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 21.02.2003, con il quale veniva disposto, ex art. 253 c.p.p., il sequestro della patente di guida intestata all'istante, il Tribunale del riesame della predetta città lombarda, con ordinanza del 26.3.2003, confermava l'impugnato provvedimento, ribadendo che il documento in sequestro era correttamente da considerarsi il prodotto e profitto delle attività delittuose di corruzione e falso ideologico di impiegati e funzionari della M.C.T.C. di Brescia in concorso con taluni titolari di locali "autoscuole", al fine di favorire alcuni allievi (tra cui il RE) nel conseguimento della patente di guida, senza sostenere, se non in maniera fittizia, l'esame di teoria presso il predetto Ufficio, e, quindi, ribadendo la concreta sussistenza, allo stato, del necessario "fumus commissi delicti", legittimante la disposta misura cautelare reale sul documento, quale indubbio "corpo di reato" e, a prescindere dalla ritenuta necessità di mantenere il sequestro a fini probatori, ponendo in evidenza la "relazione di immediatezza tra la fattispecie contestata ed il bene oggetto del sequestro". Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il RE, deducendo, a motivi del gravame:
1) Violazione dell'art. 253 c.p.p. ed insussistenza ovvero insufficienza della motivazione del decreto di sequestro;
violazione;
degli artt., 309 e 324 c.p.p., stante l'assoluta genericità della motivazione del decreto del P.M. sulla pertinenzialità della cosa oggetto di sequestro con i reati di cui si assume l'esistenza del fumus, essendo necessario, l'accertamento della relazione di immediatezza di cui al co. 2^ dell'art. 253 cit., lacuna, questa, non sanabile con l'intervento suppletivo del Tribunale del riesame, non spettando a tale organo decisionale, in materia di rivisitazione di provvedimenti cautelari reali, il potere di integrare l'indicazione degli elementi di fatto in merito a tali aspetti legittimanti il sequestro, attività riservata all'iniziativa del P.M., senza che il Tribunale potesse procedere ad una valutazione delle risultante processuali;
2) Insussistenza di sufficienti indizi di colpevolezza. Non configurabilità dell'ipotesi di reato ascritta all'indiziato e violazione degli artt. 253, 309 e 324 c.p.p., in difetto di trasmissione atti riguardanti la specifica posizione del ricorrente, a fronte di generica e non sufficiente motivazione dei giudici del riesame, idonea ad individuare indizi utili e sufficienti a giustificare il disposto sequestro.
Il ricorso è fondato.
Ed invero, va riaffermato il principio di diritto più volte richiamato da questo giudice di legittimità, secondo cui in tema di riesame del sequestro probatorio, al Tribunale incombe l'obbligo di effettuare il controllo di legalità del provvedimento nell'ambito delle indicazioni offerte dal Pubblico Ministero che è l'organo che ha emesso tale provvedimento.
Tali indicazioni, come è noto, costituiscono un vero e proprio antecedente logico-giuridico, rispetto alla valutazione, demandata prima al P.M. e poi al Tribunale del riesame, della loro congruità ai fini dell'accertamento del fumus commissi delicti e la sua riferibilità, almeno allo stato indiziario, al soggetto, cui si appartiene la cosa oggetto della misura cautelare reale. Peraltro, diversamente da quanto deve ritenersi a proposito del riesame di una misura cautelare personale, ove il Tribunale esercita la sua funzione decisoria su di un provvedimento emesso da altro giudice, ripercorrendone con identità di "cognitio" il vaglio critico del materiale indiziario ed il suo collegamento con i fatti enunciati a carico del soggetto indagato, in sede di riesame di sequestro probatorio il Tribunale del riesame non ha il potere di sostituirsi al P.M. nella motivazione del decreto che di tale Ufficio è manifestazione tipica di potere di iniziativa istruttoria, ricorrendo ad "estrapolazione" del coacervo di elementi di fatto, per poterli "ricucire" in un quadro di riscontro individualizzante nei confronti del soggetto la cui cosa è oggetto del sequestro.
Ne deriva, quindi, che la conferma del provvedimento di sequestro non può basarsi su tale irrituale supplenza di motivazione, del tutto carente "ab initio" del riferimento a ragionevole riscontro nei confronti del soggetto passivo interessato alla misura cautelare reale, quanto all'attribuibilità a questa del fumus commissi delicti investente la cosa oggetto del sequestro probatorio (cfr. tra le altre, Cass. pen. Sez. 6^, 5.6.1997 n. 1445, P.M. e D'Adamo; Cass. pen. Sez. 3^, 21.6.1999, n. 1792, P.M. in proc. Tamburini). Ciò posto, nella specie, il provvedimento impugnato è solo apparentemente immune dalle censure denunciate dal ricorrente, mentre, operato l'opportuno esame sugli atti, consentito in questa sede dalla natura della eccezione in rito, è dato riscontrare un assoluto difetto di riferibilità, sia pure allo stato indiziario, del fumus commissi delicti, ampiamente tracciato in fatto ed incontestabilmente sussiste in via astratta e generale, alla persona del ricorrente, di cui non vi è traccia alcuna, in siffatti termini, nè all'esame dell'annotazione di P.G. del 13.11.02, ne' degli allegati ad essa, ne' dal contesto della informazione di garanzia 21.02.03, contestuale al decreto di sequestro che si limita apoditticamente a richiamare detta annotazione, trascurando ogni riferimento, anche indiziariamente individualizzante, alla persona del ricorrente.
Tanto si traduce in un vizio genetico del decreto che vale a costituire palese violazione di legge e che viene supinamente rinnovato dalla decisione del Tribunale del riesame bresciano, nonostante la pur solo apparente correttezza degli enunciati, anche per quel che concerne la qualifica di corpo di reato, ex art. 253 co. 2^ c.p.p., di una patente di guida conseguita con le modalità tracciate dall'accusa in relazione alle ipotesi di corruzione e falso idelogico ex artt. 319, 321 e 479 c.p.. Di qui la piena ammissibilità del presente ricorso ex art. 325 c.p.p., stante la denunciata violazione di legge inficiante non solo l'ordinanza impugnata ma anche e coevamente lo stesso decreto di sequestro del P.M. in data 21.02.03, provvedimenti questi che vanno, pertanto, annullati senza rinvio nei confronti del ricorrente RE AH, al quale va restituita la patente di guida in sequestro, con richiesta alla Cancelleria degli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
ANNULLA senza rinvio l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro emesso in data 21.02.2003 dal P.M. di Brescia nei confronti di RE AH ed ORDINA la restituzione a quest'ultimo della patente di guida in sequestro.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2004