CASS
Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/06/2023, n. 28238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28238 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SS RG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28238 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 15/03/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 11.3.2021, aveva condannato SO IO alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. 3. Con requisitoria scritta del 21.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte del 6.3.2023, il difensore di fiducia dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4.1. In via preliminare si osserva che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende del tutto irrilevante il tema, pur astrattamente configurabile, della sopravvenuta perseguibilità a querela del reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 7), c.p., in passato perseguibile d'ufficio e attualmente perseguibile a querela della persona offesa, ai sensi dell'art. 624, co. 3, c.p., introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, trattandosi, come da contestazione, di tentativo di furto avente ad oggetto beni esposti, per consuetudine o necessità, alla pubblica fede, in quanto riposti all'interno di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame trovi applicazione il principio affermato di recente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della (eventuale) mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr. Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155), né occorre verificare se, in relazione a tali reati, sia stata eventualmente proposta rituale querela. Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, infatti, divenuta necessaria la proposizione dell'istanza punitiva per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'improcedibilità per mancanza di querela, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). 5. Ciò posto, va rilevata, come si è detto, l'inammissibilità del ricorso, perché del tutto generico. Come è noto nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28243 del 28/03/2013 Ud. Rv. 255528). Vero è che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di furto, l'esiguità del valore del bene trafugato, già valorizzata ai fini della concessione delle attenuanti generiche, può essere valutata anche ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., senza che ciò comporti violazione del principio del "ne 2 bis in idem", in quanto la circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda sul solo apprezzamento del valore economico della "res" (nel caso in esame "un sacco contenente vestiti da portare in lavanderia"), ma su una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa (cfr. Sez. 5, n. 11554 del 10/02/2022, Rv. 282876). Tuttavia, è altrettanto vero che l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402). Orbene, su questo specifico ed essenziale profilo il ricorrente tace, non avendo l'imputato adempiuto all'onere, su di lui gravante tutte le volte in cui si discute del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante (cfr., in tema di provocazione, ex plurimis, Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), di dimostrare la sussistenza di elementi di fatto, trascurati dal giudice procedente, idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento alla luce dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. La corte territoriale, del resto, nell'escludere che la lieve entità dell'offesa che sarebbe stata arrecata al patrimonio, valorizzata dal giudice di primo grado per riconoscere in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, potesse essere valutata anche al fine del riconoscimento della circostanza attenuante di cui si discute, ha implicitamente affermato che la sola lieve entità del danno patrimoniale non fosse sufficiente a integrare il danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4), c.p., tenuto conto che il tentativo di furto si è concretizzato nella effrazione del deflettore di sinistra dell'autovettura, con motivazione non specificamente aggredita dal ricorrente. 3 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.3.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 28238 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 15/03/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 11.3.2021, aveva condannato SO IO alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 7), c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), c.p. 3. Con requisitoria scritta del 21.2.2023, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, i cui effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022, per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott.ssa Lucia Odello, chiede che il ricorso venga rigettato. Con conclusioni scritte del 6.3.2023, il difensore di fiducia dell'imputato insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4.1. In via preliminare si osserva che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende del tutto irrilevante il tema, pur astrattamente configurabile, della sopravvenuta perseguibilità a querela del reato di cui agli artt. 56, 624, 625, n. 7), c.p., in passato perseguibile d'ufficio e attualmente perseguibile a querela della persona offesa, ai sensi dell'art. 624, co. 3, c.p., introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, trattandosi, come da contestazione, di tentativo di furto avente ad oggetto beni esposti, per consuetudine o necessità, alla pubblica fede, in quanto riposti all'interno di un'autovettura parcheggiata sulla pubblica via. Orbene, ritiene il Collegio che nel caso in esame trovi applicazione il principio affermato di recente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della (eventuale) mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr. Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155), né occorre verificare se, in relazione a tali reati, sia stata eventualmente proposta rituale querela. Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, infatti, divenuta necessaria la proposizione dell'istanza punitiva per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'improcedibilità per mancanza di querela, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). 5. Ciò posto, va rilevata, come si è detto, l'inammissibilità del ricorso, perché del tutto generico. Come è noto nei reati contro il patrimonio, la circostanza attenuante comune del danno di speciale tenuità è applicabile anche al delitto tentato quando sia possibile desumere con certezza, dalle modalità del fatto e in base ad un preciso giudizio ipotetico che, se il reato fosse stato riportato al compimento, il danno patrimoniale per la persona offesa sarebbe stato di rilevanza minima (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28243 del 28/03/2013 Ud. Rv. 255528). Vero è che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di furto, l'esiguità del valore del bene trafugato, già valorizzata ai fini della concessione delle attenuanti generiche, può essere valutata anche ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., senza che ciò comporti violazione del principio del "ne 2 bis in idem", in quanto la circostanza della speciale tenuità del danno non si fonda sul solo apprezzamento del valore economico della "res" (nel caso in esame "un sacco contenente vestiti da portare in lavanderia"), ma su una valutazione globale delle ripercussioni che l'atto lesivo ha avuto nella sfera soggettiva della persona offesa (cfr. Sez. 5, n. 11554 del 10/02/2022, Rv. 282876). Tuttavia, è altrettanto vero che l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 344 del 26/11/2021, Rv. 282402). Orbene, su questo specifico ed essenziale profilo il ricorrente tace, non avendo l'imputato adempiuto all'onere, su di lui gravante tutte le volte in cui si discute del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante (cfr., in tema di provocazione, ex plurimis, Cass., sez. I, 3.12.2010, n. 2663, rv. 249548), di dimostrare la sussistenza di elementi di fatto, trascurati dal giudice procedente, idonei a giustificare l'affermazione della configurabilità della circostanza attenuante di cui invoca il riconoscimento alla luce dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità. La corte territoriale, del resto, nell'escludere che la lieve entità dell'offesa che sarebbe stata arrecata al patrimonio, valorizzata dal giudice di primo grado per riconoscere in favore dell'imputato le circostanze attenuanti generiche, potesse essere valutata anche al fine del riconoscimento della circostanza attenuante di cui si discute, ha implicitamente affermato che la sola lieve entità del danno patrimoniale non fosse sufficiente a integrare il danno di speciale tenuità ex art. 62, n. 4), c.p., tenuto conto che il tentativo di furto si è concretizzato nella effrazione del deflettore di sinistra dell'autovettura, con motivazione non specificamente aggredita dal ricorrente. 3 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15.3.2023.