CASS
Sentenza 29 marzo 2023
Sentenza 29 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2023, n. 13124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13124 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AM VE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13124 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente d'esecuzione proposto, nell'interesse di ER OL, diretto ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra le sentenze emesse :1) dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in data 12 febbraio 1996, divenuta irrevocabile in data 1 aprile 1997, di condanna alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio continuato e di porto illegale di armi, nonché per quello di associazione a delinquere;
2) dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria emessa il 18 luglio 1996, divenuta irrevocabile il 13 ottobre 1997, con la quale OL è stato condannato alla pena di anni tredici di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione;
3) dalla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria in data 8 aprile 2008, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2009, di condanna alla pena di anni venti di reclusione per omicidio duplice, commesso il 3 giugno e 14 giugno 1990. L'ordinanza ha rigettato l'istanza rilevando che la difesa ha chiesto la rideterminazione della pena ex art. 671 cod. proc. pen. in quella temporanea di anni trenta di reclusione, per la speciale circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, tenuto conto che la prima sentenza che ha irrogato la pena dell'ergastolo è intervenuta prima del riconoscimento della indicata circostanza attenuante e della collaborazione e che, invece, due sentenze, risultanti dal provvedimento di cumulo avrebbero ritenuto la detta circostanza attenuante. Il giudice ha escluso che possa riconoscersi in esecuzione l'esistenza di una circostanza non ravvisata dal giudice della cognizione per l'intangibilità del giudicato, ritenendo infondata la richiesta, non potendo provvedere a rideterminare la pena irrogata con la prima sentenza di condanna all'ergastolo per effetto della circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge cit. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore avv. M. C. Conidi, che deduce violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 72 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Si assume che l'istanza originaria, era fondata sul riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze irrevocabili descritte, non anche sul riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991. Quindi, ben avrebbe potuto, il giudice dell'esecuzione, valutare detta parte della richiesta e respingere le conclusioni finali. 2 Invece, il provvedimento di rigetto, adottato de plano, pretermettendo ogni valutazione sulla invocata sussistenza della continuazione, si sarebbe limitato ad argomentare su questioni non sottoposte al suo vaglio con l'istanza. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, V. Manuali, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito nel senso dell'annullamento dell'impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è parzialmente fondato nei limiti innanzi indicati. 1.1.11 Collegio, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 11141 del 15/10/2015, dep. 2016, Attanasio, Rv. 266340; Sez. 6, n. 1490 del 08/04/1994, De Angelis, Rv. 199499) rileva che il principio di intangibilità del giudicato preclude al giudice dell'esecuzione di ritenere l'esistenza di una circostanza attenuante non ravvisata in sede di cognizione. Ciò in quanto è preclusa, in sede di esecuzione, l'alterazione del giudicato ritenendo esistente una circostanza, non ravvisata dal giudice della cognizione, ovvero procedendo alla comparazione tra circostanze di segno opposto. Tale indirizzo è stato applicato anche nel caso di sopravvenuta disposizione di legge che, ai fini della declaratoria di estinzione della pena, valorizzi una circostanza ovvero un determinato esito della comparazione tra circostanze di segno opposto, in termini non previsti al momento della decisione di merito (in attuazione di tale principio, si è escluso che il giudice dell'esecuzione possa concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta dall'art. 14 legge 26 giugno 1990 n. 162 successivamente alla formazione della irrevocabilità della sentenza, e rideterminare la pena, sia perché detto potere non gli è riconosciuto dall'art. 671 cod. proc. pen. sia perché vi osta l'art. 2 comma terzo cod. pen., secondo cui, nell'ipotesi di successione di leggi penali incriminatrici, non può essere applicata la legge più favorevole, in caso di avvenuta formazione del giudicato: Sez. 6, n. 1490 del 08/04/1994, De Angelis, Rv. cit.). 1.2.Ciò posto, si rileva che nel caso al vaglio, esaminata l'istanza proposta dal condannato al giudice dell'esecuzione ed oggetto del provvedimento impugnato in questa sede, deve rilevarsi che era stata chiesto, da un lato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'istanza, 3 Il Consigliere estensore Il Presidente dall'altro quello della circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 quanto alla sentenza sub 1) del 12 febbraio 1996 emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, che aveva irrogato la pena dell'ergastolo, in relazione al reato di omicidio continuato e porto illegale di armi, ritenuta la continuazione tra gli stessi e il reato di associazione a delinquere commesso in Rosarno ed altre località, fino al 5 aprile 1983. Sul punto il ricorrente aveva esposto che il lasso temporale tra i fatti (compresi tra gli anni '70 e '90) non poteva essere valutato negativamente richiamando il medesimo contesto in cui tutti gli omicidi giudicati con le sentenze irrevocabili erano maturati, in quanto finalizzati ad affermare il predominio territoriale, quali espressione tipica di faide tra clan, con il medesimo modus operandi dell'organizzazione mafiosa di riferimento. Tanto, sottolineando, peraltro, che nella sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 1996, viene delineata la sussistenza del vincolo della continuazione anche con fatti di cui alle sentenze definitive della Corte di appello di Potenza del 22 dicembre 1977 e della Corte di appello di Catanzaro, sezione distaccata di Cosenza del 23 luglio 1979, quindi fatti risalenti, ma maturati in un contesto unitario, come già riconosciuto in sede di cognizione. Su tali richieste, invero, il provvedimento impugnato non si esprime in alcuna parte, posto che il Giudice dell'esecuzione ha limitato il proprio esame alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 8 legge cit., circostanza attenuante non ravvisata dal giudice della cognizione di cui alla sentenza sub 1) e, dunque, ritenuta, correttamente, non applicabile in sede di esecuzione, rispetto alla condanna all'ergastolo di cui alla sentenza indicata, in forza del richiamato principio di intangibilità del giudicato. 2.Dunque, alla stregua della rilevata carenza assoluta di motivazione, va disposto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza, limitatamente al rigetto dalla continuazione, perché il giudice del rinvio, nella piena autonomia di giudizio, svolga il chiesto esame delle sentenze prodotte, relativamente alla prospettata sussistenza del vincolo di cui all'art. 81 cod. pen. Con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dalla continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 5 ottobre 2022
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V. Manuali, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 13124 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: CALASELICE BARBARA Data Udienza: 05/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'incidente d'esecuzione proposto, nell'interesse di ER OL, diretto ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra le sentenze emesse :1) dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, in data 12 febbraio 1996, divenuta irrevocabile in data 1 aprile 1997, di condanna alla pena dell'ergastolo per il reato di omicidio continuato e di porto illegale di armi, nonché per quello di associazione a delinquere;
2) dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria emessa il 18 luglio 1996, divenuta irrevocabile il 13 ottobre 1997, con la quale OL è stato condannato alla pena di anni tredici di reclusione per i reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsione;
3) dalla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria in data 8 aprile 2008, divenuta irrevocabile il 27 maggio 2009, di condanna alla pena di anni venti di reclusione per omicidio duplice, commesso il 3 giugno e 14 giugno 1990. L'ordinanza ha rigettato l'istanza rilevando che la difesa ha chiesto la rideterminazione della pena ex art. 671 cod. proc. pen. in quella temporanea di anni trenta di reclusione, per la speciale circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991, tenuto conto che la prima sentenza che ha irrogato la pena dell'ergastolo è intervenuta prima del riconoscimento della indicata circostanza attenuante e della collaborazione e che, invece, due sentenze, risultanti dal provvedimento di cumulo avrebbero ritenuto la detta circostanza attenuante. Il giudice ha escluso che possa riconoscersi in esecuzione l'esistenza di una circostanza non ravvisata dal giudice della cognizione per l'intangibilità del giudicato, ritenendo infondata la richiesta, non potendo provvedere a rideterminare la pena irrogata con la prima sentenza di condanna all'ergastolo per effetto della circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge cit. 2.Avverso il descritto provvedimento ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore avv. M. C. Conidi, che deduce violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, 72 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. Si assume che l'istanza originaria, era fondata sul riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze irrevocabili descritte, non anche sul riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991. Quindi, ben avrebbe potuto, il giudice dell'esecuzione, valutare detta parte della richiesta e respingere le conclusioni finali. 2 Invece, il provvedimento di rigetto, adottato de plano, pretermettendo ogni valutazione sulla invocata sussistenza della continuazione, si sarebbe limitato ad argomentare su questioni non sottoposte al suo vaglio con l'istanza. 3.11 Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, V. Manuali, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. La difesa ha fatto pervenire memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale e ha insistito nel senso dell'annullamento dell'impugnata ordinanza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è parzialmente fondato nei limiti innanzi indicati. 1.1.11 Collegio, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità (tra le altre, Sez. 1, n. 11141 del 15/10/2015, dep. 2016, Attanasio, Rv. 266340; Sez. 6, n. 1490 del 08/04/1994, De Angelis, Rv. 199499) rileva che il principio di intangibilità del giudicato preclude al giudice dell'esecuzione di ritenere l'esistenza di una circostanza attenuante non ravvisata in sede di cognizione. Ciò in quanto è preclusa, in sede di esecuzione, l'alterazione del giudicato ritenendo esistente una circostanza, non ravvisata dal giudice della cognizione, ovvero procedendo alla comparazione tra circostanze di segno opposto. Tale indirizzo è stato applicato anche nel caso di sopravvenuta disposizione di legge che, ai fini della declaratoria di estinzione della pena, valorizzi una circostanza ovvero un determinato esito della comparazione tra circostanze di segno opposto, in termini non previsti al momento della decisione di merito (in attuazione di tale principio, si è escluso che il giudice dell'esecuzione possa concedere la circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990, introdotta dall'art. 14 legge 26 giugno 1990 n. 162 successivamente alla formazione della irrevocabilità della sentenza, e rideterminare la pena, sia perché detto potere non gli è riconosciuto dall'art. 671 cod. proc. pen. sia perché vi osta l'art. 2 comma terzo cod. pen., secondo cui, nell'ipotesi di successione di leggi penali incriminatrici, non può essere applicata la legge più favorevole, in caso di avvenuta formazione del giudicato: Sez. 6, n. 1490 del 08/04/1994, De Angelis, Rv. cit.). 1.2.Ciò posto, si rileva che nel caso al vaglio, esaminata l'istanza proposta dal condannato al giudice dell'esecuzione ed oggetto del provvedimento impugnato in questa sede, deve rilevarsi che era stata chiesto, da un lato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra le sentenze di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'istanza, 3 Il Consigliere estensore Il Presidente dall'altro quello della circostanza attenuante di cui all'art. 8 legge n. 203 del 1991 quanto alla sentenza sub 1) del 12 febbraio 1996 emessa dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, che aveva irrogato la pena dell'ergastolo, in relazione al reato di omicidio continuato e porto illegale di armi, ritenuta la continuazione tra gli stessi e il reato di associazione a delinquere commesso in Rosarno ed altre località, fino al 5 aprile 1983. Sul punto il ricorrente aveva esposto che il lasso temporale tra i fatti (compresi tra gli anni '70 e '90) non poteva essere valutato negativamente richiamando il medesimo contesto in cui tutti gli omicidi giudicati con le sentenze irrevocabili erano maturati, in quanto finalizzati ad affermare il predominio territoriale, quali espressione tipica di faide tra clan, con il medesimo modus operandi dell'organizzazione mafiosa di riferimento. Tanto, sottolineando, peraltro, che nella sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 1996, viene delineata la sussistenza del vincolo della continuazione anche con fatti di cui alle sentenze definitive della Corte di appello di Potenza del 22 dicembre 1977 e della Corte di appello di Catanzaro, sezione distaccata di Cosenza del 23 luglio 1979, quindi fatti risalenti, ma maturati in un contesto unitario, come già riconosciuto in sede di cognizione. Su tali richieste, invero, il provvedimento impugnato non si esprime in alcuna parte, posto che il Giudice dell'esecuzione ha limitato il proprio esame alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante dell'art. 8 legge cit., circostanza attenuante non ravvisata dal giudice della cognizione di cui alla sentenza sub 1) e, dunque, ritenuta, correttamente, non applicabile in sede di esecuzione, rispetto alla condanna all'ergastolo di cui alla sentenza indicata, in forza del richiamato principio di intangibilità del giudicato. 2.Dunque, alla stregua della rilevata carenza assoluta di motivazione, va disposto l'annullamento con rinvio della impugnata ordinanza, limitatamente al rigetto dalla continuazione, perché il giudice del rinvio, nella piena autonomia di giudizio, svolga il chiesto esame delle sentenze prodotte, relativamente alla prospettata sussistenza del vincolo di cui all'art. 81 cod. pen. Con rigetto nel resto del ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al rigetto dalla continuazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso il 5 ottobre 2022