Sentenza 15 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/01/2004, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2004 |
Testo completo
9206 OGGETTO: E . N COMTUNZIO50 A 5 O I . I TRIBUTARIO. Z R N TARDIVITÀ DELLIMPV A A - EPUBBLICA ITALIANA0 04 63 04 T - B T Gnazione Proposta S U . I L Doro 60 Gronni B G L I E A R R DALLA NOTIFICA . T Dolla SuntónZA. B A A CORTE SUPREMA DY CASS T ALL'UFFICIO PURIFERIC A 1 I SPESITUATA ANTERIORAMENTO AL a z 3 R 1 SEZIONE TRIBUTARIA E 18/5/1999 . T N A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Giovanni Paolini Presidente R.G.N.2034/98 Dott. Gius. Vito Ant. Magno Consigliere Dott. Umberto Atripaldi Consigliere Cron. 857 Dott. Stefano Bielli Cons. Rel. Rep. Dott. Stefano Schirò Ud. 22/04/03 Consigliere ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59706 + sul ricorso proposto da: Ministero delle finanze, in persona del Ministro pro domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. tempore, 121 l'Avvocatura generale dello Stato, che lo presso rappresenta e difende per legge;
- ricorrente
contro
RL GI, residente in [...]; - intimata non costituita - Commissione tributaria avverso la sentenza della dell'11 febbraio 1997, regionale della Liguria n. 23 notificata ai sensi depositata il 15 marzo 1997, dell'art. 149 cod.proc. civ. con plico spedito il 9 1111 aprile 1997 e ricevuto il 10 aprile 1997 . Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 aprile 2003 dal relatore cons. Stefano Bielli;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore generale dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 23 dell'11 febbraio 1997, depositata il 15 marzo 1997 (e notificata alla Direzione regionale delle entrate della Liguria, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., con plico spedito il 9 aprile 1997 e ricevuto il 10 aprile 1997), la Commissione tributaria regionale della Liguria, decidendo sull'appello proposto da GI RL avverso la sentenza n. 205/01/95 della Commissione tributaria di 1° grado di Savona, accoglieva il ricorso della contribuente contro il silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta di rimborso dell'ICI per l'anno 1993, oltre gli interessi legali, presentata alla Direzione regionale delle entrate della Liguria. tributaria regionale riteneva, La Commissione la RL, quale superficiaria infatti, che dell'alloggio di tipo economico (assegnatole in qualità di socia di una società cooperativa edilizia) insistente su area di proprietà del Comune, non fosse soggetta all'ICI, perché, ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs. n. 504 , nel caso di immobili concessi in superficie, soggetto passivo dell'imposta è solo il concedente, con diritto di rivalsa sul superficiario, mentre, nella specie, il concedente non era -inapplicabile per gli assoggettato all'imposta 2 immobili di proprietà comunale, in virtù del disposto dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992-, con conseguente impossibilità di esercitare alcun diritto di rivalsa. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Ministero delle finanze, premettendo l'irritualità della notifica della sentenza e deducendo, quale unico motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, e 952 cod.civ. Secondo il ricorrente, soggetto passivo dell'ICI, una volta edificato il fabbricato sull'area concessa in superficie, sarebbe esclusivamente il proprietario superficiario e, quindi, nella specie, dapprima la società cooperativa e poi il socio assegnatario dell'alloggio. Non si costituisce in giudizio l'intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Il ricorso è inammissibile, perché proposto dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 (coincidente con quello di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ.). 1.1.- L'art. 21, comma 1, della 1. n. 133 del 1999 (entrata in vigore il 18 maggio 1999) aveva stabilito che l'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 si dovesse interpretare nel senso che le sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'art. 325, secondo comma, cod. proc. civ., andavano notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto n. 1611 del 1933 e successive modificazioni ( ufficio "nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che ha 3 pronunciato la sentenza"). Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 525 del 2000 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 29 novembre 2000), ha dichiarato l'illegittimità del citato art. 21,costituzionale comma 1, della 1. n. 133 del 1999, nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica da essa dettata. La Corte, rilevato che tale norma aveva dato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, un'interpretazione che era nettamente minoritaria in dottrina e che non era fra quelle accolte in sede (poiché la giurisprudenza della Corte digiudiziale cassazione -dopo aver talora individuato il destinatario nell'Avvocatura generale dello Stato- aveva sempre più frequentemente stabilito che, qualora l'Amministrazione finanziaria dello Stato fosse stata in giudizio senza l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato, la notificazione delle sentenze di secondo grado dovesse indirizzarsi direttamente all'ufficio finanziario che aveva emesso l'atto oggetto del giudizio o non emesso l'atto richiesto), ha ritenuto che l'applicabilità anche per il passato della nuova disciplina delle notifiche delle sentenze tributarie, ai fini dell'impugnazione per cassazione, si ponga in contrasto con l'art. 3 Cost., perché in violazione del limite del rispetto dell'affidamento dei soggetti nella possibilità di operare sulla base delle condizioni normative presenti nell'ordinamento in un dato periodo storico, senza che vi fosse una ragionevole necessità di sacrificare tale affidamento nel bilanciamento con altri interessi costituzionali ("come rileva il giudice anche а quo, il contribuente più scrupoloso difficilmente avrebbe potuto pensare che la notifica delle sentenze tributarie di secondo grado, ricorribili per cassazione, dovesse essere effettuata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato"). 1.2.- In riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della 1. n. 133 del 1999, deve essere ribadito il prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui il termine breve (60 giorni) previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992 per il ricorso per cassazione decorre dalla notificazione della sentenza tributaria di secondo grado all'ufficio dell'amministrazione finanziaria che ha emesso l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto, e non già presso l'Avvocatura dello Stato, a meno che quest'ultima non in giudizio abbia assistito l'amministrazione finanziaria (v., ex plurimis, Cass. nn. 9846, 10420, 10752 del 1998; nn. 1094, 2188, 2641, 4276 del 1999; nn. 8561, 11572 del 2001). Va infatti osservato, al riguardo, che la pendenza del giudizio di notificazione del cassazione consegue solo alla relativo ricorso, e non già a quella della sentenza di secondo grado, così che quest'ultima notificazione (diretta solo ad abbreviare il termine necessario alla definitività della sentenza) pertiene ancora alla fase del giudizio davanti alle commissioni tributarie, tanto da doversi indirizzare alla parte dotata di capacità processuale in tale fase, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 546 del 1992, cioè all'ufficio finanziario che è stato parte di quel giudizio o, eventualmente, all'Avvocatura dello Stato, qualora questa abbia assistito l'amministrazione nel giudizio di secondo grado (ai sensi dell'art. 12, comma 4, dello stesso d. P. R.). 1.3.- Occorre, pertanto, riaffermare, sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, che, in tema di contenzioso tributario, a far data dal 30 novembre 2000 (giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica della sopra menzionata sentenza n. 525 del 2000 della Corte costituzionale), debbono essere giudicate idonee, al fine della decorrenza del termine di sessanta giorni 5 per la proposizione del ricorso per cassazione avverso le sentenze di secondo grado delle commissioni tributarie, le notificazioni di tali sentenze effettuate (ritualmente) entro il 17 maggio 1999 nei confronti degli uffici tributari che hanno emesso l'atto impugnato (o non hanno emesso l'atto richiesto) e che non si siano avvalsi della facoltà di farsi assistere dello Stato, ai sensi dall'Avvocatura dell'art. 12, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992; successivamente alla data predetta, e cioè dal 18 maggio 1999, vanno ritenute idonee ai medesimi fini solo le notificazioni delle indicate sentenze effettuate (ritualmente), ai sensi dell'art. 21, comma 1, della 1. n. 133 del 1999, presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato territorialmente competente (v., ex multis, Cass., nn. 5648, 5797, 6200, 6248, 12790 e l'ord. n. 488 del 2001; n.2711 del 2002). Sh 1.4.- Nel caso di specie, nell'intestazione della sentenza impugnata si legge che, quale controparte del contribuente, stava in giudizio la Direzione regionale delle entrate della Liguria-Savona. E' dunque efficace, ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notificazione effettuata a tale Direzione regionale. 1.5.- In punto di fatto, la notificazione della sentenza di appello risulta ritualmente effettuata alla Direzione regionale delle entrate della Liguria, ai sensi dell'art. 149 cod.proc.civ., il 10 aprile 1997 (plico spedito il 9 aprile 1997), mentre il ricorso per cassazione appare notificato, ai sensi dell'art. 149 cod. proc. civ., solo il 21 gennaio 1998 (plico ricevuto il 24 gennaio 1998), dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992: di qui l'inammissibilità del ricorso. 2.- Non v'è luogo per una pronuncia sulle spese del giudizio, data la costituzione della partemancata intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2003, nella camera di consiglio della sezione tributaria. Briell, ester e The Il consigliere estensore SAZION Il Presiden Liovanni DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 E N Oggi 41.5 GEN 2004. AR AN O IL CANCELLIERE C1 I Z 6 AR AS A 8 5 9 R 1 . T / S N 4 I A / - I 6 G R 2 B E . R . A R L . T L P A . A U D D . B B L I E E A R T D T A T N I I 1 S E R 3 S N 1 E E E S . T I N A A 7 M