Sentenza 11 novembre 2004
Massime • 1
La consultazione da parte del testimone dei documenti dal medesimo redatti può essere autonomamente autorizzata dal giudice anche in mancanza di richiesta proveniente dall'interessato. (Nella specie la Corte ha rilevato che l'art. 499 comma quinto cod. proc. pen. non subordina alla sola richiesta del teste l'autorizzazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/11/2004, n. 48258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48258 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 11/11/2004
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 1555
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N.26431/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DEUI GR;
avverso la sentenza del 3/3/2003 della Corte d'appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale Dott. G. Ciani che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
La sentenza gravata ha confermato decisione del Tribunal e di GG che aveva dichiarato NO L'QU colpevole del reato di detenzione e spaccio di hashish, condannandolo, in concorso L'attenuante di cui al quinto comma L'art. 73 dpr. N. 309/90, a pena di legge.
Col proposto ricorso per cassazione l'imputato lamenta inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 500 e 499, co. 5 cpp: il verbalizzante, sentito come unico teste in dibattimento, aveva affermato di non aver visto il LLQU cedere alcunché ad altra persona;
a questo punto, senza che il teste ne avesse fatto richiesta, il Presidente del tribunale gli aveva ricordato risultare dal verbale di arresto che esso agente aveva visto il prevenuto porgere qualcosa alla persona incontrata;
a seguito di ciò il teste aveva confermato quanto da lui scritto in verbale. Soggiunge il ricorrente non essere condivisibile l'assunto della Corte d'appello, secondo il quale si sarebbe trattato di niente altro che di autorizzazione a consultare l'atto in aiuto della memoria, in quanto è solo il teste che può fare la relativa richiesta.
Si osserva che la questione suddetta, specie dopo i chiarimenti in diritto forniti anche dalla Corte territoriale e la indicazione circa la ulteriore prova di colpevolezza, ha addirittura del pretestuoso:
va solo aggiunto che l'art. 499/5 non prevede affatto che solo il teste possa chiedere autorizzazione alla consultazione e che - a tutto concedere - la iniziativa del giudice potrebbe avere integrato una mera irregolarità, giammai una (non prevista) invalidità L'atto.
Alla declaratoria di inammissibilità segue ex art. 616 c.p.p. condanna ad equa sanzione di euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2004