Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2467
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Sentenza 20 febbraio 2001

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In tema di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 63, comma secondo legge n. 428/1990, non integra un errore sul fatto, non punibile a norma dell'art. 3 capoverso della legge 24 novembre 1981 n. 689, la supposizione, indotta dall'associazione di categoria, della non perentorietà del termine per l'invio della documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali, in quanto la facoltà attribuita alle associazioni di categoria di predisporre moduli non implica che sia stato loro demandato il compito di illustrare gli obblighi di legge agli associati, che hanno il dovere di verificarli personalmente.

In tema di sanzioni amministrative, integra la violazione di cui all'art. 63 della legge n. 428 del 1990 l'inosservanza del termine, previsto dalla normativa ministeriale, per l'invio al competente ufficio dell'agricoltura della documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali, la quale si realizza sia quando la documentazione non sia affatto inviata sia quando sia inviata dopo la scadenza del termine; pertanto, poiché non sono ravvisabili due differenti condotte punite con la stessa sanzione, l'infrazione verificandosi al mero spirare del termine, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma citata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2467
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2467
    Data del deposito : 20 febbraio 2001

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