Sentenza 20 febbraio 2001
Massime • 2
In tema di sanzioni amministrative per violazione dell'art. 63, comma secondo legge n. 428/1990, non integra un errore sul fatto, non punibile a norma dell'art. 3 capoverso della legge 24 novembre 1981 n. 689, la supposizione, indotta dall'associazione di categoria, della non perentorietà del termine per l'invio della documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali, in quanto la facoltà attribuita alle associazioni di categoria di predisporre moduli non implica che sia stato loro demandato il compito di illustrare gli obblighi di legge agli associati, che hanno il dovere di verificarli personalmente.
In tema di sanzioni amministrative, integra la violazione di cui all'art. 63 della legge n. 428 del 1990 l'inosservanza del termine, previsto dalla normativa ministeriale, per l'invio al competente ufficio dell'agricoltura della documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali, la quale si realizza sia quando la documentazione non sia affatto inviata sia quando sia inviata dopo la scadenza del termine; pertanto, poiché non sono ravvisabili due differenti condotte punite con la stessa sanzione, l'infrazione verificandosi al mero spirare del termine, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma citata in riferimento all'articolo 3 della Costituzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/2001, n. 2467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2467 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANFREDO GROSSI - Presidente -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - rel. Consigliere -
Dott. GIULIANO LUCENTINI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GN DI GN EN & C DITTA, in persona del legale rappresentante il socio accomandatario Sig. NA ER, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso lo studio dell'avvocato CEVOLOTTO GIULIO, che la difende unitamente all'avvocato TOSI SILVIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MIN RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI &, ISP REPRESSIONE FRODI MODENA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 6/98 della Sezione distaccata di Pretura di LEGNAGO, emessa il 13/1/1998 depositata il 12/02/98; RG. 20207/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/09/00 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinte ordinanze-ingiunzioni il direttore dell'Ufficio repressione frodi di Modena ha intimato alla NA s.a.s., in persona del legale rappresentante NA ER, il pagamento della somma complessiva di L. 12.500.000, a titolo di sanzioni amministrative, addebitandole di avere, in violazione dell'art. 63, comma II della legge 29.12.1990 n. 428, inviato al servizio provinciale dell'agricoltura e dell'alimentazione, oltre i termini previsti, la documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità sui cereali. La NA ha proposto opposizione dinanzi al ET di Verona. Con sentenza del 13.1.1998 il ET ha rigettato la opposizione. Ricorre la NA con quattro motivi. L'intimato Ufficio Repressione Frodi di Modena non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la società ricorrente assume che l'art. 63, comma II della legge n. 428 del 1990 sanzionerebbe soltanto la omessa e non anche la ritardata trasmissione della documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità. Lamenta, quindi, d'essere stata, in violazione dell'art. 63 cit., intimata del pagamento della sanzione amministrativa, pur avendo inviato detta documentazione al competente servizio provinciale dell'agricoltura con solo qualche giorno di ritardo rispetto ai termini previsti. La doglianza non ha fondamento perché l'assunto che la sorregge: 1) contrasta insanabilmente col tenore letterale del dettato normativo, che sanziona l'inottemperanza dell'obbligo di invio della documentazione "nei termini prescritti"; 2) è, inoltre, contraddetto dal rilievo che se si prescindesse dai termini stabiliti dalla normativa ministeriale l'inosservanza dell'obbligo di invio della documentazione non sarebbe in alcun caso configurabile, stante la possibilità per l'obbligato -implicita nell'assunto stesso- di ottemperare all'obbligo in un qualsiasi momento indefinitivo nel tempo.
Col secondo motivo la ricorrente sostiene che la interpretazione dell'art. 63 co. II, che qui si ritiene di dovere esprimere, comporterebbe la applicazione della stessa sanzione a due condotte di diversa gravità, consistenti rispettivamente nel mancato e nel ritardato invio della documentazione relativa al prelievo di corresponsabilità. Eccepisce, quindi, la illegittimità dell'art. 63 co. II - così interpretato - per contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L'eccezione è manifestamente infondata. Ai fini sanzionatori l'art. 63 co. II della legge considera soltanto la inosservanza del termine previsto dalla normativa ministeriale per l'invio della documentazione di che trattasi e l'inosservanza si realizza sia quando la documentazione non sia affatto inviata al competente ufficio dell'agricoltura, sia quando sia inviata dopo la scadenza del termine. Ne consegue che non è dato ravvisare in quest'ultima ipotesi una condotta (asseritamente meno grave) contemplata dalla legge e punita con la stessa sanzione prevista per la condotta (asseritamente più grave) di chi ometta del tutto di inviare la documentazione, ma deve ravvisarsi un fatto assolutamente privo di rilevanza giuridica, essendosi la infrazione già verificata in tutti i suoi estremi nel momento stesso in cui il termine per l'invio della documentazione sia inutilmente spirato. Col terzo e col quarto motivo, che essendo connessi vanno congiuntamente esaminati, la ricorrente afferma che la sua associazione di categoria (che, in quanto abilitata dall'art. 14 del d.m. 13.6.1989 n. 242 a predisporre i moduli relativi alla documentazione da inviare al servizio provinciale dell'agricoltura avrebbe - ad avviso della stessa ricorrente- acquisito per ciò solo un "potere chiarificatore e comunque esplicativo della complessa problematica posta in essere con il decreto stesso") non soltanto aveva assicurato agli associati che il termine in discorso non era "perentorio", ma aveva per di più trasmesso con ritardo la documentazione all'ufficio competente. Sostiene, quindi, d'essere incorsa in errore scusabile circa gli adempimenti da assolvere e lamenta che il ET, in violazione degli artt. 3 della legge 24.11.1981 n. 689, 5 cod.pen. 112 e 115 cod.proc.civ., abbia escluso la ravvisabilità nel caso di specie dell'estremo della ignoranza incolpevole del precetto, senza neppure ammettere la prova testimoniale dedotta a sostegno di tali allegazioni difensive. La doglianza è priva di fondamento.
Dal fatto puro e semplice che il decreto ministeriale n. 242 ha attribuito alle associazioni di categoria (oltre che agli stessi interessati) la facoltà di predisporre moduli conformi agli allegati del decreto stesso non può evidentemente desumersi che a dette associazioni (che sono e restano organismi privati) sia stato demandato anche il compito di illustrare agli associati il senso della legge, esonerandoli (come la ricorrente sembra pretendere) dall'incombenza di verificare personalmente la consistenza dei loro doveri. L'art. 63 co. II della legge n. 428 non dispone, inoltre, che la documentazione in argomento debba essere inviata all'ufficio dell'agricoltura per il tramite dell'associazione di categoria e, quindi, la ricorrente non può addurre a propria discolpa il ritardo in cui assume sia incorsa la sua associazione. Non a torto, dunque, il ET ha escluso che nella specie potesse ravvisarsi l'ignoranza incolpevole del precetto, prevista dall'art. 3 della legge n. 689, ed ha denegato la prova testimoniale, inammissibile per ininfluenza. Il ricorso va, dunque rigettato. Non v'è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l'Ufficio intimato svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2001