Sentenza 12 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di tutela del paesaggio, la nuova disposizione di cui all'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004, si pone in continuità normativa con quella precedente di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999, atteso che il citato articolo costituisce una riproposizione, sia per l'oggetto della tutela sia per il regime sanzionatorio, del precedente art. 1 sexies del D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, già trasfuso nel citato art. 163 del D.Lgs. n. 490 del 1999.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/01/2006, n. 17746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17746 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 12/01/2006
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 20
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 30005/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO;
avverso la sentenza 23/03/2005 pronunciata dal Tribunale monocratico di Campobasso;
nei confronti di:
NC TE NA, n. a Busso (CB) il 19/04/1938;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23.3.2005 il Tribunale monocratico di Campobasso:
a) su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., applicava a NC TE NA, previo riconoscimento di circostanze attenuanti generiche, la pena, condizionalmente sospesa, di giorni 14 di arresto ed Euro 6.886,00 di ammenda in relazione al reato di cui:
- al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c), (per avere realizzato, senza il prescritto permesso di costruire, un manufatto ad unica elevazione in zona assoggettata a vincolo paesaggistico - acc. in agro di Busso, nell'ottobre 2002);
b) assolveva la stessa NC, "non essendo più il fatto previsto dalla legge come reato", dall'imputazione di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, sul presupposto che si tratterebbe di fattispecie incriminatrice abrogata dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 184. Avverso tale sentenza - limitatamente alla pronuncia di assoluzione - ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Campobasso, il quale lamenta violazione del D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 191 e 184, osservando che, con l'art. 184 di tale testo normativo è stato effettivamente abrogato l'intero D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni, ma, con l'art. 181, è stato riproposto - in un rapporto di "assoluta continuità normativa" - il testo dell'abrogato D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, sicché "il fatto di eseguire, senza o in difformità dell'autorizzazione prescritta, lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è ancora oggi previsto come reato e punito con le stesse pene di cui ai previgenti testi legislativi".
Secondo il P.G. ricorrente, la nullità della pronuncia assolutoria "si comunica anche all'accordo sulla pena", sì da implicare l'integrale annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito enunciati.
1. Non vi è stata "abrogatio", bensì "abolitio sine abrogatione", per le norme inserite nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che si pongono in continuità normativa con quelle precedentemente poste dal D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490. Il D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181 (nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. 15 dicembre 2004, n. 308) costituisce riproposizione - sia per l'oggetto della tutela sì a per il regime sanzionatorio - della L. n. 431 del 1985, art. 1 sexies, già trasfuso nel D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, (vedi Cass., Sez. 3^, 28.2.2003, n. 19790, Sabbieti ed altri). Nella successione delle norme anzidetto, infatti:
- le previsioni incriminatrici presentano requisiti assolutamente omogenei;
- non è ravvisabile l'introduzione di alcun elemento di specialità;
- risultano inalterati il bene giuridico protetta e le modalità di aggressione allo stesso.
L'abolizione del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 è coessenziale, pertanto, alla introduzione della fattispecie incriminatrice di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, sostanzialmente identica a quella precedente, e l'elisione della norma dianzi vigente si giustifica proprio e soltanto perché essa è riprodotta dalla nuova norma nei limiti della delega conferita al Governo dalla L. 6 luglio 2002, n. 137, art. 10 (dopo la riforma del titolo 5^ della parte 2^ della
Costituzione, operata con la legge costituzionale n. 3/2001).
2. L'erroneo proscioglimento, secondo quanto si evince dal verbale di udienza, non costituiva parte essenziale dell'accordo raggiunto dalle parti, sicché la sentenza impugnata - in difformità delle richieste del P.G. ricorrente - deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, n. 163 (capo B della rubrica), e solo in ordine a tale reato deve disporsi la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 608, 611 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999 (capo B della rubrica) e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Campobasso. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2006. Depositato in Cancelleria il 23 maggio 2006