Sentenza 18 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/03/2003, n. 3943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3943 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2003 |
Testo completo
seus Art. 13 phimpurier ville leffe 26/5/84 4. 159 Ce 75284 ее 3943/03 * REPUBBL CA ITAL0 IN NOME DEL POLO ITA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Doti. Enrico PAPA R.G.N. 7049/01 - Rel. Consigliere Cron. 3036 Dott. Giovanni PAOLINI Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Rep. Consigliere Dot . Nino FICO Ud.05/07/02 Consigliere Dott. Francesco RUGGIERC ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENT ENZA N. 75284 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domicillato in ROMA VIA DEI PORTOGHES] 12, presso 1'AVVOCATURA GENERATE DELLC STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE REG. UMBRIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 2002 e difende ope legis;
3095 ricorrente
contro
PI IL MASSIMO;
intimato avverso la sentenza n. 234/99 della Commissione tributaria regiona_e di PERUGTA, depositata il 18/01/00; La relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
kiito per j l ricorrente ]'Avvocato dello Stato GIORDANO, the dichiara di rinunciare al ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regional dell'Umbria n. 234/03/99, resa fra l'Ufficio delle entrate di Perugia MA CC il 18 gennaio 2000, as assunta, non notificata, MA CC, cui il ricorso è stato notificato il 6 marzo 2001, si à astenuto da ogni attività difersiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è, e va dichiarato, inammissibile perché prodotto nella già maturata consumazione del termine annuale per proporre impugnazione stabilito dall'art. 327 cod. proc. civ., ca avere por operante nella fatti specie nella mancata notificazione della sentenza di merito contestata (il termine in discorso, tenendo conto della relativa sospensione, di quarantasei giorni, di cui alla L.
7.X.1969 n. 742, risulta essere sca= duto il 5 marzo 2001, lunedì, non festivo). Nella rilevata inammissibilità del ricorso, l'intervenuta rinuncia ad esso è destinata a restare priva di rilevanza e di effetti (cfr., in me= rito, Cass, Sez. 11I civ., sent. n. 13442 del 6.X.2000, recente espres' sione di orientamente xxx giurisprudenziale consolidato). L'intimato non ha svolto attività difensiva, e, perciò, non si deve pro vedere su sue spese.
P. Q. M.
La Corte dichiura il ricorso inammissibile. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributa= ria della Corte Suprema di cassazione, il 5 luglio 2002 Liefanni Feokimi IL CONSIGLIERE ENSORI IL PRESIDENTE من شعارية IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio 188 MAR 2003. Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio